Insegnanti e libertà di critica. Il paletto da non superare

Gilda Venezia

dal blog di Gianfranco Scialpi, 10.3.2025.

Insegnanti e libertà di critica. Un contributo ripone la questione. Alcune indicazioni di qualche mese fa.

Gilda Venezia

Insegnanti e libertà di critica. La questione

Insegnanti e libertà di critica. Un contributo di U. Orecchioni (tecnicadellascuola.it) rimette al centro la questione. L’articolista si chiede: l’insegnante può esprimere una sua opinione oppure deve serbare il silenzio in nome di una fedeltà all’Ammnistrazione? Si citano alcuni esempi presi da contesti non italiani (Romania, Polonia).
Purtroppo non sono presentati casi nostrani, limitandosi a scrivere che esiste “un’ampia proliferazione di procedimenti disciplinari, volti a censurare fatti e comportamenti che hanno a che vedere con il diritto di espressione delle proprie idee (art.21 Cost.)“. La conoscenza “a campione” di eventuali casi non offensivi avrebbe consentito una valutazione più vicina al nostro ordinamento giuridico. Tutti conosciamo la vasta area di turpiloquio, di diffamazione, di uso disinvolto di aggettivi “pesanti” che caratterizzano, purtroppo i social, le chat…

Qualche mese fa, comunque, abbiamo pubblicato un contributo sulla questione. Il riferimento obbligatorio è ” l’art. 21 della nostra Carta. “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione“. Ne discende, pertanto il diritto di critica. Questo però non è assoluto, in quanto non può diventare diffamazione. In altri termini non può ledere la reputazione o la dignità della controparte.

Per evitare lo sconfinamento è necessaro che la critica sia ben sostenuta dalla conoscenza dei fatti, i quali a sua volta richiedono la ricerca delle fonti autorevoli. In attesa di concludere questa fase è opportuno astenersi, attuando l’epoché e l’afasia degli scettici (astensione dal giudizio e silenzio). Diversamente si rischia di focalizzare il proprio intervento sulla persona, rischiando la diffamazione, l’ingiuria…

E’ di questo parere A. Ciccia Messina ( Critica politica, diritto limitato ItaliaOggi 26 novembre) il quale partendo dalle  recenti sentenze della Cassazione conclude che occorre che i contenuti della critica siano sempre collegati ai fatti e mai dirette a dileggiare o diffamare la persona, “se le affermazioni critiche non contengono i fatti, ma solo espressioni valutative, sono sintomatiche del travalicamento del diritto di critica”.

In sintesi: occorre evitare le intermediazioni, dove spesso si annidano le fake news finalizzate a fare da sponda alla “pancia”, bypassando la testa (mente critica).

 

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Insegnanti e libertà di critica. Il paletto da non superare ultima modifica: 2025-03-11T05:41:19+01:00 da
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