La nuova figura del DS e i rischi dell’abuso di potere

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Lucio Ficara  La Tecnica della scuola, 15 luglio 2015.  

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È indubbio che la nuova legge sulla scuola, che, nelle prossime ore, sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale, consegni nelle mani dei dirigenti scolastici, e al loro libero arbitrio, enormi poteri discrezionali. A quali poteri  ci stiamo riferendo? Per esempio al potere assegnato al Ds di “scegliersi” il “Suo” staff di direzione, fino ad un numero di docenti pari al 10% del Collegio, di “scegliersi” alcuni docenti, per quanto riguarda l’organico potenziato, selezionandoli dagli albi territoriali tra docenti che devono essere immessi in ruolo e che chiedono la mobilità e il potere conferito di fatto al dirigente scolastico, di presiedere anche il Comitato valutazione degli insegnanti.

Si tratta di norme legislative che rendono la nuova figura del DS, onnipotente e vero dominus della scuola. Quello del DS diventa, con la legge Giannini, un ruolo delicatissimo, dove l’etica della responsabilità e il buon senso dovrebbero essere gli elementi guida per evitare rischi di abuso di potere. Sì, perché gli eccessi normativi che consegnano ampi margini di discrezionalità al dirigente scolastico, potrebbero facilmente sconfinare nell’abuso di potere o in un uso distorto del potere conferito per legge.

Quando si configura l’abuso di potere? Si tratta di una circostanza aggravante comune, prevista dall’art. 61 n. 9 del codice penale, dove per abuso si intende l’uso del potere doloso e oltre i limiti imposti dal diritto. È proprio l’eccesso di potere che la legge assegna ad un ruolo professionale, che espone tali ruoli ai rischi di sconfinamento del potere assegnato.

Quindi è evidente che  se tali poteri del DS, venissero gestiti in malo modo, potrebbero facilmente sconfinare nell’abuso di potere, con le conseguenze penali del caso. Ci sono casi in cui docenti RSU e sindacalisti, che per anni hanno contrastato i dirigenti scolastici nel loro ruolo costituzionale di rappresentanti dei lavoratori, hanno relazioni professionali pessime e logore.

Come si regoleranno questi dirigenti scolastici nel valutare questi docenti? Non dimentichiamo che con le ultime elezioni RSU sono stati eletti, in questo ruolo rappresentativo, circa 30 mila tra docenti e personale scolastico. Chi tutela, dalle scelte discrezionali del DS, concesse dalla riforma della scuola, le RSU che hanno svolto fino in fondo il loro dovere di ruolo, logorando le relazioni umane con il capo d’Istituto? In questo particolare caso, non ci sono forse rilievi di incostituzionalità della legge, che non ha tenuto conto di tutelare il ruolo di chi, per la Costituzione, è chiamato a difendere i lavoratori? In questi casi, le decisioni di un DS, volte a non premiare certi docenti, non potrebbero risultare decisioni dolose e che afferiscano ad un uso distorto del potere conferito? Quello delle RSU è solo un esempio, ma il problema si potrebbe riproporre in tutti quei casi, in cui le relazioni umane e professionali del docente con il DS, dovessero essere non buone sul piano personale.

Queste situazioni esistono in tutte le scuole, in alcuni casi anche per evidente colpa degli insegnanti, in altri per colpa dei dirigenti scolastici, ma, a prescindere dalle colpe, l’aumento dei poteri dei DS potrebbero, se utilizzati impropriamente, sconfinare in un abuso di potere penalmente punibile. Si prevede che, grazie all’ennesima riforma epocale della scuola e alla norma su i nuovi poteri conferiti ai DS, ci sarà un notevole incremento dei contenziosi davanti al giudice del lavoro.

La nuova figura del DS e i rischi dell’abuso di potere ultima modifica: 2015-07-16T06:14:27+02:00 da
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