di Sara Adorno, La Tecnica della scuola, 6.12.2025.
Un docente a tempo indeterminato non può attivare Partita IVA per consulenza scolastica e servizi di orientamento? I rischi a cui corrono i docenti precari.

Prosegue il ciclo di appuntamenti della rubrica “L’avvocato risponde”, l’iniziativa de La Tecnica della Scuola dedicata all’approfondimento del diritto scolastico, realizzata in collaborazione con SIDELS – Società Italiana di Diritto e Legislazione Scolastica.
La nuova diretta di venerdì 5 dicembre ha visto protagonisti l’avvocato Dino Caudulloed Elisa Cosentino, avvocato del Foro di Enna. Tema dell’incontro: “Le incompatibilità nel pubblico impiego e il regime speciale del personale docente”.
Durante la diretta, i due esperti hanno analizzato le principali norme che regolano le incompatibilità dei dipendenti pubblici — dagli articoli 98 della Costituzione e 53 del D.Lgs. 165/2001, fino all’art. 60 del DPR 3/1957 — che vietano ai pubblici dipendenti di esercitare attività commerciali, industriali o professionali, o di assumere incarichi alle dipendenze di privati. Verranno illustrate anche le deroghe previste per il personale a tempo parziale con orario non superiore al 50% e gli obblighi di comunicazione preventiva al datore di lavoro.
Un docente a tempo indeterminato full-time può attivare una Partita IVA per svolgere la classificazione ATECO che non prevede iscrizione all’albo: consulenza scolastica e servizi di orientamento scolastico?
A questa domanda, l’avvocato Caudullo ha risposto: “Trattandosi di un’attività professionale (non libero professionale) rispetto a un rapporto di lavoro full-time, ritengo che non possa essere considerata compatibile con l’attività di docente della scuola statale,. In questi casi dubbi, il consiglio è quello di premurarsi di chiedere un’autorizzazione preventiva al dirigente scolastico. Il dirigente valuterà se nello specifico questa attività, essendo di consulenza scolastica, possa essere al limite dell’incompatibilità con l’attività di docente e con l’orario di insegnamento. Una volta ottenuta l’autorizzazione preventiva all’inizio di ciascun anno scolastico, non si incorre in misure disciplinari”.
Quali rischi corrono i docenti precari?
Il regime di incompatibilità che regola il pubblico impiego, e in particolare il settore scolastico, si applica in modo rigoroso anche al personale docente assunto a tempo determinato (precari), compresi coloro che accettano incarichi di supplenza.I rischi principali che corrono i docenti precari, e a cui devono prestare molta attenzione, sono legati principalmente alle dichiarazioni rese al momento della presa di servizio e alle conseguenze del mancato o mendace adempimento di tale obbligo,.Rischi e conseguenze per i docenti precari
1. Applicabilità del regime di incompatibilità
L’incompatibilità vale anche per il personale docente assunto a tempo determinato, come espressamente previsto dall’articolo 541 del Testo Unico sulla scuola e confermato da una pronuncia della Corte Costituzionale nel 2005. I docenti precari che assumono servizio, dopo l’individuazione per un incarico di supplenza annuale o temporanea, devono compilare un modulo di autocertificazione in cui sono tenuti a dichiarare la loro situazione riguardo al regime di incompatibilità.
2. Rischio di dichiarazioni false o omesse
Il momento della presa di servizio è cruciale. In questa sede, è necessario dichiarare sempre tutto (se si è titolari di Partita IVA, se si svolge un’altra attività lavorativa, o se ci si dimetterà da altro incarico presso un datore di lavoro pubblico o privato).La mancata o mendace dichiarazione dello svolgimento di attività incompatibili comporta rischi gravi:
- Conseguenze penali: Trattandosi di un’autocertificazione, dichiarare il falso o omettere la dichiarazione espone al rischio di una denuncia per falso ideologico. Le dichiarazioni false e mendaci potrebbero configurare uno dei reati più gravi del codice penale.
. - Conseguenze disciplinari: L’esercizio di un’attività in presenza di incompatibilità implica la responsabilità disciplinare.
. - Decadenza e Licenziamento: Si può incorrere nella decadenza dall’impiego pubblico e nella conseguenza gravissima di un licenziamento disciplinare. Tale sanzione è prevista per le falsità documentali o dichiarative commesse in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro, secondo l’articolo 55-quater del Decreto Legislativo 165/2001,.
Consulenza per mitigare il rischio
Il consiglio, anche in caso di dubbio sull’eventuale incompatibilità di un’attività, è quello di non limitarsi a comunicare verbalmente la situazione in segreteria. Bisogna invece indicare l’attività esercitata “nero su bianco”, integrando una dichiarazione da far protocollare alla segreteria della scuola o inviandola a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC),. Ciò permette di evitare di incorrere in sanzioni gravi per non aver dichiarato l’attività.
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Incompatibilità nel Pubblico Impiego e insegnanti ultima modifica: 2025-12-07T04:46:16+01:00 da