La supplenza o si accetta o non si accetta

Orizzonte Scuola, 16.5.2018

–  Il docente non può porre condizioni, il caso –

L’USR per l’Abruzzo aveva dichiarata decaduta per l’anno scolastico 2010/2011 dalla graduatoria del Sostegno Area Umanistica AD02, una docente per non avere assunto servizio presso una scuola dopo l’accettazione della proposta.

La Corte territoriale ha premesso, in punto di fatto, che la vicenda traeva origine da altro procedimento, avente ad oggetto l’assegnazione di una cattedra per l’insegnamento del latino e del greco presso il Liceo Classico (OMISSIS), classe di concorso A052, cattedra che l’appellante riteneva essere stata erroneamente attribuita ad altro docente.

Nelle more del procedimento cautelare alla ricorrente era stata proposta anche una cattedra per l’insegnamento di sostegno presso l’Istituto Tecnico Commerciale (OMISSIS) ed aveva accettato, inizialmente senza condizioni, inviando, poi, una comunicazione con la quale aveva formulato una riserva, in ragione dell’iniziativa giudiziaria richiamata nel punto che precede.

Dopo un periodo di malattia, la docente aveva dichiarato di rinunciare all’incarico perchè nel frattempo le era stata conferita la supplenza di 12 ore presso il liceo classico (OMISSIS).

La questione giunge alla Cass. civ. Sez. lavoro, che si pronuncia con Ord., (ud. 12-12-2017) 13-03-2018, n. 6050 in questo modo evidenziando in particolar modo che non si possono accettare proposte a riserve: “il D.M. 13 giugno 2007, n. 131, art.3 dopo avere previsto che le operazioni di conferimento delle supplenze devono essere condotte in modo da “garantire il regolare e ordinato inizio delle lezioni“, al comma 4 stabilisce che “Fatte salve le disposizioni di cui al successivo comma 5, l’accettazione in forma scritta e priva di riserve, da parte degli aspiranti a supplenza, della rispettiva proposta di assunzione rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. (…) la normativa regolamentare, proprio perchè finalizzata a garantire la tempestiva copertura dei posti vacanti, non ammette che l’accettazione della supplenza possa essere subordinata a condizioni o a riserve ed in tal senso deve essere interpretato l’art. 3, comma 4 nella parte in cui richiama “l’accettazione in forma scritta e priva di riserve” e dalla stessa fa derivare la definitività delle operazioni di conferimento; non è condivisibile la tesi della ricorrente, secondo la quale la disposizione in esame legittimerebbe la riserva, perchè quest’ultima risulta essere logicamente incompatibile con un sistema nel quale sono tutti predeterminati dalla fonte regolamentare i casi in cui è consentito al docente di rinunciare o di non accettare l’incarico senza subire conseguenze pregiudizievoli, casi che pacificamente non ricorrono nella fattispecie; ritiene inoltre il Collegio che anche l’art. 8, comma 4 neppure invocato dalla ricorrente, debba essere interpretato alla luce di quanto sopra si è detto sulla giuridica impossibilità di condizionare l’accettazione, sicchè “i giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione” vanno ravvisati solo in presenza di circostanze oggettive che prescindono dalla volontà del docente, perchè altrimenti si finirebbe per introdurre per altra via la possibilità di un’accettazione condizionata e ne risulterebbe compromessa l’intera funzionalità del sistema; la Q. ha autonomamente scelto di rinunciare alla supplenza conferita dall’ITCS (OMISSIS) confidando nel buon esito di altra iniziativa giudiziaria sebbene, come osservato dalla Corte territoriale, il provvedimento cautelare emesso in fase sommaria ed inaudita altera parte non fosse idoneo a far sorgere alcuna legittima aspettativa, in quanto la sua efficacia risulta per legge temporalmente limitata al breve arco temporale compreso fra l’adozione del decreto e l’udienza prevista dall’art. 669 sexies c.p.c.; la giuridica impossibilità per il supplente di condizionare l’accettazione o la rinuncia, come si è già detto finalizzata a tutelare interessi di carattere generale, quali sono quelli connessi al pronto e regolare avvio dell’anno scolastico, non può essere ritenuta lesiva del diritto di difesa del docente che sia stato illegittimamente estromesso dal conferimento di altro incarico, perchè resta impregiudicata la possibilità di agire in giudizio a tutela dei propri diritti e di ottenere, in caso di fondatezza dell’azione, il risarcimento del danno ed il riconoscimento a fini giuridici dell’incarico illegittimamente non attribuito”.

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La supplenza o si accetta o non si accetta ultima modifica: 2018-05-17T04:29:54+02:00 da
Gilda Venezia

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