Le assenze di Commissari/Presidenti agli Esami di Stato

Obiettivo scuola, 28.5.2019

– La partecipazione ai lavori delle commissioni dell’esame di Stato da parte del presidente e dei commissari rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie dei dirigenti scolastici e del personale docente della scuola.
Non è consentito ai componenti le commissioni di rifiutare l’incarico o di lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento per motivi che devono essere documentati e accertati.
L’eventuale impedimento ad espletare l’incarico deve essere comunicato immediatamente. Eventuali inosservanze sono suscettibili di valutazione sotto il profilo disciplinare.

SOSTITUZIONE DEI COMMISSARI O DEL PRESIDENTE

Le sostituzioni di componenti le commissioni, che si rendano necessarie per assicurare la piena operatività delle commissioni stesse sin dall’insediamento e dalla riunione preliminare, sono disposte dal Dirigente preposto all’ Ufficio scolastico regionale o dal Dirigente scolastico se si tratta di commissari interni.
Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno 2019, assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte.
Nei casi di assenza successivamente all’espletamento delle prove scritte, il commissario assente deve essere tempestivamente sostituito per la restante durata delle operazioni d’esame.

ASSENZA DURANTE LA CORREZIONE DELLE PROVE SCRITTE

Relativamente alla correzione delle prove scritte, in caso di assenza temporanea (intesa quale assenza la cui durata non sia superiore a un giorno) di uno dei commissari, si rende possibile il proseguimento delle operazioni d’esame, sempreché sia assicurata la presenza in commissione del presidente o del suo sostituto e almeno dei commissari della prima e della seconda prova scritta e, nel caso di organizzazione della correzione per aree disciplinari, la presenza di almeno due commissari per area.

ASSENZA DURANTE L’ESPLETAMENTO DEL COLLOQUIO

Durante l’espletamento del colloquio, nell’ipotesi di assenza temporanea (intesa quale assenza la cui durata non sia superiore a un giorno) dei commissari, devono essere interrotte tutte le operazioni d’esame relative allo stesso. Il colloquio deve svolgersi, infatti, in un’unica soluzione temporale alla presenza dell’intera commissione, che procede all’attribuzione del relativo punteggio nello stesso giorno nel quale viene effettuato.
Qualora si assenti il presidente, sempre per un tempo non superiore ad un giorno, possono effettuarsi le operazioni che non richiedono la presenza dell’intera commissione. In luogo del presidente, deve essere presente in commissione il suo sostituto.

ASSENZA DURANTE LA RIUNIONE PRELIMINARE E\O DURANTE LE PROVE SCRITTE

La circolare ministeriale non disciplina questa casistica. In mancanza di una specifica disciplina registriamo come in concreto la decisione in merito all’eventuale sostituzione sia spesso lasciata ai presidenti di commissione, che agiscono secondo modalità e prassi differenti: in alcuni casi si provvede alla sostituzione mentre in altri non si provvede alla sostituzione, anche in funzione della durata dell’assenza.

IMPEDIMENTO A ESPLETARE L’INCARICO DEI COMMISSARI INTERNI

L’impedimento a espletare l’incarico, da parte dei commissari interni, deve essere comunicato immediatamente al proprio dirigente scolastico, il quale dispone immediati accertamenti in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell’impedimento e la relativa sostituzione.

IMPEDIMENTO A ESPLETARE L’INCARICO DEI COMMISSARI ESTERNI

L’impedimento a espletare l’incarico, da parte dei commissari esterni, deve essere comunicato immediatamente all’Ufficio di ambito territoriale di pertinenza della sede d’esame , per l’immediata sostituzione, e al proprio dirigente scolastico, il quale dispone immediati accertamenti in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell’impedimento .

CHI COMUNICA L’ASSENZA NEL CASO DI ASSENZA ALLA RIUNIONE PRELIMINARE

Nella riunione preliminare in caso di assenza di uno dei componenti, il Presidente, o, in sua assenza, il componente più anziano di età, dopo aver verificato la composizione delle commissioni e la presenza dei commissari, comunica i nominativi di quelli eventualmente assenti al Direttore Generale o al Dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale, se l’assenza riguarda il Presidente e i commissari esterni, oppure al Dirigente scolastico, se l’assenza riguarda un commissario interno.

SOSTITUZIONE DEL COMMISSARI INTERNI

Nell’art.16 comma 2 e 3  DM n.6/2007 viene disciplinata la sostituzione dei commissari interni che è prerogativa del Dirigente scolastico il quale, al fine della sostituzione del commissario interno, valuta l’opportunità di designare un docente della stessa materia dello stesso corso o di altra classe di diverso corso o un docente di materia non affidata ai commissari esterni, della stessa classe o dello stesso corso o di altra classe di diverso corso del medesimo istituto, anche se svolge detta funzione in altra commissione.

Qualora ciò non si renda possibile, il capo d’istituto designa un docente compreso nelle graduatorie d’istituto della stessa materia del commissario da sostituire o, in mancanza, di materia non rappresentata.

SOSTITUZIONE DEI COMMISSARI INTERNI

Il DM n.6/2007 prende in esame la sostituzione dei componenti esterni e stabilisce che i Dirigenti preposti all’Ufficio Scolastico regionale provvedono alla sostituzione dei componenti esterni impediti ad assolvere l’incarico, tenendo conto, ove possibile, dell’elenco dei non nominati, distinto per sede di servizio e di residenza, e dei criteri di nomina.

CONCLUSIONI

In sostanza, al docente nominato commissario esterno è consentito assentarsi solamente nel caso di giustificati motivi che devono essere documentati (es. Malattia, malattia del bambino). In tal caso, il dirigente dell’ufficio scolastico provinciale disporrà la sostituzione dei commissari.
La sostituzione può avvenire anche successivamente all’espletamento delle prove scritte e, in tal caso, il commissario assente deve essere tempestivamente sostituito per la restante durata delle operazioni d’esame.
Nell’ipotesi di assenza temporanea (di durata non superiore a un giorno), è possibile la prosecuzione dell’esame per le operazioni che possono svolgersi in assenza del commissario come meglio specificato sopra. Qualora l’assenza dovesse perdurare per più di un giorno, sarà necessario provvedere alla sostituzione del commissario per la restante parte dell’esame.
Per quanto riguarda le assenze prima delle operazioni di correzione (assenza durante la riunione preliminare e\o prove scritte), in mancanza di una specifica disciplina normativa, la questione è lasciata alla discrezionalità dei presidenti che non sempre provvedono a disporre la decadenza del commissario e la sua conseguente sostituzione.

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Le assenze di Commissari/Presidenti agli Esami di Stato ultima modifica: 2019-05-30T11:19:07+02:00 da
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