di Aldo Domenico Ficara, Regolarità e Trasparenza nella Scuola, 17.11.2019
– Nell’art. 8 comma 1 D.M. del 13 giugno 2007. si evidenziano le sanzioni che sono divise in base alla supplenza da graduatoria ad esaurimento (GAE), Graduatoria d’Istituto (GI).
GAE:
- La rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie ad esaurimento per il medesimo insegnamento;
La sanzione vale solo per l’anno scolastico in corso.
. - La mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, attuatasi anche mediante la presentazione preventiva di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per il medesimo insegnamento.
La sanzione vale solo per l’anno scolastico in corso.
. - L’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.
La sanzione vale solo per l’anno scolastico in corso.
GI:
- La rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma ripetuta per due volte nella medesima scuola comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell’offerta di supplenza, la collocazione in coda alla relativa graduatoria di terza fascia;
La sanzione vale solo per l’anno scolastico in corso.
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