di Alessandra Silvestri, Il Sole 24 Ore 21.12.2016
– Con l’avvio delle procedure per le iscrizioni per l’anno scolastico 2017/18 si riaccendono le luci sulla vexata quaestio del pagamento del contributo volontario. Al momento della scelta della scuola, infatti, molte famiglie indagano anche sull’obbligatorietà del versamento (che ammonta a circa 100 euro lungo tutto lo Stivale), perennemente indecise tra contributo si e contributo no.
Facciamo chiarezza
La domanda più frequente che le famiglie rivolgono alle segreterie delle scuole al momento dell’iscrizione riguarda l’obbligatorietà del versamento del contributo volontario. A tale proposito è opportuno ricordare la sostanziale differenza che esiste tra tasse scolastiche erariali, obbligatorie nell’ultimo biennio delle scuole secondarie di II grado, e contributo volontario. Le tasse scolastiche prevedono quattro tipi di tributo, esigibili al compimento del sedicesimo anno d’età e dopo l’assolvimento dell’obbligo scolastico: tassa d’iscrizione, di frequenza, d’esame e di diploma (Dlgs 16 aprile 1994 numero 297).
La tassa d’iscrizione di 6,04 euro è valevole per l’intera durata del ciclo, non è rateizzabile ed è devoluta interamente all’Erario; la tassa di frequenza di 15,13 euro. deve essere corrisposta ogni anno, dopo il compimento dei 16 anni da parte dello studente, e può essere rateizzata. La tassa di esame di 12,09 euro, non rateizzabile, deve essere corrisposta esclusivamente al momento della presentazione della domanda per gli esami d’idoneità, integrativi, di licenza e di Stato; la tassa di diploma di euro 15,13 deve essere corrisposta in unica soluzione, al momento della consegna del titolo di studio.
Il contributo volontario
Atre forme di tributo, diverse da quelle sopra elencate, si configurano esclusivamente come erogazione liberale e dunque volontaria. Del resto il comma 622 della legge 296/2006 ribadisce «il regime di gratuità ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226» . Conseguentemente: «In ragione dei principi di obbligatorietà e di gratuità, non è dunque consentito imporre tasse o richiedere contributi obbligatori alle famiglie di qualsiasi genere o natura per l’espletamento delle attività curriculari e di quelle connesse all’assolvimento dell’obbligo scolastico (fotocopie, materiale didattico o altro) fatti salvi i rimborsi delle spese sostenute per conto delle famiglie medesime (quali ad es: assicurazione individuale degli studenti per RC e infortuni, libretto delle assenze, gite scolastiche, ect). Eventuali contributi per l’arricchimento dell’offerta culturale e formativa degli alunni possono dunque essere versati dalle famiglie solo ed esclusivamente su base volontaria». In sostanza, la richiesta del contributo volontario, pur non essendo illegittima, non obbliga le famiglie alla corresponsione dello stesso.
In che modo la scuola investe il contributo volontario?
Dalla lettura del comma descritto si evince con chiarezza che il contributo volontario deve essere utilizzato per l’ampliamento dell’offerta formativa. Spesso, però, le scuole, in caso di necessità e in assenza di una specifica finalizzazione della risorsa da parte del CdI, attingono al contributo per garantire il funzionamento amministrativo didattico a spese dell’ampliamento dell’offerta formativa. Ben si comprende, quindi, l’importanza di una specifica delibera del CdI in tal senso.
Il contributo è detraibile dalle tasse?
Le erogazioni liberali sono detraibili dall’imposta sul reddito, nella misura del 19%, se finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa. Ai fini della detraibilità, però, il versamento di tali erogazioni deve essere eseguito tramite banca o ufficio postale.
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Le famiglie non sono obbligate a versare il «contributo volontario» richiesto dalle scuole ultima modifica: 2016-12-21T06:22:32+01:00 da