Le ferie si configurano come periodi di riposo a cui il dipendente non può rinunciare. Il personale docente con contratto a tempo determinato durante il normale periodo di svolgimento delle lezioni, può fruire di 6 giorni ferie che non devono però determinare oneri per l’Amministrazione.
ART. 13 COMMA 9 CCNL 2007
Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell’anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2″.
Pertanto, durante l’anno scolastico è consentito di fruire di 6 giorni di ferie a patto che ciò non comporti oneri per lo stato, neanche in termini di corresponsione di compensi per ore eccedenti ad altri docenti. Questo significa che il docente dovrà trovare i sostituti in quanto la giornata lavorativa dovrà essere coperta con colleghi che siano liberi, in modo da non determinare oneri per l’amministrazione (in termini di ore “eccedenti” da corrispondere ad altri docenti).
Chiaramente la sostituzione potrà avvenire soltanto con un collega o con più colleghi che in quelle ore non risultino in servizio e dovrà avvenire gratuitamente (non c’è, infatti, alcun obbligo di restituzione nei confronti del collega che ha sostituito anche se ovviamente ciò avviene nella prassi per ricambiare il favore ricevuto).
La sostituzione non potrà avvenire con colleghi in servizio anche se aventi ore a disposizione in quel momento ma dovrà trattarsi di colleghi non in servizio (es: giorno libero, ore buche, ecc.). La sostituzione potrà anche avvenire mediante due o più colleghi, i cui nominativi dovranno essere in ogni caso comunicati preventivamente alla scuola, onde predisporre le opportune sostituzioni.
Le ferie non determinano l’interruzione del servizio.
In alternativa alle ferie il docente può usufruire di sei giorni di permessi per motivi familiari\personali che per il personale non di ruolo non sono retribuiti e di conseguenza determinano l’interruzione del servizio. Per usufrire di tali permessi il docente non ha l’onere di individuare i sostituti.
Giova innanzitutto ricordare che per i docenti che prestano servizio su una supplenza annualesu posto vacante e disponibile (31 agosto) la disciplina delle ferie è la medesima dei docenti con contratto a tempo indeterminato.
Per quanto riguarda, invece, i docenti che prestano servizio su una supplenza breve o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) vige una disciplina particolare.
La disciplina delle ferie, permessi e assenze del personale assunto a tempo determinato è contenuta all’art. 19 del CCNL nonché in altre norme primarie. Secondo l’art. 19 del CCNL, le ferie sono proporzionali al servizio prestato. Poiché le ferie per un docente di ruolo di regola sono pari a 32 giorni l’anno, allora la formula per calcolare le ferie dei docenti a tempo determinato, è la seguente:
360 : 32 = N° dei giorni di servizio : XX (Ferie) = 32 * n° giorni di servizio / 360 [Circa 2,666 giorni per ogni 30 giorni di servizio]
I n° di giorni di servizio devono essere commisurati al numero di giorni inclusi nel contratto mentre non rileva il numero di ore di servizio settimanale\mensili (nel computo dei giorni di servizio sono però esclusi i giorni non retribuiti quali i permessi per motivi personali, l’aspettativa per famiglia, etc.). Quindi anche quando la supplenza riguardi uno spezzone orario, si deve prendere in considerazione la durata del contratto. Diverso è invece il caso del docente in regime di part-time verticale.
Secondo l’art. 19 del CCNL, esse possono essere fruire durante il periodo di sospensione delle lezioni nel corso dell’anno scolastico. Tuttavia, la loro fruizione durante questo periodo non è obbligatoria per cui se il docente non chiede di fruire delle ferie durante tali periodi allora si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto. Secondo lo scenario tratteggiato dal contratto collettivo, i giorni di sospensione dell’attività didattica non venivano infatti considerati «aprioristicamente» come giorni in cui il personale docente assunto a tempo determinato veniva posto in ferie d’ufficio. Sul punto però sono intervenuti due diversi interventi normativi che, da un lato hanno sancito l’obbligo di fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni e, d’altra parte, ne hanno limitato il diritto alla monetizzazione al personale docente solo nella misura data dai giorni di ferie spettanti, detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale.
Il personale docente di tutti i gradi di istruzione (e senza alcuna distinzione fra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato) fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a 6 giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, art. 5 comma 8 modificato dall’Art. 54 della LEGGE 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013)
Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche […] sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. […] Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall’entrata dall’entrata in vigore del presente decreto. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie“.
La normativa introdotta dalla legge di stabilità 2013 pone sullo stesso piano docenti di ruolo e docenti a tempo determinato, sancendo per entrambe le categorie l’obbligo di intendere i giorni di sospensione dell’attività didattica come giorni in cui il personale scolastico tutto viene considerato in ferie «d’ufficio». Un obbligo confermato e ribadito dalla nota n. 72696 del 4 settembre 2013, emanata dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in cui si ricorda che i giorni di sospensione delle lezioni comprendono, oltre naturalmente a luglio e agosto, anche i primi giorni di settembre e gli ultimi di giugno secondo il calendario scolastico, le vacanze natalizie e pasquali, i ponti, le eventuali sospensioni per l’organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative).
IN SINTESI
Dunque per i docenti che prestano servizio con contratto fino al 30 di giugno o per una supplenza temporanea:
LE FESTIVITÀ SOPPRESSE
La legge 23 dicembre 1977 n.937 abolì diverse festività (religiose e civili) e, a bilanciamento, introdusse 6 giorni di riposo “ad personam”, di cui due da aggiungere obbligatoriamente alle ferie e quattro da poter fruire a discrezione del lavoratore, compatibilmente con le esigenze di servizio.Coerentemente a quanto detto, l’art. 14 del CCNL comparto scuola 2007\2008 prevede che “A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. E’ altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo”.
Nel caso di part-time orizzontale, l’art. 39 comma 11, dispone che «I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse pari a quello dei lavoratori a tempo pieno».
Nel caso di part-time verticale, invece, l’art. 39 comma 11, dispone che
I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno”.
3:6 = X: 32 —> X = 32 * 3 / 6 = 16 giorni di ferie.
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La fruizione delle ferie durante l’anno scolastico per il personale supplente ultima modifica: 2020-10-14T17:55:00+02:00 dadi Daniele Frangia, La Tecnica della scuola, 17.4.2024. La pubblicazione dell’O.M. sulle GPS di prima…
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