Avv. Maurizio Danza, DirittoScolastico.it, 17.5.2019
– Quale il diritto applicabile nel caso di infortunio di un alunno
nel corso di un torneo di palla-mano?
Un breve commento all’ordinanza di Cassazione 9983 del 10 aprile 2019.
I) Inquadramento della fattispecie. Articolo 2048 cod. civ. comma 2
L’articolo 2048, comma 2, cod. civ., prevede la responsabilità dei precettori e di coloro che insegnano un mestiere o un’arte per l’illecito commesso dagli allievi e apprendisti sotto la loro vigilanza.
La nozione di precettore è intesa in senso ampio.
Sono tali gli insegnanti pubblici o privati di qualsiasi ordine e rango, a prescindere dal titolo in forza del quale l’insegnamento è svolto e dalla durata in carico.
Responsabile è colui al quale il minore è affidato dai genitori per fini di istruzione.
La responsabilità ex articolo 2048 cod. civ. comma 2 si fonda su una omessa vigilanza e non concerne pertanto l’intero sistema educativo (Fratini, Manuale di diritto civile, pag. 754, NelDiritto Editore).
II) Inquadramento della fattispecie. Articolo 2050 cod. civ.
Ai sensi dell’articolo 2050 cod.civ. “chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.
La circostanza che il legislatore faccia riferimento a una “attività” porta a ritenere che il presupposto della responsabilità in esame sia la sussistenza di un minimo di continuità di atti e predisposizione di mezzi e non il mero atto isolato, ancorché molto pericoloso.
La giurisprudenza ha così distinto tra pericolosità della condotta e pericolosità dell’attività in quanto tale, affermando che “la prima riguarda un’attività normalmente innocua, che assume i caratteri della pericolosità a causa della condotta imprudente o negligente dell’operatore ed è elemento costitutivo della responsabilità ai sensi dell’articolo 2043 cod. civ.; la seconda concerne un’attività che, invece, è potenzialmente dannosa di per sè per l’alta percentuale di danni che può provocare in ragione della sua natura o della tipologia dei mezzi adoperati e rappresenta una componente della responsabilità disciplinata dall’articolo 2050 cod. civ.” (C.f.r. Cass. 21 Ottobre 2005 n. 20357).
L’attività deve poi essere “pericolosa”.
L’articolo 2050 cod. civ. indica due criteri.
La natura dell’attività.
La qualità dei mezzi adoperati. (Fratini pag. 756, cit.).
III) Inquadramento della fattispecie. Articolo 2051 cod. civ.
L’articolo 2051 cod. civ. pone a carico del custode l’obbligo di risarcire i danni cagionati a terzi dalla res custodita, salvo il caso fortuito.
Dal punto di vista dogmatico si sono contrapposti in dottrina diversi orientamenti.
E’ stata elaborata una prima ricostruzione in termini di responsabilità per colpa presunta, legata all’idea di imprescindibilità della colpa.
Altra teoria, prevalente in giurisprudenza, rimanda a un modello di responsabilità oggettiva, alla ricerca di criteri più efficienti di riparazione del danno, orientati dalla finalità di trasferire il peso economico di un evento pregiudizievole sul soggetto che, in ultima analisi, beneficia degli effetti favorevoli discendenti dall’esercizio di una attività o dalla disponibilità di una certa cosa (Fratini, cit. pag. 758).
IV) Il diritto applicabile e l’interpretazione data dalla Cassazione.
Qual’è, dunque il diritto applicabile nel caso di un torneo di pallamano indetto dalla scuola, taluno subisca un infortunio?
Lo ha stabilito la Cassazione, con l’ordinanza 9983 del 10 aprile 2019.
La vicenda può essere così sintetizzata.
I genitori dell’alunno rimasto infortunato convenivano in giudizio il MIUR e l’istituto scolastico frequentato dal proprio figlio, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione di un torneo di pallamano organizzato dalla scuola.
Il ragazzo era rimasto infatti infortunato mentre rincorreva un avversario che gli aveva sottratto il possesso della palla senza toccarlo.
Poiché era emerso che la partita rientrava nella normale attività della scuola.
Poiché non vi era stata alcuna azione scorretta o comunque fallosa di altri giocatori.
Poiché la partita si era svolta sotto il controllo dell’insegnante.
Poiché il campo di gioco era perfettamente libero e idoneo alla partita.
Poiché l’insegnante aveva preventivamente istruito i giocatori.
Poiché concorrevano tutte queste circostanze veniva dunque escluso il risarcimento del danno (per ogni riferimento: https://dirittoscolastico.it/corte-di-cassazione-ordinanza-n-9983 del 10 aprile 2019/).
Nella parte motiva dell’ordinanza summenzionata, per lo più motivando sotto l’aspetto dell’articolo 2048 cod.civ., La Corte motivava che il danno avrebbe dovuto essere conseguenza del fatto illecito di altro studente impegnato nella gara e che la scuola avrebbe dovuto predisporre tutte le misure per evitare il danno.
Come si vede, a fronte di tutte le norme citate sopra (2048- 2050-2051 cod. civ) che presuppongono anche tipi di responsabilità diversificati tra loro, l’interpretazione creativa della giurisprudenza consente, non solo di creare diritto, anche nel caso concreto, ma, altresì, di trovare un tratto comune per escludere il nesso di causalità, ovvero il fatto illecito di altro giocatore o la predisposizione di misure per evitare il danno.
Altrimenti, qui, dove veniva praticata la pallamano, vige il rispetto delle regole sportive, desumibili anche dal regolamento del gioco della pallamano.
Laddove dunque tutto rientri nell’alea del gioco, nelle regole dello stesso, chiaramente è esclusa la pericolosità e quindi la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 2050 cod. civ., anche perché i giocatori, accettando le regole, consentono anche dei loro diritti.
Sentenza dunque molto interessante.
Creativa, come si accennava. Da tenere in conto ogni qual volta capiti un infortunio.
Avv. Michele Vissani
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