di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 14.9.2020.
Per il personale docente ed educativo utilizzato in altri compiti o temporaneamente inidoneo allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, è disposto il rinvio del periodo di prova, là ove l’eventuale rientro nelle specifiche mansioni non consenta di svolgere i 120 giorni di attività didattica previsti.
Lo prevede la nota del Ministero dell’Istruzione n.1585 dell’11 settembre 2020 con la quale sono state fornite istruzioni operative ai Dirigenti scolastici per la situazione riferita al personale Ata e docenti fragili con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato, al fine di contrastare e contenere il contagio da Covid-19.
La nota, in particolare, spiega che il personale docente che abbia presentato richiesta di visita da parte del medico competente per il riconoscimento della situazione di fragilità, qualora dovesse essere dichiarato temporaneamente inidoneo all’insegnamento, ma idoneo ad altri compiti, può chiedere di essere spostato a svolgere altre mansioni, tra cui:
- servizio di biblioteca e documentazione;
- organizzazione di laboratori;
- supporti didattici ed educativi;
- supporto nell’utilizzo degli audiovisivi e delle nuove tecnologie informatiche;
- attività relative al funzionamento degli organi collegiali, dei servizi amministrativi e ogni altra attività deliberata nell’ambito del progetto d’istituto.
Tali attività possono essere svolte, se il Dirigente scolastico lo reputa possibile, anche in modalità agile.
Durata del periodo di prova
Ricordiamo che la prova ha la durata di un anno scolastico. A tal fine il servizio effettivamente prestato deve essere non inferiore a 180 giorni nell’anno scolastico, di cui almeno 120 per le attività didattiche.
Qualora nell’anno scolastico non siano stati prestati 180 giorni di effettivo servizio, la prova è prorogata di un anno scolastico, con provvedimento motivato, dall’organo competente per la conferma in ruolo.
In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente effettua un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile.
I 180 giorni di servizio
Nei 180 giorni sono computate tutte le attività connesse al servizio scolastico, compresi:
- i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche
- gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio
- il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza.
Sono anche compresi:
- le domeniche e tutti gli altri giorni festivi
- le quattro giornate di riposo previste dalla lettera b), art. 1, legge 23/12/1977, n. 937
- le vacanze natalizie e pasquali
- il giorno libero
- i periodi d’interruzione delle lezioni dovute a ragioni di pubblico interesse (profilattiche, elezioni politiche e amministrative)
- i giorni compresi nel periodo che va dal 1° settembre alla data di inizio delle lezioni
- la frequenza di corsi di formazione e aggiornamento indetti dall’Amministrazione scolastica, compresi quelli organizzati a livello di circolo, scuola o istituto
- il periodo compreso tra l’anticipato termine delle lezioni a causa di elezioni politiche e la data prevista dal calendario scolastico.
Sono, invece, esclusi i giorni riferibili a:
- ferie
- assenze per malattia
- congedi parentali
- permessi retribuiti
Per quanto riguarda le attività didattiche, nei 120 giorni sono considerati:
- i giorni effettivi di lezione
- i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.
I 120 giorni di attività didattiche
Sono compresi nei 120 giorni di attività didattiche sia i giorni effettivi di insegnamento sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.
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Lavoratori fragili, neoassunti: quando è previsto il rinvio del periodo di prova ultima modifica: 2020-09-15T04:35:31+02:00 da