di Daniela Rinaldi, Orizzonte Scuola, 16.7.2026.
Inclusione, illegittimo il divieto di compresenza tra docente di sostegno e l’assistente all’autonomia e comunicazione. A dirlo il Tribunale di Trapani.
Una sentenza storica del Tribunale di Trapani accoglie il ricorso di Anffas contro i tagli all’assistenza scolastica per gli alunni con disabilità. I giudici bocciano i limiti di compresenza con il sostegno e i tagli unilaterali dettati da ragioni di bilancio, stabilendo un precedente decisivo per tutta la Sicilia.
Il Tribunale di Trapani con la sentenza depositata lo sorso 30 giugno ha segnato una svolta per l’inclusione scolastica accogliendo il ricorso collettivo presentato da Anffas nei confronti del Comune di Trapani, ente capofila del Distretto Socio-Sanitario n. 50. I magistrati hanno giudicato del tutto discriminatori i criteri decisi dal Comitato dei Sindaci per l’organizzazione del servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione rivolto agli alunni con disabilità, imponendone l’immediata interruzione e disapplicazione. Questa decisione non solo conferma un provvedimento d’urgenza già ottenuto in precedenza, ma respinge la linea difensiva dell’amministrazione comunale, la quale tentava di giustificare la riduzione delle prestazioni facendola rientrare nel concetto di “accomodamento ragionevole”.
Il valore del PEI e l’illegittimità dei tagli di bilancio
Entrando nel merito della pronuncia, i giudici hanno dichiarato illegittimo il divieto di compresenza tra l’assistente all’autonomia e il docente di sostegno, precedentemente limitato a una soglia massima di sovrapposizione del 10%. La sentenza ha infatti chiarito che queste due figure professionali non sono affatto interscambiabili ma complementari, e devono poter operare contemporaneamente qualora ciò sia previsto dal PEI. Inoltre, il Tribunale ha bocciato il tentativo di restringere l’assistenza ai soli alunni in condizioni di gravità, sottolineando che la legge nazionale non contempla tale limite e che spetta unicamente al Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) quantificare le ore di supporto necessarie. Viene così sancito con forza che gli enti locali non possono in alcun modo ridurre unilateralmente le ore stabilite nei PEI invocando esigenze di bilancio o di natura economica.
La voce di Anffas: una vittoria contro le discriminazioni
Soddisfazione straordinaria è stata espressa dai vertici dell’associazione promotrice della causa. Nella pagina dedicata sul sito dell’Anfass, Roberto Speziale, presidente Nazionale dell’Associazione, ha commentato la decisione sottolineando che “questa sentenza rimuove alla radice la causa delle discriminazioni, incidendo direttamente sui criteri generali e prevenendo futuri tagli del servizio. Viene riaffermato il ruolo delle associazioni e si chiarisce che l’accomodamento ragionevole non può essere usato per giustificare misure che comprimono i diritti”.
Le prospettive regionali e la tutela rigorosa delle norme
La sentenza assume un rilievo importantissimo per l’intero territorio siciliano, storicamente segnato da forti criticità e ritardi nell’assistenza scolastica. Antonio Costanza, presidente di Anffas Sicilia, ha espresso il proprio plauso rilevando come il Tribunale abbia bocciato l’interpretazione distorta della circolare regionale del maggio 2023. Costanza ha chiarito che “nessun atto amministrativo può svuotare il ruolo del GLO o limitare i sostegni del PEI”, auspicando che questa sentenza rappresenti finalmente “un punto di svolta per tutta la regione”. Sulla stessa linea si collocano le parole di Basilio Calabrese, presidente della sezione locale di Anffas Trapani, il quale ha ricordato il cammino intrapreso fin dal principio al fianco delle famiglie, evidenziando che la giustizia ha finalmente riconosciuto la natura discriminatoria di quelle barriere e che “la tutela dei diritti non può dipendere dalla sensibilità del momento ma dall’applicazione rigorosa delle norme”.
Resta adesso da capire come questa importante sentenza possa avere ripercussioni sull’intero panorama nazionale.
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