Una docente di un Liceo classico ci chiede se è legittimo che una sua nota disciplinare, inflitta ad un suo studente, sia stata cancellata dal dirigente scolastico o da uno dei suoi collaboratori. Bisogna sottolineare che qualsiasi docente, quando svolge il suo servizio, è un pubblico ufficiale e quello che scrive sul registro elettronico è un atto pubblico che non può essere modificato e nemmeno cancellato.
Nota sul registro è atto pubblico
Riguardo il fatto che le annotazioni dei docenti sul registro di classe, anche nel caso in cui si tratti di registro elettronico, rappresentino un vero e proprio atto pubblico, c’è la sentenza n.715 del 31 gennaio 2011, emanata dal Consiglio di Stato.
Nella citata sentenza, emessa in forma semplificata ai sensi dell’art. 26, comma 5 della legge n. 1034/1971, si recepiva il concetto sull’immodificabilità in via autoritativa di un atto pubblico, quale deve ritenersi il registro di classe, ad opera del dirigente dell’Istituto scolastico interessato. Nel caso specifico la sentenza si riferisce al fatto che un dirigente scolastico era intervenuto sul registro di classe, modificando una nota disciplinare fatta da un docente ad un suo studente, rendendola meno gravosa e più leggera. Il ricorso del docente, contro l’illegittimo intervento del dirigente scolastico, è stato basato sull’immodificabilità in via autoritativa di un atto pubblico.
Il Consiglio di Stato ha deciso di accogliere totalmente le ragioni del docente, a tutela della natura pubblica della sua funzione e dei provvedimenti presi e registrati durante la sua presenza in classe.
Immodificabilità del registro
Per quanto suddetto appare chiaro che il registro di classe compilato da ogni docente durante le lezioni, non può essere manomesso dal dirigente scolastico o dai suoi collaboratori e quello che è stato scritto non può essere cancellato. Il modificare o cancellare le annotazioni presenti nel registro elettronico è un atto illegittimo che non può essere fatto nemmeno dal Ds, ma, è importante sapere che il dirigente scolastico ha l’opportunità, avendo conoscenza dei fatti, di scrivere nel registro elettronico dei chiarimenti o delle precisazioni attinenti la nota fatta da un docente.
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La nota disciplinare del docente non può essere cancellata dal Dirigente ultima modifica: 2021-09-25T06:34:57+02:00 da