Insegnanti

La stabilizzazione dei precari sana l’abuso di contratti a termine

di Pietro Alessio Palumbo, Il Sole 24 Ore, 4.11.2022.

Chiarimento della Corte di Cassazione sugli effetti dell’avvenuta immissione in ruolo del lavoratore. Quando la decisione ha efficacia riparatoria dell’illecito

Con la sentenza 32548/2022 la Corte di Cassazione ha chiarito che nel lavoro pubblico privatizzato nelle ipotesi di abusiva successione di contratti a termine l’avvenuta immissione in ruolo del lavoratore ha efficacia riparatoria dell’illecito nelle sole ipotesi di stretta correlazione tra l’abuso commesso dalla amministrazione e la stabilizzazione ottenuta dal dipendente.

Detta stretta correlazione presuppone che la stabilizzazione avvenga nei ruoli dell’ente pubblico che ha posto in essere la condotta abusiva e che essa sia l’effetto diretto ed immediato dell’abuso.
Tale ultima condizione non ricorre allorquando l’assunzione a tempo indeterminato avvenga all’esito di una procedura concorsuale sebbene interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine. Inoltre la stabilizzazione opera come fatto modificativo del diritto al risarcimento del danno da illegittima reiterazione del contratto a termine ed impedisce di rivendicare il cosiddetto «danno comunitario». L’onere di provare l’intervenuta stabilizzazione ossia l’operare di una misura che soddisfi i requisiti richiesti dalla normativa eurounitaria grava sul datore di lavoro che abbia commesso l’abuso.

Secondo la Suprema Corte i principi enunciati richiedono la valutazione concreta della singola fattispecie per accertare se la assunzione seguita ad una reiterata stipulazione di contratti a termine sia ad essi ricollegabile in un rapporto di causa-effetto; con la specifica individuazione di quale sia stato il procedimento – legge, concorso per titoli, selezione riservata – che abbia consentito l’immissione in ruolo del lavoratore proprio in ragione dei pregressi contratti a termine.
Tale valutazione da compiersi con accertamento del giudice del merito non risulta essere stata effettuata nel caso in vicenda nel quale la ricorrente aveva allegato di essere stata assunta a tempo indeterminato a seguito di una ordinaria selezione aperta a tutti i richiedenti non ricollegabile alle pregresse assunzioni a termine.

 

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La stabilizzazione dei precari sana l’abuso di contratti a termine ultima modifica: 2022-11-05T04:51:25+01:00 da
Gilda Venezia

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