Le sanzioni disciplinari di minore gravità in ambito scolastico

RTS_logo2di Aldo Domenico Ficara, Regolarità e Trasparenza nella Scuola,  5.2.2017

– Ai sensi dell’art. 492 del D.L.vo n. 297/94, ancora vigente, le sanzioni irrogabili al personale docente sono:

  1. censura;
  2. sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio fino a un mese;
  3. sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio da oltre un mese a sei mesi;
  4. sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio per un periodo di sei mesi e l’utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva;
  5. la destituzione.

Si osserva inoltre che i D.L.vo n. 150/2009 e D.L.vo 165/2001 hanno dispiegato, come è noto, un incisivo intervento in materia disciplinare al fine di potenziare il livello di efficienza degli uffici pubblici e di contrastare fenomeni di scarsa produttività. Infatti, nell’art. 55 bis del novellato D.L.vo 165/2001 la norma ha senza dubbio introdotto un nuova rappresentazione delle c.d. infrazioni di minore gravità che il Legislatore ha ritenuto, conseguentemente, di punire con sanzioni che vanno dal rimprovero verbale alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a 10 giorni.

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Le sanzioni disciplinari di minore gravità in ambito scolastico ultima modifica: 2017-02-06T04:21:04+01:00 da
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