La scuola ai tempi del Covid (1)

Gilda Venezia

dalla Gilda degli Insegnanti della Provincia di Venezia, 20.9.2020.

Le prerogative dei DS e quelle delle RSU.

Gilda Venezia

Ecco le effettive facoltà del dirigente anche nel periodo del covid

  • Rimane a capo della struttura dell’istituzione scolastica (compiti di direzione, organizzazione e coordinamento), rimanepresidente del Collegio dei Docenti, è membro di diritto del Consiglio di Istituto e della giunta
  • È responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali, dei risultati del servizio e della valorizzazione dellerisorse
  • Definisce con atto unilaterale le linee di indirizzo che devono essere alla base del PTOF (Piano Triennale dell’offertaFormativa) che viene elaborato dal collegio dei docenti e approvato dal Consiglio di Ciò è uno dei frutti perversi della Legge 107/15.
  • Assegna i docenti ai posti dell’organico dell’autonomia (assegnazione dei docenti alle classi, ai posti e alle variefunzioni), naturalmente sulla base dei criteri decisi dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d’istituto. Ricordiamoche nell’organico dell’autonomia è scomparsa la distinzione tra organico di diritto e organico di Ricordiamo inoltre che la cosiddetta “chiamata diretta” è stata superata grazie anche alla ferma e coerente opposizionedella Gilda degli Insegnanti che non ha mai smesso di opporsi a questo istituto ritenuto incostituzionale. Sempre su impulso della Gilda la Corte di Cassazione (sentenza Num. 11548 Anno 2020 del 15/6/2020) ha definitivamente ribadito che l’assegnazione dei docenti alle classi deve rispettare i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto e del Collegio dei Docenti.
  • Individua le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili all’attivazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro (ora “percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento”).
  • Può individuare fino al 10% dei docenti dell’organico dell’autonomia per “attività di supporto organizzativo”; rimaneil problema di come retribuirli visto che il CCNL prevede il pagamento con il FIS di soli due
  • Può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per le supplenze fino a 10 giorni con il personale dell’organicodell’autonomia anche utilizzandolo in gradi di istruzione inferiore. I provvedimenti di agosto 2020 prevedono la possibilità temporanea di poter chiamare supplenti anche per un solo giorno in particolare nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria.
  • Può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché in possesso di titolidi studio validi per l’insegnamento della
  • Decide in merito al periodo di prova dei docenti neoassunti, “sentito” il comitato di
  • Identifica un referente scolastico per il Covid-19 adeguatamente formato

Le eccessive, prerogative dei Dirigenti erano state preparate e pianificate da altre Leggiprecedenti alla 107/15 che avevano limitato gli ambiti di contrattazione delle RSU eintrodotto le sanzioni disciplinari.

Il pessimo D.Lgs. 150/09, noto come Decreto Brunetta, che ha integrato il D.Lgs. 165/2001, ha introdotto nuove normesulle RSU e sulle sanzioni disciplinari che i Dirigenti possono infliggere ai docenti.

Competenze RSU:

Il decreto 150/2009 (Brunetta) prevede una radicale riduzione delle competenze delle RSU. La tendenza in atto è ancora quella di affidare al Dirigente Scolastico l’organizzazione discrezionale degli uffici (orario, assegnazione dei docenti alleclassi, ai plessi, ecc.). Ricordiamo però che il Piano delle attività e il PTOF sono di competenza del Collegio dei Docenti per ciò che concerne l’organizzazione delle specifiche attività didattiche. Ciò comporta che il DS non può imporretutto ciò che vuole, ma deve avere il consenso degli organismi collegiali per definire la programmazione delle attivitàscolastiche (Collegio dei Docenti e Consiglio di Istituto). (cfr le parti specifiche) Il ruolo delle RSU rimane centrale perl’applicazione della normativa sulla sicurezza, sui diritti sindacali (vedi assemblee, spazi sindacali nella scuola, ecc.) E sulladistribuzione del Fondo dell’istituzione Scolastica (FIS) e, in applicazione del CCNL 2016-18, anche il fondo per lavalorizzazione dei docenti (ex bonus), è contrattato dalle RSU. Con il CCNI sul MOF 2020-21 le somme dell’ex bonus merito entrano a far parte del calderone del fondo di istituto (fis) e possono essere utilizzate anche dal personale ata. La gilda non ha firmato il contratto perche’ ribadisce che le somme dell’ex bonus merito devono essere finalizzate ai docenti soprattutto nella fase della didattica a distanza e della didattica digitale integrata.

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Vedi anche:

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La scuola ai tempi del Covid (1) ultima modifica: 2020-09-20T06:34:49+02:00 da
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