Docenti e Partita IVA: quali sono i casi di incompatibilità per legge? Quali le eccezioni e a quali condizioni?
Può un insegnante assunto presso una scuola pubblica o privata (di qualsiasi ordine e grado) aprire la Partita IVA per svolgere un secondo lavoro? Quali sono i casi di incompatibilità? Abbiamo già affrontato parzialmente la questione in un articolo che trattava anche le prestazioni occasionali. In questa guida approfondiamo la questione della Partita IVA.
Gli insegnanti pubblici possono aprire la Partita IVA? Tutti i dipendenti pubblici, in linea generale, sono vincolati a svolgere il proprio lavoro in maniera esclusiva. La legislazione, però, prevede alcune eccezioni: una di esse riguarda proprio la categoria degli insegnanti.
L’articolo 508, del DL 297/94 illustra i casi di incompatibilità con la professione insegnante, ovvero:
Il paragrafo finale, però, indica un’eccezione.
“Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del dirigente scolastico, l‘esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l’ orario di insegnamento e di servizio.“
Dunque, il docente può esercitare anche la libera professione, e quindi aprire partita IVA, a due condizioni:
1. La libera professione non deve entrare in conflitto con l’attività di insegnante
2. Le due attività devono svolgersi in fasce orarie differenti.
In ciò, va tenuto a mente che chi svolge come altra attività lezioni a privati, ha il divieto di insegnamento a studenti iscritti presso lo stesso istituto.
Se a svolgere la seconda attività è un docente assunto full time o con part time superiore al 50%, ha l’obbligo di richiedere l’autorizzazione al provveditorato per poter aprire una Partita IVA. In caso contrario, potrebbe incorrere nel licenziamento per giusta causa.
Il personale docente con orario part-time, vale a dire con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50%, può svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo (quindi con partita iva), purché non si crei conflitto o si pregiudichino le esigenze di servizio.
Per i dipendenti privati non esiste un effettivo impedimento all’esercizio di una professione (o seconda attività). Tuttavia, è consigliabile consultare il contratto che regola i rapporti tra docente e l’istituto e, allo stesso tempo, informare il dirigente scolastico.
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