di Lucca Maurizio. lentepubblica.it, 29.1.2024
Nell’approfondimento odierno l’Avv. Maurizio Lucca analizza la recente giurisprudenza dedicata alla tutela della classe insegnante, con una panoramica sulla responsabilità giuridica dei danni.
Assistiamo con una certa frequenza ad aggressioni all’interno della scuola, da un collaboratore scolastico picchiato, davanti agli studenti, per un parcheggio [1], ad un insegnante aggredito dal padre di uno studente [2], rendendo sempre più animata la cronaca da fatti che non si vorrebbe sentire.
Incipit: ogni ambiente di lavoro presenta dei rischi, tuttavia, a volte, evitabili.
Indice dei contenuti
Le responsabilità del datore di lavoro
Senza andare oltre, la Corte d’Appello di Venezia, sez. Lav., con la sentenza del 19 ottobre 2023 (RG 370/2020) analizza un caso di violenza da parte di un minore (alunno) verso l’insegnante, condannando l’istituzione scolastica di inerzia nell’aver omesso di intervenire con adeguato supporto alle richieste di un sostegno per assistere quelle situazioni di “disagio” («i testi escussi in primo grado hanno riferito di essere stati loro stessi colpiti con pugni e calci dal ragazzo il quale aveva avuto comportamenti similari anche con compagni di scuola») che esigono la dovuta attenzione: messa in atto di programmi/azioni, utili strumenti di prevenzione da una parte, di ausilio dell’alunno, dall’altra parte, quale risposta al rischio di infortunio da parte degli insegnanti e alunni.
È noto che la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento, a ciò conseguendo che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l’onere di provare l’esistenza di tale danno (c.d. onere probatorio, allegazione documenti), come pure la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso (causale) tra l’uno e l’altro, mentre spetta al datore di lavoro – una volta che il lavoratore abbia provato le anzidette circostanze (ossia, segnalato il pericolo) l’onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di avere adottato tutte le dovute cautele [3].
Il danno da infortunio
Il danno non patrimoniale da lesione della salute di pubblico dipendente costituisce una categoria ampia e omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento mediante l’attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici, con conseguente riconduzione ad unità del concetto di danno non patrimoniale alla salute, comprensivo di tutti gli aspetti con ricadute negative sull’integrità psicofisica e relazionale della persona lesa, da valutare in modo unitario e globale in un’ottica di personalizzazione con riguardo al caso concreto [4].
L’approdo comporta che può essere accolta la domanda, avanzata da un dipendente pubblico nei confronti della PA datrice di lavoro, di risarcimento del danno derivante da un infortunio sul lavoro, nel caso di comprovata inadeguatezza dei luoghi di lavoro e/o di inosservanza, da parte dell’Amministrazione, della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro [5].
Il caso
Il ricorso viene formulato dall’istituzione scolastica avverso una sentenza del giudice del lavoro di riconoscimento dei danni patiti alla propria salute psico-fisica o alla sua sfera c.d. esistenziale (danno non patrimoniale e biologico, consulenza medico legale, spese di lite) da un insegnante a seguito dell’accertata responsabilità datoriale per l’infortunio accorso.
In breve, a seguito di segnalazione di particolare aggressività del minore nei confronti del docente (anche di altri), l’istituto scolastico aveva omesso di adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare o comunque ridurre il rischio di danni provenienti dall’alunno: era necessaria un’azione di accompagnamento, una continua e costante attività di vigilanza, attesa la comprovata pericolosità delle sue azioni.
L’insegnante (si legge nella sentenza) aveva subito, a distanza di un mese dall’inizio delle lezioni, segnalato il comportamento dell’alunno al Dirigente Scolastico e ad altre quattro colleghe, precisando che l’esiguo numero di ore di sostegno non era sufficiente «in quanto il bambino presentava comportamenti pericolosi per sé e per i compagni»; seguivano ulteriori segnalazioni dello stesso tenore, dimostrando che l’istituzione scolastica era consapevole della gravità della situazione, senza per ciò adottare alcuna valida iniziativa per il minore e per tutelare la incolumità delle persone coinvolte, non garantendo, così facendo, un ambiente di lavoro sicuro.
Invero, si potrebbe argomentare che sussiste – in ogni caso – una responsabilità datoriale a fronte di una segnalazione di un comportamento “pericoloso” nell’ambiente di lavoro (quello scolastico), non potendo addebitare all’insegnante una qualche responsabilità proprio in ragione del fatto che la colpa del lavoratore, dovuta ad imprudenza, imperizia, negligenza, non elimina quella del datore di lavoro che è, comunque, obbligato ad assicurare al lavoratore la sicurezza sul posto di lavoro, tenendo anche conto delle eventuali imprudenze del medesimo lavoratore (assenti nel caso di specie) [6].
Di conseguenza, inevitabile (nel senso di altamente possibile), venivano omesse le opportune misure in materia di sicurezza sul lavoro, di cui all’art. 2087, Tutela delle condizioni di lavoro, cod. civ. [7], rilevando che anche la natura non imprenditoriale del datore di lavoro non esclude l’applicabilità delle norme in materia di sicurezza del lavoro, giacché sussiste l’obbligo del datore di lavoro di apprestare adeguate tutele antinfortunistiche in favore dei lavoratori (non solo subordinati, ma anche tutti coloro che siano ad essi equiparati), nonché di tutelare la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (indipendentemente dalla modalità della prestazione, anche di mero fatto) [8].
I motivi dell’Appello
Gli appellanti ricostruivano la vicenda in termini opposti, evidenziando che l’evento infortunistico non era stato evidenziato ex ante, ovvero non risultava alcuna evenienza sulla problematicità dell’alunno, anzi la Scuola aveva apprestato tutte le misure idonee a gestire la situazione, predisponendo con estrema diligenza ogni forma di tutela possibile e conveniente per l’alunno e conseguentemente anche per i compagni e per il personale scolastico: si osservava che l’insegnante non aveva reso una rappresentazione dei fatti tale da inserire misure diverse (da quelle prontamente attivate) in funzione dell’evolversi del comportamento.
In parole più elementari, la colpa era dell’insegnante che non si era espressa in modo chiaro («non aveva puntualmente indicato in cosa fossero consistite le omissioni della scuola ed in particolare la misura di sicurezza asseritamente violata né aveva provato di essere stata lesa dal mancato apprestamento di una misura da essa esigibile non essendo chiaro cosa dalla ricorrente fosse esigibile con riferimento agli standard di sicurezza già posti in essere dalla Amministrazione scolastica»), non potendo attribuire al datore di lavoro pubblico un ampiamento di responsabilità estesa da ricomprendere ogni ipotesi di lesione dell’integrità psico fisica del dipendente.
Seguendo il ragionamento, alquanto suggestivo quanto irriverente, l’aver sistematicamente segnalato, effettuato incontri di coordinamento tra insegnanti, equipe psicopedagogica del presidio ospedaliero e altri specialisti, genitori dell’alunno, sulla consistenza e continuità delle criticità, non avrebbe alcun significato compiuto, ritenendo che tutto fosse “in regola”, senza considerare la cronologia e l’intensità del comportamento che non smetteva di esigere attenzione superabile con l’aumento delle ore di sostegno: aspetto ritenuto del tutto inutile per i canoni di sicurezza già presenti.
La decisione
La Corte, appurato il nesso causale tra il danno e l’assenza di misure di prevenzione necessarie al fine di prevenire la lesione della salute (non potendo ipotizzare una omissione di vigilanza sull’alunno, e dunque, un qualche addebito o negligenza da parte dell’insegnante), dichiara l’appello infondato (con condanna alle spese), rigettandolo per le seguenti ragioni (confermando il decisum di prime cure):
- emerge la responsabilità della Amministrazione scolastica nell’omettere di adottare provvedimenti per limitare i danni presumibilmente derivanti dalle condotte del minore;
- l’unico provvedimento adottato dalla Direzione scolastica risultava del tutto inadeguato, limitandosi «a quello del “sostegno” e di alcuni incontri con l’equipe psicopedagogica», smentendo l’adozione di misure per mitigare la responsabilità (ex 2087 cod. civ.);
- di contro, le continue segnalazioni avrebbero dovuto allertare – nell’immediato – il datore di lavoro con misure adeguate al fine di scongiurare il verificarsi di più gravi episodi, come invece realizzatisi (un minimo giudizio prognostico avrebbe acclarato l’evento nella sua concretezza);
- in presenza di una serialità, dell’aggravarsi di comportamenti aggressivi e pericolosi, nei confronti dell’insegnante (e di altri insegnanti) il rischio di un evento dannoso si prospettava certo, non potendo ritenerlo imprevedibile, e, quindi, imprevenibile: si doveva intervenire con azioni tempestive e mirate («ben avrebbe potuto l’Istituto scolastico adottare e predisporre iniziative, coinvolgendo anche la famiglia del minore, che declinassero una serie di azioni per prevenire e contenere le crisi comportamentali…, ovvero stabilire apposite procedure per l’evacuazione dell’aula da parte dei compagni in caso di pericolo»);
- in questo senso, il Collegio descrive alcune iniziative per affrontare la situazione a tutela dell’alunno, dei compagni di classe, degli insegnanti, aspetto che dimostra, re melius perpensa, nel concreto le mancate misure di sicurezza: sono state omesse pur essendo pur sempre possibili, anche a livello di formazione specifica del corpo docente, usando l’ordinaria diligenza, ex 1176 cod. civ. (quella del comma 1) anche senza avere competenze specifiche di tipo manageriali e di gestione di strutture amministrative;
- vengono rigettate tutte esimenti di responsabilità, stabilendo che laddove la conoscenza della reale situazione fosse stata tardiva la condotta del datore di lavoro (dirigente scolastico) non è giustificabile avendo omessa ogni tempestiva attivazione di una qualche formula per limitare le situazioni di pericolosità: siamo di fronte ad una situazione di palese negligenza «e comunque non sufficiente interessamento» da parte del Dirigente Scolastico [9]per la soluzione delle problematiche segnalate nella loro attualità (e non di mera potenzialità).
Orientamenti
La sentenza, al di là del fatto di per sé grave, può essere estesa – nel suo contenuto valoriale – nell’indicare quello che non deve essere fatto ma si deve sempre fare a fronte di un ambiente che presenta dei potenziali pericoli, che tanto potenziali non sono se i dati fattuali (le c.d. segnalazioni) indicano un evento prevedibile, circostanziato e oggetto di ripetuti interventi a cura del personale docente: lavoratori pubblici che insegnano alle giovani generazioni, reggendo il futuro di un Paese, a cui dovrebbe essere dato il giusto riconoscimento (virtù), specie quando esprimono preoccupazioni e timori per i propri alunni (e per se stessi).
Il pronunciamento mette in luce i limiti e le difficoltà di insegnare, quello di avere come prima condizione (un diritto pieno) un ambiente sicuro, quell’ambiente lavorativo – in una prospettiva che include tutti gli ambiti lavorativi – dove gli incidenti si possono (o si potrebbero) evitare usando una diligenza media, fosse anche solo ascoltando i lavoratori.
Non solo, la sentenza dimostra una evidente responsabilità del datore di lavoro pubblico (omissione di controllo e di azione), il quale (inspiegabilmente, o sottovalutando la situazione) omette di valutare il fondato rischio seppure ripetutamente segnalato, senza adottare delle misure di contrasto e prevenzione sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, una condotta ritenuta negligente da parte del giudice (da leggersi, quale imperizia specifica) che, oltre esporre (come avvenuto) a danni alla salute del lavoratore, compromette la vita e la serenità dell’insegnante, del corpo docente, degli alunni, delle famiglie: «il rischio non è una certezza, non lo sarà mai per sua stessa natura!» (FRANCESCA).
Danno erariale sull’accertato infortunio
Inoltre, non secondario nella sua vividezza, si potrebbe configurare (si configura, ritengono altri) un’azione di rivalsa dell’Amministrazione a fronte della condanna al risarcimento danni (c.d. responsabilità amministrativo – contabile, dovuta al rapporto di servizio con la PA: un danno originato dall’esborso di somme derivanti dall’inadempimento delle misure minime di sicurezza incombenti in qualità di datore di lavoro) [10], salvo un’azione erariale per il dovuto (in mancanza di ristoro), senza indugiare su altri profili di natura disciplinare e dirigenziale [11].
Note
[1] Ansa, 24 gennaio 2024.
[2] Ansa, 7 novembre 2023.
[3] Corte d’Appello Messina, sez. Lav., sentenza 27 settembre 2023.
[4] Cons. Stato, sez. III, 3 luglio 2017, n. 3242; sez. IV, 28 dicembre 2016, n. 5497; 21 settembre 2015, n. 4375.
[5] TAR Toscana, sez. I, 5 gennaio 2024, n. 19. Vedi, anche TAR Lombardia, Milano, sez. I, 30 maggio 2016, n. 1101.
[6] Cfr. Tribunale Bari, sez. II, sent., 22 settembre 2023.
[7] Vedi, LUCCA, La nomina responsabile della sicurezza esenta il Sindaco da responsabilità, lentepubblica.it, 18 dicembre 2023, ove si analizza la c.d. posizione di garanzia: l’obbligo di sicurezza che impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure che secondo l’esperienza e la tecnica siano in grado di tutelare e garantire l’integrità psico-fisica del lavoratore, restando esclusi da detta tutela solo gli atti e i comportamenti abnormi ed imprevedibili del lavoratore, idonei ad elidere il nesso causale tra le misure di sicurezza adottate e l’eventuale danno realizzatosi. L’art. 2087 cod. civ. deve ritenersi una norma di chiusura del sistema antinfortunistico e suscettibile di interpretazione estensiva in ragione, sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute (ex art. 32 Cost.), sia dei principi di correttezza e buona fede (ex art. 2015 c.c.) cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro.
[8] Tribunale Crotone, 13 novembre 2023. Vedi, Cass. civ., sez. Lav., 22 ottobre 2020, n. 23146.
[9] Il Dirigente scolastico (il preside) rientra, ai fini della normativa sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, nella nozione di datore di lavoro, al quale spettano poteri gestionali, decisionali e di spesa, Cass. Pen., sez. IV, 12 settembre 2019, n. 37766.
[10] Cfr. Corte conti, sez. giur. Umbria, 10 novembre 2022, n. 87, sull’azione di rivalsa erariale in caso di infortunio.
[11] Cfr. l’art. 61, Disciplina della responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente, della legge n. 312 del 1980.
.
.
.
.
.
.
La tutela della classe insegnante: responsabilità giuridica dei danni ultima modifica: 2024-06-02T05:03:38+02:00 da