Esami di Stato

Le date su esami di idoneità e integrativi

dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 29.6.2020

 L’OM del Ministero Istruzione n. 41/2020 su esami  integrativi, preliminari e su sessione straordinaria degli Esami di Stato

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato l’Ordinanza Ministeriale sugli esami di idoneità, integrativi, preliminari e la sessione straordinaria dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020.

Esami di idoneità nel primo ciclo per l’a.s. 2019/2020

Gli esami di idoneità nel primo ciclo di istruzione di cui all’articolo 10, commi 1, 2, 3 e 4 e all’articolo 23 del Decreto legislativo sono svolti in presenza ai sensi dell’articolo 8, comma 2, dell’Ordinanza valutazione. Il dirigente scolastico provvede a rendere noto il relativo calendario in tempi utili per il necessario preavviso alle famiglie.

Gli esami di idoneità sono svolti a partire dal termine delle lezioni e non oltre il 1°settembre 2020.

I dirigenti scolastici curano lo svolgimento degli esami di cui al comma 1 tenendo conto del Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per l’Esame di Stato nella scuola secondaria di secondo grado.

Le famiglie dei candidati che, per comprovate ragioni di salute o di carattere sanitario legate alla diffusione dell’emergenza epidemiologica, non possono effettuare l’esame di idoneità in presenza inoltrano al dirigente scolastico motivata richiesta di effettuazione dell’esame fuori dalla sede scolastica, corredandola di idonea documentazione. Il dirigente scolastico dispone la modalità d’esame in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona.

Resta fermo quanto disposto all’articolo 8, comma 4 dell’Ordinanza valutazione.

Esami di idoneità nella scuola secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2019/2020

Gli esami di idoneità nella scuola secondaria di secondo grado sono svolti, in presenza, entro la data d’inizio della sessione straordinaria di cui all’articolo 5.

I dirigenti scolastici definiscono il calendario delle prove scritte e orali degli esami di idoneità e lo comunicano ai candidati in tempi utili per garantire loro adeguata conoscenza del calendario medesimo.

Sostengono gli esami di idoneità:

    1. i candidati esterni, al fine di accedere ad una classe di istituto secondario di secondo grado successiva alla prima (per la partecipazione agli esami di idoneità sono considerati candidati esterni anche coloro che cessino la frequenza prima del 15 marzo);
    2. i candidati interni, che hanno conseguito la promozione nello scrutinio finale, al fine di accedere a una classe successiva a quella per cui possiedono il titolo di ammissione, purché iscritti alla classe prima della scuola secondaria di secondo grado da un numero di anni non inferiore a quello del corso normale di studi.

L’ammissione agli esami di idoneità è subordinata all’avvenuto conseguimento, da parte dei candidati esterni, del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni non inferiore a quello del corso normale degli studi. Sono dispensati dall’obbligo dell’intervallo dal conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado i candidati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell’inizio delle prove scritte degli esami di idoneità.

I candidati sostengono gli esami di idoneità su tutte le discipline previste dal piano di studi dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione.

I candidati esterni, provvisti di promozione o idoneità a classi di altro corso o indirizzo di studi, sono tenuti a sostenere l’esame d’idoneità su tutte le discipline del piano di studi relativo agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del corso seguito, con riferimento agli anni già frequentati con esito positivo. Supera gli esami il candidato che consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline nelle quali sostiene la prova.

Esami integrativi nella scuola secondaria di secondo grado per l’a.s. 2019/2020

Gli esami integrativi nella scuola secondaria di secondo grado sono svolti, in presenza, entro la data d’inizio della sessione straordinaria di cui all’articolo 5.

I dirigenti scolastici definiscono il calendario delle prove scritte e orali degli esami integrativi e lo comunicano ai candidati in tempi utili per garantire loro adeguata conoscenza del calendario medesimo.

Sostengono gli esami integrativi:

    1. gli alunni ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale, al fine di ottenere il passaggio a una classe corrispondente di un altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione di scuola secondaria di secondo grado;
    2. gli alunni non ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale, al fine di ottenere il passaggio in una classe di un altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione di scuola secondaria di secondo grado, corrispondente a quella frequentata con esito negativo.

I candidati sostengono gli esami integrativi sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del percorso di provenienza.

Supera gli esami il candidato che consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline nelle quali sostiene la prova.

Sessione straordinaria dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 2019/2020

La sessione straordinaria dell’ esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 ha inizio il giorno 9 settembre 2020, con l’avvio dei colloqui.

Candidati della sessione straordinaria

Svolgono l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione nella sessione straordinaria di cui alla presente Ordinanza: a) i candidati interni di cui all’articolo 21 dell’Ordinanza esame di Stato secondo ciclo, b) ai sensi dell’articolo 1, comma 7, del Decreto legge, tutti i candidati esterni che abbiano superato gli esami preliminari di cui all’articolo 14, comma 2, del Decreto legislativo, come disciplinati all’articolo 7 della presente Ordinanza.

Resta fermo quanto previsto all’articolo 1, comma 7, del Decreto legge in merito all’eventuale partecipazione con riserva alle prove di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato, ad altre prove previste dalle università, dalle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e da altre istituzioni di formazione superiore post-diploma per l’anno accademico 2020/2021, nonché a procedure concorsuali pubbliche, selezioni e procedure di abilitazione, comunque denominate, per le quali sia richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Esame preliminare dei candidati esterni

Ai sensi dell’articolo 1, comma 7, del Decreto legge, l’ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento in presenza degli esami preliminari di cui all’articolo 14, comma 2, del Decreto legislativo, le cui sessioni si svolgono secondo i calendari predisposti dalle singole istituzioni scolastiche, previa comunicazione al competente USR, anche in deroga al termine iniziale del 10 luglio 2020, previsto dall’articolo 4, comma 1, primo periodo, dell’Ordinanza esame di Stato secondo ciclo, e resi noti ai candidati in tempi utili per garantire loro adeguata conoscenza dei calendari medesimi.

L’ammissione dei candidati esterni, che non siano in possesso della promozione o dell’idoneità all’ultima classe, è subordinata al superamento di un esame preliminare, inteso ad accertare la loro preparazione sulle discipline previste dal piano di studi dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell’idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno. Sostengono, altresì, l’esame preliminare sulle discipline previste dal piano di studi dell’ultimo anno i candidati, in possesso di idoneità o di promozione all’ultimo anno, che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l’ammissione all’esame.

I candidati esterni, provvisti di promozione o idoneità a classi del previgente ordinamento, sono tenuti a sostenere l’esame preliminare sulle discipline del piano di studi del vigente ordinamento, relativo agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno del vigente ordinamento. Tali candidati esterni devono comunque sostenere l’esame preliminare anche sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del corso già seguito, con riferimento alle classi precedenti l’ultima.

I candidati in possesso dei titoli di cui all’articolo 14, comma 1, lettera c), del Decreto legislativo sostengono l’esame preliminare solo sulle discipline e sulle conoscenze, abilità e competenze non coincidenti con quelle del corso già seguito, con riferimento sia alle classi precedenti l’ultima sia all’ultimo anno. Analogamente, i candidati in possesso di promozione o idoneità a una classe di altro corso di studi sostengono l’esame preliminare solo sulle discipline e conoscenze, abilità e competenze non coincidenti con quelle del corso già seguito, con riferimento alle classi precedenti l’ultima, nonché su tutte le discipline e conoscenze, abilità e competenze dell’ultimo anno.

I candidati esterni provenienti da Paesi dell’Unione europea, nonché da Paesi aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo, in possesso di certificazioni valutabili ai sensi dell’art. 12 della l. n. 29 del 2006, che non siano in possesso di promozione o idoneità all’ultima classe di un corso di studi di tipo e livello equivalente, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato, previo superamento dell’esame preliminare sulle discipline previste dal piano di studi dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell’idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno.

I candidati non appartenenti a Paesi dell’Unione europea, che non abbiano frequentato l’ultimo anno di corso di istruzione secondaria di secondo grado in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all’estero, sostengono l’esame di Stato in qualità di candidati esterni, previo superamento dell’esame preliminare. Sono fatti salvi eventuali obblighi derivanti da accordi internazionali.

L’esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell’istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato. Il consiglio di classe, ove necessario, è integrato dai docenti delle discipline insegnate negli anni precedenti l’ultimo.

Ai sensi del comma 1, il Dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, stabilisce il calendario di svolgimento delle prove scritte e orali dell’esame preliminare. Ferma restando la responsabilità collegiale, il consiglio di classe può svolgere l’esame preliminare operando per sottocommissioni, composte da almeno tre componenti, compreso quello che la presiede.

Il candidato è ammesso all’esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline per le quali sostiene la prova.

L’esito positivo dell’esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell’esame di Stato ovvero di mancata presentazione all’esame di Stato, vale come idoneità all’ultima classe. In caso di non ammissione all’esame di Stato, l’esito può valere, a giudizio del consiglio di classe, come idoneità a una delle classi precedenti l’ultima ovvero come idoneità all’ultima classe.

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Le date su esami di idoneità e integrativi ultima modifica: 2020-06-29T06:25:04+02:00 da
Gilda Venezia

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