di Aldo Domenico Ficara, Regolarità e Trasparenza nella Scuola, 4.11.2016
– L’art. 55 septies del D. Lgs. n. 165/2001, quinto comma, come modificato dalla legge n. 111/2011 prevede l’obbligo da parte dell’Amministrazione di disporre visite fiscali fin dal primo giorno solo nel caso di assenze che si verifichino nelle giornate immediatamente precedenti o successive a quelle non lavorative (se il giorno di malattia o uno dei giorni di malattia cada subito prima o subito dopo la domenica o altra festività).
La definizione di “giornata non lavorativa”, in base all’orientamento espresso dal Dipartimento della Funzione Pubblica, deve fare riferimento all’articolazione del turno cui l’operatore scolastico è assegnato. Per tutti gli altri casi le visite fiscali sono affidate alla discrezionalità del Dirigente scolastico.
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L’assenza fatta di lunedì prevede l’obbligo per la scuola di disporre la visita fiscale ultima modifica: 2016-11-05T05:18:21+01:00 da