La Ds che nomina più di due collaboratori non può pagarli tutti

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Lucio Ficara,  La Tecnica della scuola  13.9.2017

– Il contratto della scuola all’art.88 comma 2 lettera f) parla chiaro, il dirigente scolastico può retribuire solo due suoi collaboratori.

Il caso in specie ci viene segnalato da alcuni docenti di un liceo calabrese che, al Collegio docenti del 12 settembre 2017, sono stati informati dalla dirigente scolastica della nomina di una terza docente sua collaboratrice.

Nella segnalazione fatta alla nostra redazione ci viene chiesto se tale nomina, decisa dalla dirigente scolastica e non dal Collegio, sia legittima.

Possiamo dire che la suddetta nomina che porta i collaboratori della Ds a tre unità, è legittima, ma allo stesso tempo possiamo affermare che nella contrattazione d’Istituto non potrà essere retribuito il compenso per tutti e tre i docenti collaboratori della Ds, ma soltanto due di loro potranno ricevere un compenso per la loro collaborazione.

Infatti il su citato art.88 comma 2 lettera f) del CCNL scuola afferma che:”i compensi da corrispondere al personale docente ed educativo, non più di due unità, della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali. Tali compensi non sono cumulabili con il compenso per le funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa di cui all’art.33 del presente CCNL “.

In buona sostanza, come anche previsto dal d.lgs. 297/94, sono solo due i docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o preside, e, come specificato dal su citato art.88 del contratto collettivo nazionale della scuola, i compensi da corrispondere, per questa collaborazione dirigenziale, sono rivolte a non più di due unità.

La Ds per gestire 40 classi raccolte in un’unica struttura non avrebbe bisogno di nominare tre collaboratori, tuttavia se uno dei tre docenti in questione volesse contribuire gratuitamente allo svolgimento di alcune deleghe dirigenziali lo può fare tranquillamente nella piena legittimità. L’illegittimità si presenterebbe nel caso in cui in contrattazione d’Istituto fosse violata l’applicazione dell’art.88 comma 2 lettera f) del CCNL.

Cosa diversa sono le collaborazioni dei responsabili di plesso che vengono proposti dal Ds e approvati dal Collegio dei docenti, tali collaborazioni, proprio in virtù dell’approvazione collegiale, possono entrare legittimamente in contrattazione ed essere retribuite regolarmente.

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