La cancellazione definitiva dalle GaE è illegittima

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Alessandro Giuliani,  La Tecnica della scuola  21.12.2015.  

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Anche per il Tribunale di Monza è illegittima la cancellazione definitiva dalle graduatorie ad esaurimento a seguito di mancata presentazione della domanda.

Con sentenza depositata lo scorso 4 dicembre scorso, il giudice del lavoro di Monza ha infatti dichiarato il diritto di una docente al reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento, ritenendo illegittimo il depennamento disposto dall’amministrazione scolastica.

Accogliendo le tesi difensive dell’avvocato Dino Caudullo, che difendeva la docente illegittimamente depennata dalle GaE, il Tribunale di Monza ha evidenziato che la normativa è chiara nel senso di consentire, su apposita domanda presentata dall’interessato entro un determinato termine, non solo la permanenza, bensì anche i reinserimenti in graduatoria.

Secondo il giudice del lavoro infatti, essendo fatta salva la possibilità di reinserimento in GaE dei docenti originariamente inclusi, dalla mancata produzione di domanda di permanenza/aggiornamento per un certo triennio non può dunque derivare il depennamento definitivo.

E, d’altro canto, la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento operata dalla legge finanziaria 2007, trova spiegazione logico-giuridica nella “cristallizzazione” e salvaguardia delle posizioni di coloro che erano stati inseriti nelle graduatorie permanenti secondo la precedente regolamentazione.

La sentenza precisa che “tale riconfigurazione delle graduatorie provinciali, appunto da permanenti a esaurimento, non implica tuttavia ex se – in assenza di un’esplicita scelta di campo del legislatore tesa a conformare la valenza giuridica di dette graduatorie a esaurimento – l’immobilità e/o la cristallizzazione di queste ultime”.

“In altre parole i limiti sono solo quelli chiaramente imposti dal legislatore, e dunque nello specifico soltanto il divieto di ‘nuovi inserimenti’”.

“Di contro – continua la sentenza – la possibilità di “reinserimento” è espressamente prevista appunto dall’ art. 1, comma 1 bis, della legge 143, e ciò coerentemente con la testé già indicata ratio del nuovo sistema, di creazione di un meccanismo sì tendente all’esaurimento, ma al tempo stesso anche di salvaguardia delle posizioni dei soggetti inclusi in base all’originaria regolamentazione”.

La cancellazione definitiva dalle GaE è illegittima ultima modifica: 2015-12-22T04:15:05+01:00 da
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