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La legge sulla Buona Scuola e la prossima mobilità dei docenti

Lucio Ficara,  La Tecnica della scuola  8.11.2015.  

C’è molta preoccupazione per la prossima mobilità dei docenti, in quanto la legge sulla Buona Scuola andrebbe a rivoluzionare il vecchio impianto contrattuale della mobilità territoriale, professionale.

C’è chi sostiene che verranno abrogate di colpo le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie annuali. Tuttavia c’è da dire che i principi generali sulla mobilità territoriale e professionale del personale docente, richiamati nell’art.1 comma 1 del vecchio contratto integrativo di mobilità, dovrebbero restare, almeno in parte, cardini portanti anche della prossima mobilità.
Infatti nell’art. 4 comma 2 del contratto di lavoro della scuola è stabilito che la mobilità è regolamentata in sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale, è disciplina la stabilità pluriennale dell’organico al fine di assicurare la continuità didattica del personale docente con particolare riferimento ai docenti di sostegno e a quelli impegnati nelle aree a rischio, nelle scuole di montagna e nelle classi funzionanti negli ospedali.
In tale contrattazione è previsto anche l’istituto dell’utilizzazione del personale docente e non docente in altre attività di insegnamento e l’ utilizzazione del personale docente e non docente soprannumerario e inidoneo, nonché di quello collocato fuori ruolo.
Queste norme contrattuali non essendo in contrasto con la legge 107/2015, è molto probabile che non verranno abrogate, lasciando ai docenti che ne avranno i titoli e le condizioni legislative, di poter richiedere utilizzazione o assegnazione provvisoria in uno o più ambiti territoriali.
Anche l’art.10 del contratto collettivo nazionale di lavoro della scuola, che si occupa integralmente di mobilità, non dovrebbe essere completamente abrogato. Resta quindi il fatto che i criteri e le modalità per attuare la mobilità territoriale, professionale e intercompartimentale del personale di cui al presente contratto vengono definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale, al fine di rendere più agevole la fruizione di questi istituti da parte dei lavoratori, che ne conservano comunque il diritto individuale.
Ovviamente il nuovo contratto sulla mobilità dovrà essere redatto restando all’interno delle norme previste dalla legge 107/2015, ma potrà anche stabilire qualche opportunità per i docenti che abbiano esigenze di spostarsi temporaneamente da un ambito all’altro o che vogliano cambiare ruolo o classe di concorso.
Pare comunque possibile che continui ad esistere anche l’istituto dell’assegnazione provvisoria per motivi familiari, di salute e forse anche di studio o scambi culturali.
Staremo a vedere  quali saranno le novità peggiorative e quali quelle migliorative.

La legge sulla Buona Scuola e la prossima mobilità dei docenti ultima modifica: 2015-11-08T14:36:41+01:00 da
Gilda Venezia

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