La docente con figli piccoli deve avere l’assegnazione temporanea

di Fabrizio De Angelis, La Tecnica della scuola, 8.11.2017

– Il Tribunale di Pordenone interviene in merito ai trasferimenti temporanei, sancendo il diritto della docente, madre con figli piccoli fino a 3 anni di età, di essere trasferita in una scuola nella stessa regione o provincia in cui si trova l’atro genitore del figlio.

LA VICENDA

La sentenza si riferisce ad una vicenda di un’insegnante di scuola primaria, di ruolo dal 2013 in Friuli Venezia Gilia, scrive Italia Oggi, che nello scorso aprile aveva presentato un’istanza all’ambito territoriale di Catania, per essere assegnata in un posto vacante disponibile, utilizzando l’articolo 42-bis del decreto legislativo 151/01, che prevede il riconoscimento dell’assegnazione temporanea per un triennio, in quanto madre di 2 figli di età inferiore a 3 anni, residenti ad Acireale, nel catanese.
L’amministrazione ha però rifiutato l’istanza dell’insegnante, che di tutta risposta ha deciso di ricorrere al giudice ordinario.

LA SENTENZA

Il Tribunale ha dato ragione alla docente, in quanto l’insegnante non ha chiesto un’assegnazione provvisoria, regolata dal contratto di mobilità, bensì di assegnazione temporanea prevista appunto dal decreto legislativo 151/2001. E in questo caso, l’insegnante era in possesso dei requisiti per usufruire del diritto.
Il provvedimento dei giudici recita: “la disposizione invocata dalla docente, nel caso di specie è pacificamente inserita nel Testo Unico 151/01 in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, con la quale il legislatore ha inteso perseguire una serie di importanti finalità tra cui quella di garantire il diritto del figlio sia naturale che adottivo a godere dell’assistenza materiale e affettiva di entrambi i genitori durante i primi anni di vita”.
Inoltre, dalla documentazione presentata dalla ricorrente, emergeva che “era titolare di quei requisiti soggettivi richiesti dalla normativa per cui appare del tutto ingiustificato il mancato riscontro da parte dell’amministrazione scolastica di Catania all’istanza presentata dalla docente”.

Di conseguenza, l’amministrazione, oltre a provvedere, in caso di posti vacanti e disponibili, all’inserimento della docente, dovrà pagare 2mila euro di spese legali.

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La docente con figli piccoli deve avere l’assegnazione temporanea ultima modifica: 2017-11-08T17:19:42+01:00 da
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