La mobilità forzata del dirigente pregiudica i processi di qualificazione dell’offerta formativa

Tuttoscuola,  21.6.2015.

Tra le integrazioni al testo approvato alla Camera e in discussione al Senato è stato previsto l’inserimento di un dispositivo, proposto dalla relatrice di maggioranza, sen. Francesca Puglisi, che prevede un triennio di durata dell’incarico dirigenziale, confermabile per un ulteriore triennio.

Tre+tre al massimo.

Circa un mese fa era stato Sergio Cofferati ad affermare che i nuovi poteri riconosciuti al capo d’istituto, secondo il ddl Buona Scuola, lo avrebbero esposto concretamente al rischio di operare per l’interesse proprio o di altri, anziché per quelli della scuola.

L’ex-sindacalista aveva osservato che l’unico comparto pubblico sostanzialmente immune da interventi esterni finalizzati a soddisfare richieste non legittime ed estranee all’interesse pubblico è, a tutt’oggi, quello della scuola. Con il nuovo ruolo del dirigente, non più, secondo Cofferati.

Sull’onda di quell’ipotesi tutta da dimostrare, diversi esponenti dell’opposizione, anche all’interno del PD, hanno cavalcato quel timore, rendendo più arduo il ruolo di chi sarà chiamato a caricarsi sulle spalle la responsabilità della autonomia scolastica.

Non solo sceriffo, sindaco, podestà, ma anche… corruttibile.

E la maggioranza, forse per tacitare quelle pregiudiziali verso la dirigenza scolastica, ha pensato di disancorarlo il più possibile dalla sede di servizio, per evitare che metta le radici e, quindi, si esponga al rischio di gestire un potere asservito ad altri. Movimento, movimento…

Meglio, dunque, un dirigente di passaggio che non ha nemmeno il tempo di organizzare la scuola, impostare la programmazione educativa, conoscere e valorizzare le risorse umane affidategli?

E come si potrà pretendere che risponda dei risultati i cui processi sono stati avviati e gestiti da altri?

E se invece si puntasse sull’accountability (chi è colto in fallo e chi non raggiunge gli obiettivi viene rimosso) e sui controlli?

Se vi sarà il maxiemendamento, riteniamo necessario non inserire questa prospettata durata breve dell’incarico (oppure stabilire un periodo ancora più lungo, ad esempio tre mandati triennali) e prevedere, invece, controlli e verifiche sul raggiungimento dei risultati attesi.

La mobilità forzata del dirigente pregiudica i processi di qualificazione dell’offerta formativa ultima modifica: 2015-06-22T04:28:53+02:00 da
Gilda Venezia

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