INPS. Riscatto periodi non coperti da contribuzione: nuove istruzioni

INPS, 6.3.2019

– L’INPS ha emanato la circolare n. 36 del 5 marzo 2019, con la quale fornisce le indicazioni per l’applicazione della disciplina del nuovo istituto del riscatto di periodi non coperti da contribuzione e del diverso criterio di calcolo dell’onere di riscatto dei periodi di studio universitari da valutare nel sistema contributivo, nel caso di domanda presentata fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età.
Si prevede altresì la facoltà per i fondi di solidarietà di provvedere al versamento della contribuzione correlata a periodi utili per il diritto a pensione, riscattabili o ricongiungibili e precedenti all’accesso ai fondi di solidarietà.

Per il triennio 2019-2021 è stato introdotto, in via sperimentale, un nuovo istituto di riscatto riferito ai periodi non coperti da contribuzione (decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, contenuto nella Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 2019, n. 23). È stata, inoltre, definita una diversa modalità di calcolo dell’onere di riscatto dei periodi di studi universitari, da valutare nel sistema contributivo, nel caso di domanda presentata fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età.

Questa nuova possibilità è riconosciuta agli iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità e la vecchiaia, ai superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla Gestione Separata.

Il provvedimento, inoltre, contiene disposizioni in ordine alla facoltà per i fondi di solidarietà di provvedere al versamento della contribuzione correlata a periodi utili per il diritto a pensione, riscattabili o ricongiungibili e precedenti all’accesso ai fondi di solidarietà stessi.

La circolare INPS 5 marzo 2019, n. 36 fornisce le istruzioni per l’applicazione del beneficio, descrive i soggetti interessati, la durata del periodo riscattato e i requisiti che permettono di conseguire l’anzianità contributiva necessaria per accedere alla pensione.

Nella circolare sono illustrate anche le modalità di versamento e presentazione della domanda di riscatto, i cui termini scadono il 31 dicembre 2021.
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Riscatto dei periodi non coperti da contribuzione: di cosa si tratta

È una facoltà che permette di riscattare, in via sperimentale per il triennio 2019-2021 e nella misura massima di cinque anni, periodi non soggetti a obbligo contributivo e non già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria.
Avvertenza: le disposizioni potrebbero subire modificazioni in sede di conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4.

A chi è rivolto

La facoltà di riscatto può essere esercitata dagli iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione.

Come funziona

Possono essere riscattati, in tutto o in parte nella misura massima di cinque anni anche non continuativi, i periodi successivi al 31 dicembre 1995 e precedenti al 29 gennaio 2019.

Il periodo deve essere compreso tra la data del primo e dell’ultimo contributo comunque accreditato (obbligatorio, figurativo, da riscatto) nell’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e nelle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e nella Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, legge n. 335/1995.

Il periodo da ammettere a riscatto non deve essere coperto da contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto, non solo presso il Fondo cui è diretta la domanda stessa, ma anche in qualsiasi forma di previdenza obbligatoria. Inoltre, sono riscattabili soltanto i periodi non soggetti a obbligo contributivo.

L’onere di riscatto può essere versato in unica soluzione ovvero in un massimo di 60 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione. La rateizzazione dell’onere non può essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione di una pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l’accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta dovrà essere versata in unica soluzione.

Domanda

REQUISITI
Condizione per l’esercizio della facoltà di riscatto in argomento è l’iscrizione dell’interessato a uno dei regimi previdenziali richiamati dalla norma stessa. Inoltre è richiesto che l’interessato non sia titolare di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. L’eventuale acquisizione di anzianità assicurativa anteriore al 1° gennaio 1996 determina l’annullamento d’ufficio del riscatto già effettuato, con restituzione dell’onere al soggetto che lo ha versato senza riconoscimento di maggiorazioni a titolo di interessi. Ulteriore condizione per l’accesso alla facoltà in esame è che il beneficiario non sia già titolare di un trattamento pensionistico diretto, in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria

QUANDO FARE DOMANDA
La presentazione della domanda di riscatto è limitata al triennio 2019 – 2021. La domanda può quindi essere presentata dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4 e fino al 31 dicembre 2021 (termine ultimo per l’esercizio della facoltà di riscatto).

COME FARE DOMANDA
La domanda può essere presentata dal diretto interessato o dal suo superstite o, entro il secondo grado, dal suo parente e affine. In tutte queste ipotesi, l’onere versato è detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50%, con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi.
Per i lavoratori del settore privato, la domanda di riscatto può essere presentata anche dal datore di lavoro dell’assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore. In tal caso, l’onere versato è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei redditi da lavoro dipendente, rientra nell’ipotesi di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Nei casi in cui la domanda sia presentata dal parente o affine o dal datore di lavoro, in fase di presentazione della stessa è necessario che sia acquisito il consenso del soggetto interessato.
La domanda da parte del diretto interessato o suo superstite si presenta online all’INPS attraverso il servizio dedicato. In alternativa, può essere effettuata tramite:

  • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164164 da rete mobile;
  •  Enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Nel caso di presentazione della domanda da parte del datore di lavoro, dei parenti e affini entro il secondo grado, in attesa dell’implementazione della procedura per l’invio telematico, le domande sono presentate utilizzando il modulo reperibile online.

Accedi al servizio

 

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INPS. Riscatto periodi non coperti da contribuzione: nuove istruzioni ultima modifica: 2019-03-08T08:39:52+01:00 da
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