Infortunio del docente a scuola, chi paga il danno?

Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 11.4.2017

– Una docente ci scrive: “Nel caso in cui si verifica un incidente del docente mentre si trova in servizio nel plesso scolastico, chi paga il danno procurato?”.

La domanda ci viene posta prendendo spunto dall’esperienza di una docente che è scivolata in classe riportando la frattura di un braccio, in seguito a questo episodico si è aperto un vero dilemma sulla copertura ed il riconoscimento da parte dell’INAIL.

Per rispondere a questa domanda prendiamo un caso che come giornale abbiamo trattato in passato, precisamente alla fine di novembre 2014. In tale circostanza una docente di Storia e Filosofia in un cambio dell’ora, mentre esce da una classe per entrare in un’altra sua classe, scendendo le scale scivolose rovina a terra, ruzzolando giù per un’intera rampa. Per sua fortuna l’insegnante se l’è cavata con qualche contusione, una grande paura ed una diagnosi che le impone lo stop lavorativo, con riposo e cure, per una settimana.

Avviate tutte le pratiche per infortunio sul lavoro, e fatta, da parte della scuola, la denuncia di sinistro con allegata la relazione dell’accaduto e il referto medico del pronto soccorso, la docente si è sentita tranquillizzata e rassicurata, anche se a scuola avevano cercato di dissuaderla a denunciare il sinistro all’Inail. Ebbene, l’Inail, ovvero l’istituto nazionale che risarcisce gli infortuni sul lavoro, rigetta l’istanza della docente, con la motivazione che la stessa insegna storia e filosofia, e quindi, non facendo uso continuativo di macchine elettriche o di laboratori tecno-scientifici, non sarebbe assicurata.

Infatti la motivazione di rigetto nasce dalla circolare Inail che porta la data del 31 marzo 2003. In tale circolare si specifica che non tutti gli insegnanti hanno tutela assicurativa da parte dell’Ianil.

Sono assicurati con l’Inail tutti quei docenti, ma non si specifica nessuna classe di concorso, che per lo svolgimento della loro attività fanno uso di macchine elettriche (videoterminali, computer, fotocopiatrici, videoregistratori, mangianastri, proiettori ecc.), ovvero se frequentano un ambiente organizzato ove sono presenti le suddette macchine. La docente di storia e filosofia non utilizzando tali macchine in modo continuativo, non ha diritto, secondo l’Inail, alla copertura assicurativa per l’infortunio causato dalla caduta dalle scale.

A seguito del nostro articolo pubblicato a dicembre 2014, in cui spiegavamo che con l’introduzione in tutte le aule, comprese quelle in cui opera la docente suddetta, delle lavagne LIM e del pc contenente il collegamento internet per la compilazione del registro elettronico on line, non aveva più senso parlare di docenti assicurati e docenti che non hanno diritto all’assicurazione perché nella loro attività lavorativa non fanno uso di macchine elettriche.

In buona sostanza la circolare Inail del marzo 2003, letta oggi, nell’era delle LIM e dei registri elettronici, tutelerebbe tutti i docenti che lavorano in ambienti in cui utilizzano questi strumenti.

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Infortunio del docente a scuola, chi paga il danno? ultima modifica: 2017-04-11T22:08:18+02:00 da
Gilda Venezia

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