Le ferie sono un diritto irrinunciabile e indisponibile per qualsiasi lavoratore italiano, sancito dall’articolo 36 della Costituzione e dall’articolo 2209 del Codice civile.
L’articolo 13 del CCNL 2006-2009 è quello che regola le ferie del personale docente di ruolo, in particolare:
Bisogna puntualizzare che per anni di servizio si intendono anche quelli eventualmente svolti da precario, con almeno 180 giorni. Quindi un docente neoassunto con più di tre anni di preruolo ha diritto a 32 giorni di ferie.
L’articolo 14 del contratto concede pure 4 giorni di riposo dovuti alle festività soppresse, quindi i giorni diventano 36 e 34.
La fruizione dei giorni di ferie deve avvenire nei giorni feriali da lunedì a sabato, indipendentemente se si lavora in scuole aventi la settimana corta o normale.
Si devono distinguere due tipologie di part time:
Se ad esempio un docente ha un contratto part time verticale su 3 giorni settimanali dovrà conteggiare il numero di ferie come di seguito riportato:
Le ferie non si riducono a seguito di:
Le ferie, invece, si riducono per:
IN QUALE PERIODO DELL’ANNO È POSSIBILE FRUIRE DELLE FERIE?
La fruizione delle ferie del personale scolastico è regolato dall’articolo 1 comma 54 della legge 22/2012, questa dice che: “il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni, che vengono definiti dai calendari scolastici regionali, fatti salvi i giorni dedicati agli scrutini ed agli esami di stato”. La fruizione delle ferie è, quindi possibile:
Le ferie del personale della scuola a tempo indeterminato possono essere interrotte, ai sensi dell’articolo 13 comma 13 del CCNL, solo a seguito di malattia superiore ai 3 giorni o che comporti il ricovero ospedaliero. Il docente dovrà subito informare la scuola e seguire la normale prassi di richiesta di assenza per malattia e dovrà indicare un indirizzo per eventuali visite fiscali.
Le ferie possono anche essere interrotte o sospese per gravi esigenze di servizio, che il Dirigente Scolastico dovrà comunicare per iscritto al docente. Nel caso in cui le ferie siano in godimento presso una località lontana dalla scuola, il docente avrà diritto al rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno, inoltre la scuola dovrà rifondere il docente per il periodo di ferie non goduto.
Le ferie possono essere rimandate solo “In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica”, questo recita l’articolo 13 comma 10 del CCNL scuola.
Un docente che non potrà fruire delle ferie in tutto o in parte per malattia, gravi esigenze di servizio o per astensione obbligatoria per maternità, dovrà beneficiarne durante il periodo di sospensione delle attività didattiche o educative dell’anno scolastico successivo, in casi particolari (assenze per patologie gravi) si potranno anche godere oltre tale periodo.
La monetizzazione delle ferie per i docenti è un fatto eccezionale che si verifica solo al momento della cessazione del servizio, nei casi in cui il mancato godimento non sia imputabile o riconducibile al docente, come:
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Le ferie dei docenti a tempo indeterminato ultima modifica: 2021-05-18T13:14:13+02:00 da
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