– I permessi che il contratto ha previsto ad altro scopo (motivi personali o di famiglia), così come i permessi brevi o le ferie, non vanno obbligatoriamente utilizzati per giustificare assenze che hanno a che fare con la prevenzione della salute o con la malattia.
A tal riguardo il Tar afferma che la legge ha previsto per l’effettuazione di visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici il diritto a fruire di permessi retribuiti quando tali visite non siano immediatamente riconducibili a malattia. Dunque la legge ha introdotto una nuova fattispecie di permesso retribuito ed ha stabilito come lo stesso debba essere giustificato.
Pertanto questi permessi retribuiti non devono rientrare nei limiti quantitativi previsti dai contratti per tutte le altre tipologie di permesso e per altro scopo (ad esempio quelli per “motivi personali”, 3 soli giorni l’anno per gli Ata e 3 + 6 di ferie per i docenti nella scuola, art. 15 c. 2 del CCNL/07).
Dunque si tratta di permessi aggiuntivi, cosi come sono da tempo aggiuntivi altri permessi previsti da specifiche norme di legge (ad esempio per la donazione del sangue).
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Le visite specialistiche non devono rientrare nei 3 giorni di permesso per motivi personali ultima modifica: 2017-03-19T20:50:29+01:00 dadi Dino Galuppi, La Tecnica della scuola, 7.6.2024. Siamo in chiusura di un altro anno…
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