Obiettivo scuola, 8.12.2025.
Istruzione parentale: pubblicate dal MIM le Linee guida operative per l’assolvimento dell’obbligo scolastico.
In data 17 dicembre 2025 il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha pubblicato le Linee guida per l’istruzione parentale, con l’obiettivo di fornire un quadro chiaro e uniforme delle procedure operative cui devono attenersi sia le famiglie sia le istituzioni scolastiche coinvolte in tale modalità di assolvimento dell’obbligo di istruzione.
Le Linee guida ribadiscono che l’istruzione parentale rappresenta una modalità legittima di assolvimento dell’obbligo scolastico, prevista dall’ordinamento vigente, attraverso la quale i genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale possono provvedere direttamente all’educazione e all’istruzione dei minori. Tale attività può essere svolta in prima persona oppure mediante il ricorso a soggetti appositamente delegati, purché in possesso delle competenze necessarie a garantire un percorso formativo coerente con gli obiettivi previsti dalle Indicazioni nazionali.
Il documento ministeriale entra nel dettaglio degli adempimenti formali e sostanzialirichiesti alle famiglie che intendono avvalersi dell’istruzione parentale. In particolare, viene confermato l’obbligo per i genitori di dimostrare annualmente il possesso di idonei mezzi economici e adeguate capacità tecniche e culturali, elementi indispensabili per assicurare al minore un’istruzione efficace, continua e conforme ai traguardi di competenza previsti per il grado di istruzione di riferimento.
Parallelamente, le Linee guida definiscono con precisione anche il ruolo delle istituzioni scolastiche, chiamate non solo a ricevere e registrare le comunicazioni delle famiglie, ma anche a esercitare una funzione di vigilanza e controllo sul corretto svolgimento dell’attività di insegnamento.
Il dirigente scolastico della scuola vigilante prende atto della scelta espressa dai genitori di avvalersi dell’istruzione parentale nell’esercizio di un diritto loro riconosciuto, senza entrare nel merito della richiesta (salvo verificare che la comunicazione sia formalmente corretta) e senza la necessità di rilasciare alcun atto formale di autorizzazione. Non deve essere richiesta alcuna documentazione aggiuntiva a supporto della dichiarazione formale relativa al possesso della capacità tecnica o economica per provvedere autonomamente all’istruzione dei minori (a titolo esemplificativo, documentazione relativa a titoli di studio dei genitori, curricula, dati reddituali o ISEE).
Rientrano in tali compiti le verifiche periodiche degli apprendimenti, finalizzate ad accertare che il percorso educativo seguito consenta al minore il passaggio alla classe successiva o, nei casi previsti, l’ammissione agli esami di idoneità. I minori che assolvono l’obbligo di istruzione avvalendosi dell’istruzione parentale devono infatti sostenere annualmente presso un’istituzione scolastica statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione, gli esami di idoneità, allo scopo di accertare l’acquisizione degli obiettivi in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo per il primo ciclo di istruzione e delle Indicazioni nazionali/Linee guida per il secondo ciclo di istruzione.
Si ricorda che il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni con la legge 13 novembre 2023, n. 159, ha introdotto nuove misure in tema di vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione e ha inasprito le sanzioni (che prevedono la reclusione fino a due anni) nei confronti dei responsabili.
Viene inoltre ribadito che i genitori che intendono avvalersi dell’istruzione parentale sono tenuti a presentare una formale comunicazione al dirigente scolastico di una scuola statale o paritaria situata nella provincia di residenza, entro il termine annuale stabilito per le iscrizioni scolastiche. Tale comunicazione costituisce presupposto indispensabile per l’avvio legittimo del percorso di istruzione parentale e per l’attivazione delle successive procedure di controllo e valutazione da parte della scuola.
Solo in casi eccezionali, in caso di ritiro dalla frequenza in corso d’anno scolastico da parte di uno studente già iscritto ad una scuola statale o paritaria, la famiglia può presentare contestualmente alla comunicazione di ritiro dalla frequenza scolastica anche la comunicazione di avvio di istruzione parentale con gli allegati previsti.
Le Linee guida del MIM si inseriscono dunque in un’ottica di rafforzamento della trasparenza e della responsabilità condivisa tra famiglie e sistema scolastico, con l’obiettivo di garantire che l’istruzione parentale, pur nella sua specificità, assicuri sempre il pieno rispetto del diritto all’istruzione dei minori e degli standard formativi previsti dall’ordinamento nazionale.
Istruzione parentale, le Linee guida del MIM ultima modifica: 2025-12-18T18:21:03+01:00 da
