Orizzonte Scuola, 17.1.2020
– Numerosi laureati triennali, attratti dalla prospettiva di concorsi per l’insegnamento, chiedono se il titolo sia requisito di accesso. La risposta è negativa.
Concorso straordinario secondaria
Il titolo di accesso è regolato dal Decreto Scuola entrato in vigore il 29 dicembre 2019: “ titolo di studio di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fermo restando quanto previsto all’articolo 22, comma 2, del predetto decreto”.
Quindi laurea magistrale/specialistica/vecchio ordinamento.
Accede con il diploma il docente che è in possesso di un diploma indicato come idoneo per l’accesso per classi indicate nella tabella B del DPR 19/2016 e successive modifiche. [ITP, Insegnanti Tecnico Pratici]
Al titolo di studio per il concorso straordinario – laurea o diploma – bisogna comunque associare specifici requisiti di servizio. Concorso straordinario secondaria: requisiti di accesso, prove e programmi, procedura abilitazione
Concorso ordinario secondaria
I titoli di accesso sono
- abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure
- laurea (magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso) e 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche. Controlla classi di concorso a cui puoi accedere con la tua laurea oppure
- abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente
Per i posti di insegnante tecnico-pratico (ITP) il requisito richiesto sino al 2024/25 è:
il diploma di accesso alla classe della scuola secondaria superiore (tabella B del DPR 19/2016 modificato dal Decreto n. 259/2017).
Per i posti di sostegno:
Requisiti già indicati per i posti comuni oppure quelli per i posti di ITP più il titolo di specializzazione su sostegno.
Quindi no laurea triennale
Concorso ordinario infanzia e primaria
- Laurea in Scienze della formazione primaria oppure
- diploma magistrale con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali, o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002.
- analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto dal miur
Per i posti di sostegno è necessario essere in possesso, oltre ad uno dei titoli suddetti, del titolo di specializzazione sul sostegno per il grado specifico.
Quindi no laurea triennale
Graduatorie di istituto
Il Decreto Scuola entrato in vigore il 29 dicembre 2019 disciplina così la riapertura della III fascia delle graduatorie di istituto
“4. All’articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: « 2019/2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 2022/2023 » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In occasione dell’aggiornamento previsto
nell’anno scolastico 2019/2020, l’inserimento nella terza fascia delle graduatorie per posto comune nella scuola secondaria è riservato ai soggetti precedentemente inseriti nella medesima terza fascia nonché ai soggetti in possesso dei titoli di cui all’articolo 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 ».”
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Laurea triennale non è titolo di accesso né ai concorsi, né alle graduatorie di istituto, né al TFA sostegno ultima modifica: 2020-01-18T05:19:42+01:00 da