La Cassazione vieta il panino a scuola portato da casa

di Francesco Provinciali, Mente politica, 31.7.2019

– La Suprema Corte di Cassazione con Sentenza n° 20504/19 depositata in data 30 luglio 2019 ha stabilito che il panino portato da casa in sostituzione dei cibi forniti nella mensa della scuola non può essere consentito in quanto non si materializza giuridicamente un “diritto soggettivo perfetto e incondizionato all’autorefezione individuale, nell’orario della mensa e nei locali scolastici”.

“ Pertanto (tale diritto) non è configurabile e, quindi, non può costituire oggetto di accertamento da parte del giudice ordinario, in favore degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado”.

La sentenza mette fine ad una lunga querelle attivata da numerose famiglie di alunni frequentanti in particolare la scuola dell’infanzia e quella dell’obbligo e annulla la Sentenza n° 1049 del 2016 della Corte d’Appello di Torino (città dove il procedimento impugnato si era radicato) che aveva stabilito invece che le famiglie potevano realizzare una sorta di scelta tra la mensa fornita dalla scuola e il pasto portato da casa, consentendo di fatto la possibilità di esercitare una diversa opzione alimentare rispetto al menu previsto a scuola e – contemporaneamente-  il diritto di consumare tale pasto “alternativo” fornito da casa nello stesso luogo e nello stesso orario in cui viene di norma somministrata la refezione scolastica agli alunni che ordinariamente se ne avvalgono.

Annullando la precedente sentenza di segno opposto della Corte d’Appello di Torino (e di altri Tribunali) ,  la Cassazione che, occorre ricordarlo,  interviene e decide in materia di legittimità e non di merito ,  afferma una importante puntualizzazione giuridica che sta alla base delle motivazioni della propria decisione.

Ciò che finora era affidato alle decisioni e agli accordi nei singoli istituti scolastici tra famiglie, comune (quale ente erogatore del servizio di mensa) e scuola stessa in regime di autonoma determinazione, valutati i casi sotto il profilo dei costi del servizio, del tipo e della qualità del cibo somministrato nel refettorio, delle preferenze dei genitori e dei loro figli, non configurandosi come un “diritto soggettivo pieno” a praticare una facoltà di “deroga”, non risulta più assoggettabile al potere di valutazione di merito e di opportunità ma anche di liceità da parte dell’autorità scolastica e dell’ente locale, essendo negato l’esercizio di questa possibilità: di fatto la Sentenza della Suprema Corte conferma che l’unico pasto consumabile a scuola dagli alunni, durante la mensa scolastica è quello fornito dall’ente incaricato di erogare il  servizio del pasto, di norma il Comune.

Cosa significa all’atto pratico che il panino portato da casa non è più un “diritto soggettivo pieno” dell’alunno e della sua famiglia?

Innanzitutto che il servizio di refezione scolastica è parte integrante dell’orario scolastico, poi che l’unico pasto consumabile a scuola è quello programmato nel menu  (di norma) settimanale sotto la diretta responsabilità di scelta – anche in ordine alla qualità e al controllo di tale qualità – di chi fornisce i pasti agli alunni della scuola stessa.

Infine che – fatte le debite eccezioni per i casi particolari di alimentazione diversa per ragioni di salute, intolleranza ai cibi ecc. – la refezione scolastica comporta un menu tabellare predeterminato.

Il tutto – è necessario ribadirlo – sotto il diretto controllo delle autorità a ciò deputate e degli organi di vigilanza scolastica e sanitaria.

Da settembre, con l’inizio del nuovo anno scolastico, le istituzioni scolastiche e i Comuni dovranno uniformarsi a quanto sancito dalla Cassazione e conseguentemente organizzarsi per offrire il servizio di mensa a tutti gli alunni frequentanti per l’intera giornata (es. scuole dell’infanzia, tempo prolungato, tempo pieno ecc.) e ciò come garanzia di uniformità di trattamento, non consentendo più la pratica del panino portato da casa ma assicurando il servizio indistintamente a tutti e secondo le documentate esigenze alimentari legate a motivi di salute.

“Portare il panino da casa”, scrivono i giudici, comporta una “possibile violazione dei principi di uguaglianza e di non discriminazione in base alle condizioni economiche, oltre che al diritto alla salute, tenuto conto dei rischi igienico-sanitari di una refezione individuale e non controllata”.

Va detto tuttavia che la stragrande maggioranza delle scuole ha già messo in atto da tempo scelte ispirate ai suddetti principi, basti pensare al rispetto delle scelte alimentari legate a ragioni di culto della famiglia d’origine. Solo che adesso la Sentenza della Cassazione dovrà essere uniformata senza eccezioni al principio della “gestione esclusivamente scolastica” del servizio di mensa.

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La Cassazione vieta il panino a scuola portato da casa ultima modifica: 2019-07-31T21:03:44+02:00 da
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