Le modifiche al Dl Rilancio su scuola e università

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di Amedeo Di Filippo, Il Sole 24 Ore, 7.7.2020.

Personale, finanziamenti e didattica in presenza.

Gilda Venezia

Diverse le novità apportate al Dl “Rilancio” dopo il passaggio in commissione Bilancio alla Camera.

Scuole di specializzazione

L’articolo 5-ter istituisce, a decorrere dall’anno accademico 2021/2022, la scuola di specializzazione in medicina e cure palliative, cui possono accedere i laureati in medicina e chirurgia. Profili specialistici, obiettivi formativi e relativi percorsi didattici funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze culturali e abilità professionali sono demandati ad apposito decreto del Ministro dell’università, che dovrà anche introdurre il corso nell’ambito delle scuole di specializzazione in pediatria.

L’articolo 236, comma 3-bis, dispone l’equipollenza dei diplomi di specializzazione in musicoterapia, ottenuti al termine dei corsi biennali sperimentali, ai diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni Afam.

Ulteriore novità è all’articolo 238-bis, che riconfigura il Centro alti studi per la Difesa in “Scuola superiore ad ordinamento speciale della Difesa di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza”. La finalità è quella di sviluppare percorsi formativi che favoriscono l’integrazione interdisciplinare fra mondo accademico nazionale e ricerca nel settore della Difesa e integrare il sistema della formazione universitaria, post universitaria e della ricerca a sostegno del rilancio e di un più armonico sviluppo dei settori produttivi strategici dell’industria nazionale.

Finanziamenti

Il comma 1-bis introdotto all’articolo 29 destina 160 milioni di euro alle locazioni di immobili abitativi degli studenti fuori sede con Isee non superiore a 15 mila euro, tramite rimborso, nel limite complessivo di 20 milioni per il 2020, del canone dei contratti di locazione stipulati da studenti residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l’immobile locato, per tutto il periodo dello stato di emergenza. Rinviate ad apposito decreto le modalità attuative, che devono prevedere l’incumulabilità con altre forme di sostegno al diritto allo studio. Altri 3 milioni sono destinati dall’articolo 217-bis a sostenere le attività sportive universitarie e la gestione delle strutture e degli impianti per la pratica dello sport nelle università danneggiate dall’emergenza epidemiologica.

Didattica in presenza

L’articolo 231-bis affida ad una ordinanza del ministro dell’Istruzione l’onere di adottare, «anche in deroga alle disposizioni vigenti», misure volte ad autorizzare i dirigenti degli Usr a:
a) derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto dal Dpr 81/2009;
b) attivare ulteriori posti di incarichi temporanei di personale docente e Ata a tempo determinato dalla data di inizio delle lezioni o dalla presa di servizio fino al termine delle lezioni, non disponibili per le assegnazioni e le utilizzazioni di durata temporanea, con risoluzione per giusta causa in caso di sospensione dell’attività in presenza senza diritto ad alcun indennizzo;
c) prevedere la conclusione degli scrutini entro il termine delle lezioni.

Personale

All’articolo 230 è stato inserito il comma 2-ter che per i 11.263 collaboratori scolastici dipendenti delle imprese titolari di contratti per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, assunti con la procedura di cui all’articolo 58, comma 5-ter, del Dl 69/2013 e che siano a tempo parziale, prevede la stipula di un contratto aggiuntivo fino al prossimo 31 dicembre, a completamento dell’orario di servizio presso la sede di titolarità.

Novità anche per l’ottimale utilizzo della strumentazione informativa e per il supporto all’utilizzo delle piattaforme multimediali per la didattica: l’articolo 230-bis autorizza le istituzioni scolastiche, per i mesi da settembre a dicembre 2020, a sottoscrivere contratti con assistenti tecnici nel limite complessivo di 1.000 unità. Sarà un apposito decreto a definirne la ripartizione conto del numero degli studenti di ciascun istituto scolastico.

Viene inoltre disposta la proroga dei contratti a tempo determinato degli incarichi di livello dirigenziale non generale per le funzioni ispettive nelle more dell’espletamento del concorso pubblico per il reclutamento, a decorrere da gennaio 2021, di 59 dirigenti tecnici e, a decorrere dal 2023, di ulteriori 87 unità. La durata massima della proroga è fissata al 31 dicembre 2021.

Viene infine istituito nello stato di previsione del ministero dell’Istruzione un fondo di 13,1 milioni di euro da destinare alla copertura delle maggiori spese sostenute negli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 in conseguenza dell’ultrattività riconosciuta ai contratti collettivi regionali relativi all’anno scolastico 2016/2017, al fine di evitare la ripetizione di somme già erogate in favore dei dirigenti scolastici. Si è così dato seguito all’intesa siglata il 29 ottobre 2019 con cui il Miur si è impegnato a rifinanziare il Fun a fronte di una possibile riduzione della retribuzione pro-capite di posizione variabile e di risultato, dovuta all’incremento del numero di dirigenti scolastici in servizio conseguente alla conclusione del concorso bandito nel 2017.

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Le modifiche al Dl Rilancio su scuola e università ultima modifica: 2020-07-07T06:25:29+02:00 da

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