La scuola ai tempi del Covid (3): il piano annuale delle attività

Gilda Venezia

dalla Gilda degli Insegnanti della Provincia di Venezia, 23.9.2020.

Il Piano delle attività e il contratto di lavoro. Consigli.

Gilda Venezia

Il Piano annuale delle attività è il documento che deve essere approvato dal Collegio dei Docenti su proposta del Dirigente, sul quale ènecessario porre la massima attenzione. Esso stabilisce gli impegni che i docenti devono rispettare nel corso dell’anno scolastico, sempre nel limite imposto dal Contratto di Lavoro. Nel Piano delle Attività dovrebbero essere previste anche le scansioni determinate dall’eventuale Didattica a Distanza, ora Didattica Digitale Integrata (DDI) e dalle riunioni svolte in remoto. Per DID si intendono tutte le forme di didattica blended o effettuate parte in presenza e parte on line.

Il Dirigente deve predisporlo, ma deve essere deliberato dal Collegio dei Docenti. In questo ambito il voto del Dirigente valequello di qualsiasi docente. Il Collegio dei Docenti può quindi modificare anche radicalmente l’originaria proposta del Dirigente. ATTENZIONE: alcuni dirigenti interpretano scorrettamente le norme vigenti rivendicando a se stessi il potere di delibera del piano delle attività e limitandosi a informarne il Collegio dei Docenti. Si tratta di un comportamento che la Gilda ritiene illegittimo e che può essere contestato. Essenziale è mettere a verbale da parte anche di alcuni docenti il fatto che il dirigente si arroga un potere che non ha per legge.

Funzioni strumentali dell’offerta formativa: sono previste dal 1999 e dovevano essere espressione dell’autonomia di  progettazione e organizzazione del Collegio dei Docenti. Di fatto sono sempre più diventate figure di sostegno dellaprogettazione gestita dalla dirigenza pur non essendo collaboratori del preside.

Finchè il CCNL non viene modificato esistono ancora le funzioni strumentali che:

  • sono e restano espressione del Collegio e non sono quindi subordinate agli “ordini” del Dirigente;
  • devono essere votate dal Collegio con scrutinio segreto. Ogni altra votazione o “acclamazione” può determinare la nullitàdella funzione. I tentativi di alcuni Dirigenti– manager di procedere unilateralmente con nomina propria devono essere rifiutatiperché contro il dispositivo del CCNL. Si invitano i colleghi a contattare in questi casi le sedi della Gilda;
  • non sono obbligatorie, ma sono una opportunità che la scuola ha a sua disposizione. Se non ci sono colleghi disponibili, non si Se i colleghi vengono nominati con provvedimento dirigenziale sappiano che possono rifiutare l’incarico;
  • sono pagate forfettariamente dalla scuola con capitolo specifico inserito nel FIS senza alcun obbligo di conteggio orario delle loro Riferiscono e rispondono del loro operato al Collegio (e non al solo Dirigente); ovviamente non possono essere pagateper la loro partecipazione ad altri progetti relativi all’ambito della loro funzione.

Alcuni consigli

  • Evitare di approvare riunioni inutili o riunioni di consigli di classe Non è obbligatorio il raggiungimento delle 40 ore per le attività del Collegio e delle sue articolazioni, così pure non è obbligatorio programmare 40 ore di consigli diclasse (il CCNL recita “fino a 40 ore”). I docenti che hanno molte classi sono invitati a tenere una precisa contabilità degliimpegni programmati perché possono legittimamente rifiutarsi di partecipare a riunioni di Consiglio di classe, coordinamentoper materia, dipartimento, Collegio dei Docenti se dimostrano di avere già superato il monte ore massimo stabilito dal CCNL.ATTENZIONE: sono esclusi dal computo delle ore di consigli di classe scrutini finali e valutazioni intermedie (scrutinitrimestrali o quadrimestrali).
  • Stabilire un orario di inizio e di fine delle attività Se un Consiglio inizia o finisce in ritardo è bene conteggiaretutto il tempo che si è dedicato ad esso computando l’ora formale di inizio stabilita.
  • Chiarire da subito con la Dirigenza – nel caso di scorretta interpretazione del CCNL- che i colleghi in part-time avrebbero il diritto di vedere ridotti in modo proporzionale i loro impegni nelle attività funzionali (sempre con l’esclusione di esami, scrutini e valutazioni intermedie). ATTENZIONE: una recente sentenza della Corte di Cassazione del 14 marzo 2019, n. 732 ha negato la possibilità di riduzione proporzionale delle attività relative al Collegio dei Docenti e sue articolazioni per chi gode di part time. Si tratta solo di una sentenza che non ha valore di legge, ma alcuni dirigenti potrebbero utilizzarla per rivendicare la sua applicazione anche nella specifica scuola. Invitiamo i colleghi interessati a rivolgersi alle sedi della Gilda in caso di contestazioni.

Corsi di recupero nella secondaria di secondo grado: anch’essi sono di norma inseriti nel PTOF, ma il Piano delleattività deve definire i periodi in cui essi vengono svolti. Ricordiamo che l’OM n.92/2007 prevede che essi possanoessere organizzati fin dall’inizio delle lezioni, se deliberati dai Consigli di classe, e che siano pagati a 50 lordiall’ora. Di fatto, per risparmiare soldi e seccature, i corsi vengono distribuiti dopo gli esiti delle valutazioniintermedie e so- prattutto dopo lo scrutinio finale. Essi prevedono la frequenza obbligatoria degli allievi e una provafinale. Se non ci sono soldi non siamo obbligati a farli. Se il Consiglio di classe delibera invece “sportelli” o“corsi di sostegno” generici essi devono essere pagati a 35 lordi all’ora poiché non c’è obbligo di frequenza eprova finale. I corsi di recupero dovrebbero terminare entro la fine del- l’anno scolastico (31 agosto), ma possonoessere organizzati anche prima dell’inizio delle lezioni del successivo anno scolastico con debite motivazioni daparte del Collegio (ferie delle famiglie, lavoro estivo degli studenti, ecc.). In sede di approvazione in Collegio deliberare sempre la loro orga- nizzazione subordinandola alla presenza di risorse adeguate da parte del MI e nel FIS.

I limiti del Piano delle attività che derivano dal contratto di lavoro dei docenti

Non deve essere prevista alcuna attività eccedente le 40 + 40 ore soprattutto nei momenti di chiusura delle attività didattiche. Così, è contro il CCNL imporre la presenza o attività legate alla didattica a scuola dei docenti (con obbligo di firma o altro) quando la didattica è sospesa o terminata.  Ciò vale ancor di più nel caso di DAD o di DDI.

Circolari che impongono la presenza inutile e illegittima dei docenti nella scuola o in riunioni on line non previste dal Piano delle Attività devono essere rifiutate e si deve pretendere la loro disapplicazione. In questi casi si invitano i colleghi ad impugnare immediatamente gli ordini di servizio della dirigenza rivolgendosi alle sedi della Gilda. Nella situazione attuale di attacco alladignità dei docenti, caratterizzata da riduzioni della retribuzione reale, ritardi nell’apertura del nuovo contratto, taglio degli organici,sfruttamento del precariato, lavoro volontario nella DAD e nella DDI accettare ogni forma di lavoro volontario non pagato significaconfermare la tesi diffusa secondo cui gli insegnanti lavorano poco e sono perfino troppo pagati. Il volontariato nella scuola -indipendentemente dalla volontà di chi si impegna- legittima l’idea che i docenti possono lavorare di più con gli stessi, pochi,soldi. Altro conto invece è dover subire corsi obbligatori organizzati dall’Amministrazione Centrale e previsti da norme legislativespecifiche (sicurezza). In questo caso purtroppo poche sono le obiezioni che possiamo porre, ma è stabilito dal CCNL che tali corsi sifacciano in orario di lavoro o di servizio (nelle ore di insegnamento o nelle 40 ore previste per il Collegio dei docenti o nei periodi incui non c’è attività didattica se il corso è inserito nel piano delle attività votato dal Collegio dei Docenti e rientra sempre nelle 40 0repreviste per il Collegio dei Docenti) e non, come troppo spesso accade, in orari extrascolastici e senza alcun riconoscimento in sede diFIS. ATTENZIONE. La legge 107/2015 prevede l’obbligatorietà di corsi di formazione e aggiornamento professionale per i docentisenza specificarne le modalità e il numero di ore. Essi sono ora inseriti nella “funzione docente”. Pertanto non sarebbero oggetto diriconoscimento accessorio stipendiale. Si tratta però di una unilaterale modifica del CCNL che risulta inapplicabile finché non sistabilisce con nuovo contratto la quantità di ore certificabili annualmente come attività di aggiornamento. Esse dovranno in ogni casopassare al vaglio del Collegio dei Docenti per diventare obbligo di servizio, ma sempre nel computo delle 40 ore dedicate all’attività collegiale (Collegio dei Docenti e sue articolazioni). Dovrebbero essere finalizzate al miglioramento delle istituzioni scolastichepartendo dall’analisi del rapporto di autovalutazione. Su tale tematica si sono già aperti contenziosi e scontri tra amministrazione edocenti. Invitiamo le colleghe e i colleghi a seguire le informazioni che la Gilda degli Insegnanti darà a proposito di tale onerosaincombenza. Nell’era COVID il rischio è trovarsi una offerta di formazione su didattica a distanza e altre forme di flessibilità dell’organizzazione delle lezioni  imposta di fatto dai dirigenti scolastici e dell’Amministrazione. Ricordiamoci che rimangono sempre i limiti imposti dal contratto.

Vedi anche:

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