Infortunio sportivo nell’ora di educazione fisica, non sempre è responsabile la scuola

di Pietro Alessio Palumbo, Il Sole 24 Ore, 7.5.2019 

– Ai fini della configurabilità della responsabilità della scuola in caso di infortunio subìto da uno studente durante le ore di educazione fisica non è sufficiente il fatto di aver incluso nel programma della suddetta disciplina e fatto svolgere tra gli studenti una gara sportiva, ma è altresì necessario che il danno sia conseguenza del fatto illecito di un altro studente impegnato nella gara o che la scuola non abbia predisposto tutte le misure idonee a evitare l’incidente. Con l’ordinanza 9983/2019 la Corte di cassazione circoscrive in dettaglio i parametri della responsabilità delle scuole nel caso di infortuni sportivi patiti dagli studenti impegnati nelle attività scolastiche di formazione motoria.

Collocazione legale dei fatti

Uno studente partecipando a un torneo di pallamano organizzato dalla propria scuola, è caduto ed è andato a sbattere contro la panchina delle riserve, riportando lesioni alla bocca.
La Cassazione non ha rilevato la responsabilità della scuola per l’accaduto poiché:

  • la partita rientrava nella normale attività didattica della scuola;
  • non vi era stata alcuna azione scorretta o comunque fallosa di altri giocatori;
  • la partita si era svolta interamente sotto il controllo dell’insegnante di riferimento;
  • il campo da gioco era perfettamente sgombro ed appropriato alla tipologia di gara;
  • l’insegnante aveva preventivamente istruito gli studenti sulle regole del gioco;
  • su tutto, la panchina «incriminata» era quella che notoriamente sta a lato del campo da gioco per consentire ai giocatori di riserva di stare seduti.

In altre parole la presenza della panchina a bordo campo costituiva l’ordinario «completamento del campo da gioco» e non in sé una azzardata insidia.

Il collegamento tra gioco ed evento lesivo

Il criterio per individuare in quali ipotesi il comportamento che ha provocato il danno sia esente da responsabilità è nel collegamento tra gara ed evento lesivo. Nesso che va escluso quando l’atto sia stato compiuto allo scopo di ledere. La responsabilità non sussiste inoltre nell’ipotesi in cui pur in presenza di violazione delle regole dell’attività sportiva in corso, l’atto sia a questa connesso, rientrando cioè nella normale alea dello specifico sport.
In caso di infortunio sportivo di uno studente durante le ore di educazione fisica, è necessaria quale elemento costitutivo della pretesa risarcitoria, la prova dell’azione di un altro studente, restando a carico della scuola l’obbligo di provare l’inevitabilità dell’incidente nonostante la predisposizione di tutte le cautele idonee, comprese, l’illustrazione da parte dell’insegnante della difficoltà dell’attività e la predisposizione delle adeguate cautele affinché le attività di gara potessero essere svolte in condizioni di sicurezza.
Di conseguenza, i danni eventualmente sofferti dagli studenti durante l’attività sportiva rientrano nella regolare incognita del gioco.
Per evitare rivendicazioni è sufficiente che i responsabili abbiano predisposto le comuni prudenze atte a contenere il rischio nei limiti appropriati alla specifica attività sportiva, nel rispetto di eventuali regolamenti agonistici.

Diverso sarebbe stato il caso se l’infortunio fosse avvenuto in assenza dell’insegnante nel corso della partita, o se fosse stato utilizzato un pallone usurato o sfilacciato o comunque atto a una presa azzardata, o se fosse venuta in essere una degenerazione degli animi dei giocatori senza che la gara venisse sospesa dall’insegnante, portando i partecipanti a spintonarsi reciprocamente ovvero ad avventurarsi in gesti eccessivamente rischiosi per l’equilibrio posturale, predisponendo quindi la corsa a impreviste cadute o a prese incaute della palla. Parimenti censurabile sarebbe stato l’imprudente accantonamento sul campo da gioco di una panchina ovvero di altro oggetto d’intralcio alla corsa dei giocatori.

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Infortunio sportivo nell’ora di educazione fisica, non sempre è responsabile la scuola ultima modifica: 2019-05-07T06:18:33+02:00 da
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