di Francesco Provinciali, il Domani, 31.7.2021.
“Con il prolungamento dello ‘stato di emergenza’ pandemica fino al 31 dicembre 2021 si ripropongono alcune questioni legate alla categoria dei lavoratori fragili e dei titolari delle tutele di cui alla legge 104/92, nel settore pubblico e in quello privato.
Con Decreto Legge-COVID19 n.° 105 del 23 luglio 2021 viene infatti prorogata la possibilità di accedere allo smart working per i lavoratori certificati temporaneamente inidonei alla normale attività lavorativa, ‘provvidenza’ che era stata sospesa dopo il 30 giugno u.s.
L’art. 9 del citato decreto – infatti- ripristina retroattivamente la facoltà di avvalersi del lavoro agile nel periodo compreso tra il 1° luglio u.s. e il 31 ottobre p.v.”…..
Con il prolungamento dello ‘stato di emergenza’ pandemica fino al 31 dicembre 2021 si ripropongono alcune questioni legate alla categoria dei lavoratori fragili e dei titolari delle tutele di cui alla legge 104/92, nel settore pubblico e in quello privato.
Con Decreto Legge-COVID19 n.° 105 del 23 luglio 2021 viene infatti prorogata la possibilità di accedere allo smart working per i lavoratori certificati temporaneamente inidonei alla normale attività lavorativa, ‘provvidenza’ che era stata sospesa dopo il 30 giugno u.s.
L’art. 9 del citato decreto – infatti- ripristina retroattivamente la facoltà di avvalersi del lavoro agile nel periodo compreso tra il 1° luglio u.s. e il 31 ottobre p.v. Tutta la normativa relativa alla tutela dei lavoratori cd. “fragili” ha seguito peraltro l’evoluzione della pandemia e -in modo diversificato- è stata correlata allo stato di emergenza, considerando che i soggetti affetti da invalidità riconosciuta, malattie autoimmuni, cure chemioterapiche, artrite reumatoide, situazioni di tutela personale previste dall’art.3 comma 3 della legge 104/1992 ecc. avrebbero corso un rischio elevato di contrarre il Covid19 nel proprio ambiente di lavoro.
La campagna vaccinale in atto ha interessato anche i lavoratori fragili che – se vaccinati con una o due somministrazioni o in possesso della “Green card” presentano adesso una esposizione al rischio teoricamente meno compromessa in partenza, ferme restando le incognite della variante Delta (e di altre possibili a motivo della mutazione genetica del virus) tenuto conto dei contesti lavorativi dove si presentano di norma situazioni di promiscuità e quindi di potenziale compromissione.
La possibilità di accedere allo smart working con domanda da presentare al datore di lavoro , previo possesso del certificato di inidoneità temporanea legata al perdurare dello stato di emergenza, rilasciato dal medico competente o dall’autorità sanitaria della AST, risolve dunque se pur parzialmente questo potenziale vulnus.
In passato, tuttavia, ai lavoratori fragili era consentito di avvalersi dello stato di malattia equiparato al ricovero ospedaliero e non computabile nel periodo di comporto del rispettivo CCNL : questa forma di ulteriore tutela (ad evitare contagi in situazioni in cui l’attivazione dello smart working avrebbe comportato difficoltà operative) era stata concessa , poi rimossa, poi ancora ripristinata.
Per ricordare i passaggi più recenti il Decreto sostegni varato dal Governo il 19 marzo u.s. prevedeva la piena tutela per i lavoratori fragili del settore pubblico e privato, con l’estensione fino al 30 giugno 2021 del periodo utile ad usufruire a richiesta del congedo per gravi motivi sanitari equiparato al ricovero ospedaliero.
In questo modo veniva sanato un vulnus che il DPCM 2 marzo 2021 non aveva previsto, non rinnovando analoga previsione normativa che invece era contemplata all’art. 481 della legge di bilancio 2021 n°178 del 30/12/2020.
Ne conseguiva che i lavoratori fragili che non potevano essere adibiti a lavoro agile e che erano stati riconosciuti “inidonei temporaneamente al servizio ordinario”, con certificazione della Commissione ATS o del medico competente, potevano chiedere di usufruire fino al 30 giugno del congedo per motivi di salute – “prevenzione COVID 19” , con certificato del medico di base purchè riportasse il codice V07.
Allo stato attuale – tuttavia – il citato D.L. 105 del 23 luglio 2021 non contempla più questa possibilità. Quindi, di fatto e in diritto, lo smart working rimane l’unica forma di tutela applicabile per questa categoria di lavoratori. Per ora, tuttavia: infatti un eventuale ripristino di questa fattispecie normativa resta legato all’evoluzione della pandemia e ai risultati della campagna vaccinale, che non prevede per ora l’obbligo di sottoporsi alla somministrazione del vaccino.
Ne deriva che la “partita” resta aperta e in predicato di ulteriori, eventuali provvedimenti e tutele legati all’andamento della pandemia. Non mancheremo di seguire gli sviluppi della questione per la quale in passato avevamo interpellato la Presidenza del Consiglio dei Ministri con esito, come sopra descritto, favorevole.
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Lavoratori fragili e Smart working: si riparte da capo ultima modifica: 2021-07-31T04:11:13+02:00 da