Istruzione professionale: avanti a mezzo passo!

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di Domenico Ciccone,  Scuola7, n. 103, 10.7.2018

Il nuovo quadro normativo

Con il DM 92/2018, apparso sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018 ed entrato in vigore l’11 agosto 2018, inizia la pubblicazione dei decreti attuativi del D.Lgs. 61/2017 che, in attuazione dell’art. 1, commi 180 e 181, della legge 107/2015, prevede la revisione dell’Istruzione Professionale (IP).

Gli ambiti di pertinenza del decreto, previsti dal comma 3 del D.Lvo, riguardano:

  • i profili di uscita degli 11 indirizzi di studio previsti;
  • i risultati di apprendimento declinati in termini di competenze con relative abilità e conoscenze;
  • il rapporto tra le ATtività ECOnomiche (ATECO), così come classificate dall’ISTAT, e la relativa correlazione con gli indirizzi di studio dell’IP;
  • i nuovi quadri orari con le puntuali articolazioni in termini di area generale ed aree distinte per ciascun indirizzo;
  • il rapporto di correlazione tra i percorsi quinquennali dell’istruzione professionale e le qualifiche (triennali) e diplomi (quadriennali) previsti dall’IeFP (Istruzione e Formazione Professionale);
  • le modalità con le quali si realizzerà il passaggio al nuovo ordinamento.
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Nove articoli che ci mostrano come cambia l’Istruzione Professionale

Proviamo a sintetizzare in forma sinottica i nove articoli del decreto:

Art. 1.

Oggetto

Definisce l’oggetto e gli ambiti in cui si articola il regolamento.

Art. 2.

Definizioni

Vengono puntualmente riprese le definizioni del DPR 13/2013 in ordine all’apprendimento formale, non formale ed informale, nonché definito il glossario di riferimento per quanto attiene alle disposizioni del decreto.

Da notare, tra le altre, le definizioni di:

  • “Progetto formativo individuale (PFI)”, un modello poderoso di innovazione didattica sancito dall’art. 5 del D.Lgs. 61/2017;
  • “Unità di apprendimento” (UDA), quel modello progettuale che costituisce l’“insieme autonomamente significativo di competenze, abilità e conoscenze in cui è organizzato il percorso formativo della studentessa e dello studente.”
Art. 3.

Profili di uscita degli indirizzi e risultati di apprendimento

Sono definiti i profili di uscita dei percorsi di istruzione professionale così come indicati dal D.lgs. 61/2017:

a) agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane;

b) pesca commerciale e produzioni ittiche;

c) industria e artigianato per il Made in Italy;

d) manutenzione e assistenza tecnica;

e) gestione delle acque e risanamento ambientale;

f) servizi commerciali;

g) enogastronomia e ospitalità alberghiera;

h) servizi culturali e dello spettacolo;

i) servizi per la sanità e l’assistenza sociale;

l) arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico;

m) arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico.

Art. 4.

Passaggio al nuovo ordinamento

Disciplina le modalità di passaggio al nuovo ordinamento, prevedendo anzitutto un richiamo a quanto stabilito nell’allegato C del D.Lgs. 61/2017, e avvertendo altresì della prossima emanazione di Linee Guida che dovranno favorire e sostenere l’adozione del nuovo assetto didattico.

Art. 5.

Indicazioni per la definizione dei piani triennali dell’offerta formativa

Viene declinata l’articolazione dei quadri orari, secondo quanto previsto all’articolo 5, comma 1, lettera b) del D.lgs. 61/2017. Essa prevede che:

  • nel biennio vi sia l’aggregazione delle discipline, di area generale e di indirizzo, negli assi culturali relativi all’obbligo di istruzione;
  • nel triennio l’aggregazione debba essere destinata alle discipline dell’area generale.

Le istituzioni di IP, concepite come laboratori territoriali di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, devono attenersi al modello suggerito dal D.Lgs. 61/2017 in termini di finalità e principi ispiratori.

Intanto, a norma dell’art. 5, gli strumenti più opportuni e funzionali, in coerenza con gli indirizzi attivati e con i profili di uscita di cui all’articolo 3, sono costituiti:

  • dalla quota di autonomia non superiore al 20% del curricolo;
  • dagli spazi di flessibilità, entro il 40% dell’orario complessivo previsto per il terzo, quarto e quinto anno, nell’ambito dell’organico dell’autonomia.
Art. 6.

Indicazioni per l’attivazione dei percorsi

L’articolo fornisce indicazioni per l’attivazione dei percorsi e, partendo dal principio della personalizzazione dell’insegnamento, raccomanda ai consigli di classe l’adozione, nel termine già ribadito del 31 gennaio del primo anno di frequenza, del progetto formativo individuale (PFI).

I percorsi didattici, organizzati per unità di apprendimento, con l’utilizzo di metodologie di tipo induttivo e ricorso massiccio alle esperienze laboratoriali e di lavoro per progetti, devono essere impostati in maniera interdisciplinare con riguardo agli assi culturali.

Art. 7.

Indicazioni sulle misure nazionali di sistema

Le indicazioni tendono a garantire un passaggio al nuovo ordinamento nel quale l’aggiornamento riguardi tutto il personale della scuola, non solo i docenti.

Art. 8.

Indicazioni per la correlazione tra i titoli e i percorsi

La correlazione dei percorsi quinquennali dell’Istruzione Professionale con l’assetto della formazione professionale e dei suoi titoli è qui regolamentata. Nell’Allegato 4 al decreto vi è la correlazione attuale, che sarà oggetto di revisione non appena sarà aggiornato, in conferenza Stato-Regioni, il Repertorio nazionale delle qualifiche IeFP.

Art. 9.

Disposizioni finali

Modalità di attuazione del decreto nelle scuole di Trento e Bolzano, nonché nelle scuole con lingua slovena.

Quattro allegati che indicano la strada giusta

Gli allegati al decreto possono così essere schematicamente riassunti:

L’allegato 1 regolamenta il profilo di uscita dei percorsi di istruzione professionale per le attività e gli insegnamenti di area generale. Essendo previsto l’accorpamento delle discipline in assi culturali, sia nel biennio, per tutte le attività ed insegnamenti, sia per terzo, quarto e quinto anno, soltanto per le attività ed insegnamenti di area generale, è indispensabile ripensare completamente la declinazione delle competenze, già inserite nell’Allegato A al D.Lgs. 61/2017, in abilità e conoscenze.

L’allegato 2 è declinato in undici sezioni, contraddistinte da lettere alfabetiche e corrispondenti agli indirizzi di studio dell’IP. Per ciascuno di essi l’allegato:

  • descrive sinteticamente il profilo di uscita;
  • specifica, in termini di competenze, abilità minime e conoscenze essenziali, quali sono gli obiettivi di apprendimento che si aggiungono, in uscita dai percorsi, a quelli dell’area generale specificati nell’allegato 1;
  • elenca la referenziazione alle attività economiche ATECO, nonché la correlazione con i settori economico-professionali di cui al D.M. MLPS 166/2015.

Nell’allegato 3, a sua volta declinato in undici sezioni corrispondenti agli indirizzi, sono riportati i quadri orari. Essi sono strutturati con distinzione tra area generale e area di indirizzo.

Per il biennio i quadri orari sono considerati nella totalità del monte ore, pari a 1188 ore di area generale e 924 ore di area di indirizzo, di cui 264 ore per la personalizzazione degli apprendimenti.

Inoltre i quadri orari riportano, distintamente per il terzo, quarto e quinto anno di corso, gli insegnamenti di area generale (462 h) e di area di indirizzo (594 h), specificando altresì le attività di compresenza che, notoriamente, variano a seconda dei percorsi.

Nell’allegato 4 sono pubblicate le correlazioni tra qualifiche e diplomi IeFP – triennali e quadriennali – e indirizzi dei percorsi quinquennali dell’Istruzione Professionale, così come definiti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, all’articolo 3, comma 3. In quest’ambito ci sono alcune novità che attengono all’arricchimento di alcuni indirizzi con altre qualifiche, già ricomprese nelle 22 specificate nel Repertorio nazionale di IeFP – Accordi in Conferenza Stato Regioni del 29 aprile 2010, 27 luglio 2011 e 19 gennaio 2012.

Emerge, quale elemento di arricchimento del contesto formativo dell’IeFP, la possibilità di conseguire le qualifiche triennali di Operatore grafico ed Operatore meccanico con riferibilità a più di un indirizzo. Invece, per quanto attiene ai diplomi professionali quadriennali, tale riferibilità plurima è data a quelli di Tecnico per l’automazione industriale e Tecnico grafico.

Il Decreto 92/2018, con un’ampia nota redazionale illustrativa, è pubblicato su Notizie della scuola n. 1 dell’1/15 settembre 2018.

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Istruzione professionale: avanti a mezzo passo! ultima modifica: 2018-09-11T04:52:36+02:00 da
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