La riforma scolastica ai tempi del board of peace

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Astolfo sulla luna, 27.2.2026.

Gilda Venezia

Il presidente degli Stati Uniti, come sappiamo, è intento in questi giorni all’opera di cambiamento dell’ordine istituzionale planetario. Per non essere da meno, il ministro dell’istruzione e del merito prosegue, nella propria sfera di competenza, nell’azione di cambiamento del sistema scolastico italiano. Il paragone non appaia del tutto bislacco a chi legge, se solo avrà la pazienza di seguirmi nell’analisi delle fonti del diritto che i protagonisti di tali cambiamenti utilizzano.

È noto che la presunta sostituzione dell’ONU – giudicato da Trump e dai suoi sostenitori irriformabile – avviene con la creazione unilaterale di un organismo al quale i paesi invitati, se vorranno partecipare in modo permanente, dovranno versare una congrua somma di denaro in dollari. Le tradizionali fonti del diritto, le consuetudini ed i trattati internazionali, sono state evidentemente ignorate da questa iniziativa che, nelle intenzioni dei loro promotori, segnerà una rottura del diritto internazionale: con l’istituzione del board of peace verrebbe infatti brutalmente imposta una nuova consuetudine basata fondamentalmente sulla minaccia militare. Esempio magistrale di neolingua, che denota le cose con parole che hanno esattamente il significato opposto. Pace e guerra, per ribaltare il titolo del capolavoro Tolstojano.

Venendo al nostro piccolo, in che modo Valditara, sostenuto dall’attuale maggioranza, sta ignorando le fonti del diritto previste dalla nostra Costituzione in materia di istruzione?

Ecco come: l’articolo 117, dopo la riforma del titolo V del 2001, assegna allo Stato il potere di legislazione esclusiva in materia di norme generali sull’istruzione, mentre le norme di dettaglio sono affidate alla legislazione concorrente con le Regioni. Per quanto riguarda la riforma complessiva dell’ordinamento della scuola secondaria di secondo grado su tutto il territorio nazionale – ossia appunto di norme generali sull’istruzione – essa è stata introdotta con lo strumento del decreto legge (DL 127/2025 convertito nella Legge 30 ottobre 2025 n. 164), poiché evidentemente è stata valutata necessaria ed urgente dal governo e dal presidente della repubblica che nel settembre dello scorso anno l’ha emanato.

Fin qui, senza entrare nel merito della scelta di utilizzare uno strumento legislativo previsto per le reali situazioni urgenti (ci si chiede, ad esempio, perché aspettare l’avvio dell’anno scolastico in corso per introdurre un “nuovo” esame di maturità di cui a tre mesi dalla sua “celebrazione” ancora si sa poco), l’uso del decreto legge non rappresenta di per sé un declassamento delle fonti del diritto previste dal dettato costituzionale, visto che gli atti aventi forza di legge – alla pari delle leggi approvate dal Parlamento – sono fonti primarie del diritto.

Come sappiamo però, il diavolo si nasconde nei dettagli, ed in questo caso il trucco consiste nello strumento di attuazione della riforma, che consiste non più nel decreto del presidente della repubblica ma nel più “agile” decreto ministeriale.
In altre parole, l’introduzione del cosiddetto 4+2, che rappresenta un cambiamento epocale nel nostro sistema di istruzione secondaria di secondo grado, verrà fatta senza alcun controllo del Quirinale.

Si tratta come si vede di un cambiamento nelle fonti del diritto molto meno eclatante di quello descritto inizialmente, ma è proprio la sua sottigliezza che ne mostra il potenziale rivoluzionario per il futuro dei nostri giovani. Solo per fare un esempio, l’art. 2 del provvedimento in esame, riguarda le “misure urgenti” per la filiera formativa tecnologico-professionale: in questa delicata materia il ministro decreterà quali percorsi di istruzione tecnica superiore approvare (il 2 del 4+2 per capirci)  fin dal prossimo anno scolastico. Per amor di precisione, senza però dilungarmi in approfondimenti qui inopportuni, tali percorsi, che coinvolgono imprese ed università, rientrano – a norma dell’art. 117 Cost. già citato – nella potestà concorrente fra Stato e Regioni: non si esclude un potenziale conflitto tra queste ultime ed il governo che potrebbe sfociare in un ricorso avanti la Corte Costituzionale – già oberata da questioni ancor più rilevanti – avviato da Regioni magari già commissariate per resistenza alla razionalizzazione della rete scolastica, leggasi tagli alla spesa per l’istruzione.

Mi propongo di entrare più avanti nel merito della riforma targata Valditara, ma mi è parso importante iniziare con un aspetto formale che potrebbe sfuggire a qualcuno: forma e contenuto anche in questo caso si sviluppano in un insieme organico.

25 feb. 26                                                                                           Astolfo sulla Luna

La riforma scolastica ai tempi del board of peace ultima modifica: 2026-02-27T12:13:27+01:00 da
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