di Katjuscia Pitino Orizzonte Scuola, 4.10.2015.
“Le parole sono pietre” annuncia il titolo di un romanzo di Carlo Levi e in effetti, in ambito scolastico, parole offensive, scambi verbali poco gentili e lesivi dell’onore, tra docenti o tra dirigenti e docenti potrebbero avere spiacevoli conseguenze legali, tanto da risultare gravi come macigni. Occhio quindi ai diverbi e alle discussioni accese e non controllate nei toni.
Rientrerebbero nei tipi soggetti a censura giudiziaria le offese e le ingiurie magari dette in un impeto di rabbia acuta o di momentanea perdita di controllo. Ebbene, al riguardo la giurisprudenza ha inteso salvaguardare in modo precipuo l’onore e il decoro delle persone offese, bersaglio di ingiurie pesanti ed incisive appunto come le pietre.
La casistica andrebbe affrontata sotto diversi punti di vista, tutti altrettanto utili per comprendere quale sia il limite oltre cui le parole profferite avrebbero un’incidenza penale.
Il primo aspetto riguarda le ingiurie tra docenti, mentre nel secondo rientrano le offese rivolte dai dirigenti ai docenti; in ultimo non è soverchio nemmeno aggiungere le offese lanciate dai genitori ai docenti.
Docenti che si offendono
In merito alla prima tipologia, la Sentenza n.25611 del 27/06/2011, della Corte di Cassazione Sez. Quinta Penale, si è pronunciata a favore di una docente, vittima di offese da parte di un collega, che in prima istanza aveva ricevuto, da parte del GUP del Tribunale di Tivoli ai sensi dell’art.425 c.p.p., un non luogo a procedere per i fatti contestati. Nella suddetta occasione la docente offesa era stata apostrofata come “prevaricatrice”, “maleducata” e “priva di dignità”; espressioni queste poco amabili e cortesi che la suprema corte ha ritenuto invece lesive del “prestigio professionale, della dignità e del decoro della parte offesa”, rimandando così nuovamente al GUP la disamina del caso.
In ordine a questa fattispecie, per capire meglio il peso che potrebbero avere le offese tra docenti, occorre operare un distinguo fondamentale, sopravvenuto appunto per effetto della casistica giurisprudenziale degli ultimi anni. Da un lato si considerino le offese propriamente dette e non determinanti alcuna responsabilità e dall’altro quelle che producono invece una vera e propria responsabilità in capo all’offensore.
La linea di demarcazione è veramente sottile, ma la giurisprudenza in questo settore delle offese e delle ingiurie rende il punto della questione. La differenziazione è data da una sentenza della Corte di Cassazione risalente all’anno 2007, la n.42064, in essa troviamo espresso un principio di valutazione dell’offesa che mette in dubbio il postulato che tutte le offese possano essere considerate come tali; in merito alle suddette vige, come si legge nel testo della sentenza che “in tema di tutela penale dell’onore, al fine di accertare se l’espressione utilizzata sia idonea a ledere il bene protetto della fattispecie incriminatrice di cui all’art.594 cod. pen. occorre fare riferimento ad un criterio di media convenzionale in rapporto alle personalità dell’offeso e dell’offensore nonché al contesto nel quale detta espressione sia stata pronunciata ed alla coscienza sociale”. La citata sentenza deduceva lo stesso principio dalla Sentenza Cass. Pen. Sez.V del 27/10/2005, n.39454, il motivo dei ricorso era legato ad una frase (“siete venuti a rompere le scatole”) pronunciata da una professoressa nei confronti di un’altra; la parte offesa ricorreva presso la Cassazione per i seguenti motivi:“1)per erronea applicazione dell’art.594 c.p., poiché la suddetta frase, per il suo significato manifestamente dispregiativo, avrebbe un indubbio contenuto lesivo del decoro; 2)mancanza e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla ritenuta inidoneità offensiva dell’espressione profferita al cospetto di un’altra collega (…). La Corte aveva rigettato il ricorso così motivando “che al fine di accertare se sia stato leso il predetto bene, occorre fare riferimento a un criterio di media convenzionale in rapporto alle personalità dell’offeso e dell’offensore ed al contesto nel quale la frase sia stata pronunciata; pertanto, alla luce di tali criteri ed avuto riguardo alla coscienza sociale, l’espressione “non rompetemi le scatole” non possiede alcuna carica offensiva” (Cass. 16.10.2001, Bastianelli). Anzi la Corte aveva aggiunto che “la frase pronunciata dalla (…), nel contesto culturale e nella situazione comunicativa, nella quale era stata profferita, era inidonea a ledere il bene protetto dalla norma incriminatrice”. Ergo non tutte le offese sono condannabili, determinando quindi una responsabilità in capo all’offensore; sono infatti da considerare diversi elementi che danno all’offesa una rilevanza più o meno sostanziale tale da risultare come comportamento ingiurioso. Il contesto di riferimento sembrerebbe dare all’assunto una pregnanza di rilievo, così, in ambito scolastico, se il diritto di critica tra docenti è ammissibile, deve però poter trovare un limite nel rispetto del decoro e dell’onore della persona così come stabilito ex art.594 c.p. A tal proposito, nella sentenza della Corte di Cassazione, Sez.V penale, n.33344 del 2008 leggiamo che “il bene onore deve essere inteso come il giusto riconoscimento che un soggetto ha nei confronti di se stesso quale individuo e quale membro di una società” e quindi la sua salvaguardia deve poter trovare un limite nel diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero e nel diritto di critica, quest’ultimo, se esercitato correttamente, deve avere una correlazione specifica e costruttiva con quanto posto in essere dalla critica mossa al soggetto destinatario; deve insomma, a dire della sentenza sopra citata, configurarsi come estrinsecazione dell’esercizio di un diritto, infatti è affermato che “nel sistema penale la tutela dall’aggressione all’onore ed al decoro della persona cede alla libertà di manifestazione del pensiero quando quest’ultima sia connotata dai requisiti dell’esercizio del diritto di critica, riconosciuto in forza dell’art.51 c.p., così che l’oggettivo ricorrere degli elementi previsti dalla norma incriminatrice perde ogni connotato di illiceità penale se riconducibile all’alveo del corretto esercizio del diritto di libertà”. Se ne deduce che non tutte le offese sono tali, soprattutto quando tra di esse si inserisce il cosiddetto ‘diritto alla critica’. Allora nelle offese, come si evince da un’altra sentenza della Cassazione, la n.10188 del 2011, “nei delitti contro l’onore, ciò che rileva, oltre al dolo generico dell’agente è la obiettiva capacità offensiva (da giudicarsi in base al significato socialmente condiviso delle parole) delle espressioni utilizzate. Non ogni espressione che crea disappunto è, per ciò solo, offensiva, né offensiva è “automaticamente” una espressione “forte” o pungente”. Per chiarire meglio quanto detto, è utile citare la sentenza Cass. Pen. Sez.V n.43856 del 19/09/2007 in cui non è stata riconosciuta appunto come ingiuria il rivolgere, da parte di un insegnante ad un collega, in occasione di un consiglio di classe, l’addebito di non aver fatto progredire l’alunno portatore di handicap che gli era stato affidato ma di averlo, anzi, fatto regredire. L’ingiuria va quindi correlata al contesto e qualificata sulla base di elementi oggettivi. La Corte ha ritenuto che la critica mossa dalla docente nei confronti della collega non ha ecceduto il diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero, “nell’ambito di una riunione istituzionalmente dedicata alla discussione su temi coinvolgenti i criteri di insegnamento”.
Prendendo però in esame un’altro aspetto della questione ossia quello relativo alle offese esercitate dinnanzi a più persone, la situazione può diventare più seria, tanto da poter delineare il danno morale. Si cita ad esempio la sentenza n.14552 del 22 giugno 2009, Cassazione, sezione III civile, in cui è emerso il reato di diffamazione che un docente ha operato nei confronti di un collega, in presenza di minori. In questo caso le frasi denigratorie pronunciate dal docente hanno determinato il risarcimento del danno morale che in prima istanza il giudice aveva accolto solo in parte. Il docente, agente dell’offesa, aveva reiterato il comportamento ingiurioso anche nella comparsa della causa, venendo così ad aggravare la sua posizione di imputato; in conseguenza di “queste ultime espressioni, ha sottolineato la Corte territoriale, non avevano alcun nesso funzionale con l’oggetto della causa e si risolvevano solo in una offesa, basata, tra l’altro, su considerazioni valutative e soggettive, prive di ogni nesso con le esigenze argomentative che avrebbero giustificato la invocazione del diritto di difesa quale lecita causa scriminante”. Pertanto i giudici di appello “hanno proceduto ad una nuova liquidazione del danno morale, spiegando i criteri adottati e tenendo conto del fatto che i precettori della offesa erano giovani allievi sottoposti all’insegnamento ed alla attività educativa della prof…. e che, quindi, la lesione della reputazione si era concentrata in un ambito particolarmente protetto e tutelato”. Il motivo della decisione tende a sottolineare che nei rapporti tra docenti ed in presenza di minori il buon senso esige che vi sia un equilibrato rispetto tra gli attori dell’educazione e formazione, evitando che i suddetti attanti favoriscano discussioni, all’interno delle classi, con i discenti su altri docenti, tali da determinare un profilo diffamatorio. Si tenga presente che le parole dei docenti rivolte verso altri docenti in loro assenza potrebbero avere il peso di ‘pietre’, giusto per il fatto che la valutazione del contesto in cui esse vengono pronunciate può configurare spiacevoli sorprese, qualificate sulla base di analisi oggettive.
Dirigenti che offendono
In questo ambito si inquadrano le espressioni umilianti che spesso taluni dirigenti rivolgono ai docenti nell’esercizio della propria funzione. E’ il caso della Sentenza della Corte di Cassazione n. 2927 del 22 gennaio 2009 in cui un dirigente ricorreva per cassazione contro la sentenza di un tribunale che lo aveva condannato “al risarcimento del danno in favore della parte civile per il reato di cui all’art. 594 c.p., commi 1 e 4, per avere offeso l’onore e il decoro di (…), alla di lui presenza, rivolgendogli le seguenti frasi: “lei è un incapace, lei è un incompetente”, con l’aggravante di aver commesso il fatto in presenza di più persone”. In merito al diritto di critica in capo al datore di lavoro, la Suprema Corte, rigettando il ricorso, così argomentava: “in tema di ingiuria, affinché una doverosa critica da parte di un soggetto in posizione di superiorità gerarchica ad un errato o colpevole comportamento, in atti di ufficio, di un suo subordinato, non sconfini nell’insulto a quest’ultimo, occorre che le espressioni usate individuino gli aspetti censurabili del comportamento stesso, chiariscano i connotati dell’errore, sottolineino l’eventuale trasgressione realizzata. Se invece le frasi usate, sia pure attraverso la censura di un comportamento, integrino disprezzo per l’autore del comportamento, o gli attribuiscano inutilmente intenzioni o qualità negative e spregevoli, non può sostenersi che esse, in quanto dirette alla condotta e non al soggetto, non hanno potenzialità ingiuriose. Con adeguata e logica motivazione, invero, nella sentenza impugnata è spiegato che le espressioni rivolte dall’imputato alla persona offesa non riguardavano critiche legittime avanzate dal superiore gerarchico a uno specifico operato del dipendente, bensì la sfera personale di quest’ultimo di cui ledevano l’onore e il decoro mettendone in dubbio la capacità e competenza di fronte a un’intera classe di alunni, nel mentre una legittima critica – con espressioni non offensive in sè – poteva essere espressa nelle sedi a ciò deputate (come nel corso di un consiglio di classe).
I dirigenti quindi non possono qualificare i comportamenti dei docenti con frasi offensive e di disprezzo che vadano oltre la censura del comportamento criticato, venendo così a ledere la personalità del soggetto che le riceve. Le critiche sono ammesse ma non devono essere rivolte alla persona in sé, alle sue qualità, quanto alla condotta professionale del dipendente. E’ così in una Sentenza del Tribunale di Catanzaro del 30 marzo 2012 troviamo espresso un principio solare sui limiti del diritto di critica del superiore gerarchico, “il concetto chiave della giurisprudenza di legittimità è che il datore di lavoro, o comunque il soggetto gerarchicamente sovraordinato al lavoratore, può sottoporre a critica l’operato del dipendente, ma la censura deve rivolgersi – appunto – alla condotta criticata, senza ledere la dignità umana mediante l’uso di espressioni rivolte a mortificare la figura morale del lavoratore”. In un’altra occasione la Corte di Cassazione, Sezione V Penale, attraverso la Sentenza del 29 luglio 2008, n.31624 ha fornito lo stesso principio in materia di diritto di critica, sostenendo che “non integra la fattispecie del delitto di ingiuria la condotta del superiore gerarchico che invii due lettere ad un dipendente con le quali contesti la violazione degli obblighi di diligenza e l’assenza di professionalità e di competenza nell’esercizio del proprio ruolo, qualora tali contestazioni non censurino la persona in sé e per sé considerata ma la condotta professionale del dipendente di cui si accertino gravi inadempienze che si risolvano nella mancanza della professionalità e della competenza necessarie allo svolgimento del proprio ruolo.
Non è quindi lecito offendere l’onore e il decoro dei dipendenti perché la salvaguardia della personalità umana va sempre tutelata ed anche l’esercizio della libertà costituzionale di manifestare il proprio pensiero può essere subordinato a determinate restrizioni o sanzioni per la protezione del diritto alla reputazione delle persone (Cfr. Sentenza n.33344/2008). Avendo esplicitato il limite che deve sussistere al diritto di critica da parte del superiore gerarchico, per non incappare in un reato di ingiuria, un’altra cosa resta da chiarire ovvero che il diritto di critica, quando esercitato, deve rispettare i canoni della continenza formale, in specie se vi sono presenti altri soggetti spettatori che assistono all’estrinsecazione della critica. Nella sentenza n.2927, le critiche del dirigente scolastico, manifestate al docente, in presenza della classe, hanno portato la Suprema Corte a ritenerle non solo offensive dell’onore e del decoro, ma fuori luogo, perché queste ultime avrebbero potuto essere profferite in altra sede. Si richiama a memoria anche la sentenza n.37380 del 2011, Cassazione penale, in cui un dirigente aveva detto ad un docente, in presenza di altri colleghi, “lei dice solo stronzate”. Alla frase è stata riconosciuta una natura lesiva dell’onore e del decoro della persona offesa.
La questione della responsabilità delle critiche mosse dal dirigente scolastico ai docenti oggi trova una particolare connessione con il nuovo regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art.54 del D.Lgs. n.165 del 2001, il D.P.R. n.62 del 2013 che annovera all’articolo 13 “disposizioni particolari per i dirigenti”. In detto articolo, al comma 4, è affermato che “il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell’azione amministrativa (…). Il dirigente cura il benessere organizzativo (…), favorendo l’instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra collaboratori (comma 4)”, addirittura viene chiamata in causa l’inclusione, oggi tanto in voga e di cui il dirigente deve farsi garante nell’esercizio della sua funzione, anche a livello di risorse umane.
Genitori che offendono i docenti
A sostegno di questa fattispecie si fa riferimento alla sentenza della Corte di Cassazione n.15367 del 3 aprile 2014 riguardante le offese di una madre rivolte ad una docente della figlia. La portata ingiuriosa si estrinsecava in un momento in cui il docente esercitava la funzione di pubblico ufficiale. La sentenza ha chiarito che per aversi tale esisto di oltraggio a pubblico ufficiale devono concretizzarsi taluni elementi oggettivi: “l’offesa all’onore e al prestigio del pubblico ufficiale deve avvenire alla presenza di più persone; deve essere realizzata in un luogo pubblico o aperto al pubblico; deve avvenire in un momento, nel quale il pubblico ufficiale compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni”. In merito all’argomento, piace però puntualizzare un aspetto importante: il considerare della giurisprudenza il docente come pubblico ufficiale e il non circoscrivere le sue funzioni solo all’ambito educativo-didattico che si qualifica nel momento delle lezioni giornaliere.
E che dire se le offese provengono da docenti verso altri docenti nel momento in cui questi ultimi esercitano la loro funzione di pubblico ufficiale?
Attenzione dunque alle espressioni utilizzate perché dalla bocca potrebbero uscire pietre.