Le norme sui permessi elettorali: tutto quello che c’è da sapere

di Andrea Carlino,  La Tecnica della scuola, 14.5.2019

– Domenica 26 maggio in tutto il territorio nazionale si svolgono le Elezioni per il Parlamento europeo e, contestualmente, in molti comuni anche quelle amministrative, nonché regionali per il Piemonte: l’eventuale turno di ballottaggio tra i candidati-sindaci avverrà, invece domenica 9 giugno.

In queste occasioni verranno utilizzate in prevalenza le scuole pubbliche, con le note ripercussioni sulla funzionalità delle autonomie e sullo svolgimento delle attività didattiche.

Sono i sindaci che definiscono con propria ordinanza l’individuazione degli edifici scolastici per l’insediamento dei vari seggi.

Con nota 11071 del 10 aprile 2019 il Miur ha inviato ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali la nota prot. n. 10403 del 4 aprile 2019 con la quale il Ministero dell’Interno ha comunicato l’indizione delle Elezioni e la richiesta di messa a disposizione
delle amministrazioni comunali dei locali scolastici nei giorni strettamente necessari per la predisposizione dei seggi e lo svolgimento delle operazioni elettorali.

I locali delle scuole sede di seggio elettorale saranno messi a disposizione dei Comuni dal pomeriggio di venerdì 24 maggio sino all’intera giornata di Lunedì 27 maggio compreso.

Nei comuni ove si svolgeranno contemporaneamente le elezioni regionali e/o amministrative la disponibilità di locali dovrà essere protratta fino alla giornata di martedì 28 maggio.

Personale che si candida – Permessi

In base alla circolare del Miur n.180 del 9 maggio 1996 si precisa che il personale assunto a tempo indeterminato, partecipante alla consultazione come candidato, può fruire dei tre giorni di
permesso retribuito e (per i docenti) dei sei giorni di ferie previsti dal CCNL (artt. 15, comma 2, e 13, comma 9, del CCNL del 29 novembre 2007).

Il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato può utilizzare i sei giorni di permesso non retribuiti previsti dal CCNL (articolo 19, comma 7, del CCNL del 29 novembre 2007).

Non solo: lo stesso personale può comunque fruire di un periodo di aspettativa per motivi personali (ai sensi dell’art. 18 del CCNL del 29 novembre 2007).

Personale chiamato ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali

Ci si può assentare durante tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni elettorali. Questo è quanto prevede l’articolo 119 del DPR n.361/1957. Si prevede che i giorni di assenza dal lavoro corrispondenti alle operazioni stesse sono da considerare a tutti gli effetti giorni di attività lavorativa.

Pertanto è previsto il recupero:

– per la domenica, in caso di articolazione dell’orario di servizio settimanale su 6 giorni;
– per il sabato e la domenica, in caso di articolazione dell’orario di servizio settimanale su 5 giorni.

Esclusa qualsiasi possibilità di opzione per il pagamento di specifiche quote retributive.

Personale in servizio in scuola non sede di seggio

Il personale docente e ATA in servizio presso una scuola il cui edificio non è sede di seggio è obbligato a svolgere la normale attività didattica e lavorativa.

Personale in servizio in scuola sede di seggio

Nel caso in cui tutta la scuola (con unica sede) venga chiusa per la consultazione elettorale, tutte le attività di quella scuola sono sospese, gli alunni rimangono a casa e nessun lavoratore, sia esso dirigente scolastico, DSGA, docente o ATA, è tenuto a prestare servizio, né a recuperare le ore non svolte.

  • il personale docente, analogamente alle altre situazioni di sospensione dell’attività didattica ad es. per causa di forza maggiore, maltempo, disinfestazioni, ecc., non è tenuto
    a prestare attività di insegnamento in altri plessi o sezioni staccate dell’istituzione scolastica.
  • per il personale ATA, il Piano delle attività predisposto dalla Scuola individua modalità e criteri per l’utilizzazione del personale e una eventuale diversa articolazione della prestazione lavorativa in relazione alle esigenze di funzionamento della scuola.

Per diverse esigenze lavorative e con congruo anticipo, il personale ATA può essere assegnato a svolgere, al momento, il proprio servizio nelle altre sedi scolastiche che non sono seggio elettorale.

Ovviamente è fatta salva la possibilità di fruire nei giorni delle elezioni, degli istituti contrattuali disciplinati dal CCNL (permessi retribuiti, ferie, ecc.).

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Le norme sui permessi elettorali: tutto quello che c’è da sapere ultima modifica: 2019-05-15T03:52:14+02:00 da
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