Infortunio docente: niente indennità giornaliera per inabilità temporanea.

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di Lucrezia Di Dio, Orizzonte Scuola,  5.7.2016

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– Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la numero 11737, ha stabilito che per il docente vittima di infortunio durante il lavoro non è prevista, durante il periodo di astensione dal lavoro, la possibilità di vedersi riconosciuta l’indennità giornaliera per inabilità temporanea da parte dell’Inail.

La regola non vale soltanto per i decenti ma per tutti i dipendenti statali poichè lavorare nel pubblico impiego rappresenta un presupposto che impedisce il riconoscimento del diritto all’indennità.

La sentenza fa seguito alla vicenda giudiziaria di un’insegnante di educazione fisica che, a seguito di un incidente sul luogo di lavoro aveva dovuto astenersi dal lavoro per circa 2 mesi. Dopo aver chiesto all’Inail il riconoscimento dell’indennità per inabilità temporanea la docente si era vista rispondere negativamente e quindi si era rivolta ai giudici che nei diversi gradi di giudizio le avevano dato ragione.

Con la Corte di Cassazione c’è, però, un capovolgimento del giudizio poichè la difesa dell’Inail faceva presente che la docente, in base al Dpr numero 1124 del 10 ottobre 1985, in qualità di dipendente statale non aveva diritto al godimento di una indennità per inabilità temporanea. La Cassazione, quindi, interpretando la legge ha affermato che l’indennità giornaliera per indennità temporanea non è prevista per i dipendenti statali perchè essi durante il periodo di astensione dal lavoro percepiscono la normale retribuzione per intero.

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Infortunio docente: niente indennità giornaliera per inabilità temporanea. ultima modifica: 2016-09-02T13:45:44+02:00 da
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