Assenze, congedi, permessi, apettative e comandi

Lavoratori fragili e sorveglianza sanitaria eccezionale: chiarimenti e indicazioni

Obiettivo scuola, 17.11.2021.

In questo articolo cercheremo di fornire chiarimenti in merito a due questioni diverse:

  • i c.d. lavoratori fragili
  • i soggetti soggetti alla sorveglianza sanitaria eccezionale che possono trovarsi in situazione di inidoneità temporanea

LAVORATORI FRAGILI

L’art. 26, comma 2 e 2-bis, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 (c.d. decreto Cura Italia), convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 ha previsto particolari misure sui c.d. lavoratori fragili.

Si tratta dei lavoratori privati e pubblici:

in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie  salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104″.

Per tali lavoratori, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato.

In assenza del verbale di riconoscimento della disabilità, la verifica della sussistenza delle condizioni suddette deve essere effettuata dagli uffici di Medicina Legale della propria ASL di competenza, sulla base della richiesta prodotta dal dipendente, allegando idonea certificazione specialistica attestante lo stato immunodepressivo o la patologia oncologica e/o l’effettuazione delle relative terapie salvavita.

La certificazione rilasciata sarà poi indicata nel certificato del medico curante. Questo non deve essere necessariamente il medico di medicina generale, ossia il cosiddetto medico di famiglia ma potrà essere qualsiasi operatore sanitario che in quello specifico momento abbia in carico un paziente, compreso lo specialista ospedaliero oppure di un centro di riabilitazione o comunque un sanitario autorizzato al rilascio di certificazione di malattia.

La conversione in legge del DL 111/2021 (L.133/21 pubblicata in GU 1 ottobre 2021) ha prorogato al 31 dicembre 2021 la possibilità, per questi lavoratori, di svolgere la prestazione in modalità agile “anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai CCNL vigenti o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto” disponendo, in continuità con le norme precedenti, che eventuali periodi di assenza dal servizio siano equiparati al ricovero ospedaliero e non computabili ai fini del periodo di comporto.

FAQ MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI LAVORATORI FRAGILI

Sono un lavoratore fragile, ho diritto a svolgere la prestazione lavorativa in smart working?
Sì. Ai sensi dell’art. 26, comma 2 bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27, come da ultimo modificato dalla Legge 24 settembre 2021, n. 133 di conversione del D.L. 6 agosto 2021, n. 111, fino al 31 dicembre 2021 i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in smart working, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA ECCEZIONALE

Diversa questione è quella del lavoratore della scuola in condizione di fragilità temporanealegata alla situazione COVID: le linee sono contenute nella nota ministeriale n.1585 dell’11 settembre 2020 che richiama la “sorveglianza sanitaria eccezionale”, istituto prorogato dal DL 105/2021 fino al 31 dicembre 2021.
In questo caso la condizione di fragilità è da intendersi temporanea ed esclusivamente legata all’attuale situazione epidemiologica.
Ai lavoratori è assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione del rischio connesso all’esposizione al Covid-19, anche nell’ipotesi in cui i datori di lavoro, non siano tenuti alla nomina del “medico competente” per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria obbligatoria.

In questo caso, ferma restando la possibilità di nominare comunque il medico competente, ai fini della massima tutela dei lavoratori fragili, su richiesta del lavoratore, il datore di lavoro potrà attivare la sorveglianza sanitaria a vantaggio del lavoratore a visita presso Enti competenti alternativi:

  • l’INAIL, che ha attivato una procedura specifica per la tutela;
  • le Aziende Sanitarie Locali;
  • i dipartimenti di medicina legale e di medicina del lavoro delle Università.

Il concetto di fragilità va individuato “in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico” (Circolare del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 settembre 2020, n. 13).

Profili procedurali

  1. Il lavoratore richiede al dirigente scolastico di essere sottoposto a visita attraverso l’attivazione
    della sorveglianza sanitaria e fornirà al medico competente, al momento della visita medesima, la documentazione medica relativa alle pregresse patologie diagnosticate, a supporto della valutazione del medico stesso.
  2. Il Dirigente scolastico attiva formalmente la sorveglianza sanitaria attraverso l’invio di apposita
    richiesta al medico competente (o a uno degli Enti competenti alternativi).
  3. Il Dirigente scolastico concorda con il medico competente le procedure organizzative per l’effettuazione delle visite, anche mettendo eventualmente a disposizione i locali scolastici, se a
    giudizio del medico sia possibile garantire adeguate condizioni di areazione, igiene, non assembramento; qualora il medico non li giudicasse adeguati, sarà suo compito indicare al lavoratore una diversa sede per l’effettuazione della visita. Nel caso in cui la sorveglianza sia stata attivata presso uno degli Enti competenti alternativi, sarà l’Ente coinvolto a comunicare al
    lavoratore luogo e data della visita.
  4. Il Dirigente scolastico fornisce al medico competente una dettagliata descrizione della mansione svolta dal lavoratore, della postazione/ambiente di lavoro dove presta l’attività, nonché le informazioni relative alle misure di prevenzione e protezione adottate per mitigare il rischio da Covid-19 all’interno dell’Istituzione scolastica.
  5. Il medico competente, sulla base delle risultanze della visita, “esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2 (Covid-19), riservando il giudizio di inidoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative” (Circolare del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 settembre 2020, n. 13). La visita dovrà essere ripetuta periodicamente anche in base all’andamento epidemiologico.
  6. Il Dirigente scolastico, sulla base delle indicazioni del medico competente, assume le necessarie

Dal giudizio di idoneità potranno derivare i seguenti esiti ai fini dei consequenziali provvedimenti datoriali per il personale a tempo indeterminato ovvero in periodo di formazione e di prova:

  1. Idoneità;
    b. Idoneità con prescrizioni
    c. Inidoneità temporanea del lavoratore fragile in relazione al contagio

Idoneità

Nel caso in cui la visita esiti in un giudizio di idoneità, il lavoratore continua a svolgere o è reintegrato nelle mansioni del profilo di competenza.

Idoneità con prescrizioni

Qualora il medico competente indichi al datore di lavoro prescrizioni e misure di maggior tutela – ad esempio, l’adozione di mascherine FFp2, maggiore distanziamento, ecc. – è compito del Dirigente scolastico provvedere alla fornitura dei Dispositivi di protezione individuale e all’adeguamento degli ambienti di lavoro o dei tempi della prestazione lavorativa e, comunque, adempiere a ogni tipo di indicazione ulteriore suggerita dal medico competente all’interno del giudizio di idoneità.
Qualora il giudizio di idoneità non rechi chiaramente gli elementi conoscitivi che consentano al Dirigente scolastico di dare applicazione alle prescrizioni in esso contenute, ovvero le stesse risultino non compatibili con l’organizzazione e l’erogazione del servizio, il Dirigente medesimo avrà cura di richiedere una revisione del giudizio stesso, al fine di acquisire indicazioni strettamente coerenti alle caratteristiche della prestazione lavorativa del docente.

Inidoneità temporanea del lavoratore fragile in relazione al contagio

Il medico competente può indicare un’inidoneità temporanea, riferita alla situazione di contagio in
relazione alle condizioni di fragilità del lavoratore. L’inidoneità può essere intesa come l’impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa nel contesto dato oppure solo relativamente alla specifica mansione svolta.
In merito all’inidoneità relativa alla specifica mansione, per quanto attiene il personale docente, il
CCNI concernente i criteri di utilizzazione del personale dichiarato inidoneo alla funzione per motivi di salute, sottoscritto tra le parti il 25 giugno 2008 (CCNI Utilizzazioni inidonei), stabilisce, all’articolo 2, comma 4 che “il personale docente ed educativo riconosciuto temporaneamente inidoneo alle proprie funzioni può chiedere l’utilizzazione ai sensi della lettera a) del precedente comma 2. A tal fine sottoscrive uno specifico contratto individuale di lavoro di durata pari al periodo di inidoneità riconosciuta. La domanda di utilizzazione può essere prodotta in qualunque momento durante l’assenza per malattia, purché almeno 2 mesi prima della scadenza del periodo di inidoneità temporanea e, comunque, dei periodi massimi di assenza di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 17 del C.C.N.L. 29 novembre 2007”.
Dalla previsione contrattuale richiamata emerge esplicitamente il diritto del personale in parola ad essere utilizzato in altri compiti, prioritariamente nell’ambito del settore scuola, tenendo conto della preparazione culturale e dell’esperienza professionale maturata.

L’utilizzazione del personale riconosciuto temporaneamente inidoneo potrà avvenire solo a domanda dell’interessato, da produrre senza indugio, all’esito del giudizio di idoneità, al Dirigente scolastico.
Qualora il lavoratore non richieda esplicitamente di essere utilizzato in altri compiti coerenti con il proprio profilo professionale, dovrà fruire, per tutto il periodo di vigenza della inidoneità temporanea, dell’istituto giuridico dell’assenza per malattia.

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Lavoratori fragili e sorveglianza sanitaria eccezionale: chiarimenti e indicazioni ultima modifica: 2021-11-18T06:54:37+01:00 da
Gilda Venezia

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