Legge 104: cosa fare in caso di diniego

Gilda Venezia

Come comportarsi se il DS rifiuta la concessione dei permessi retribuiti garantiti dalla legge 104 /1992.

Gilda Venezia

Le persone con disabilità grave godono di una serie di agevolazioni che consentono una maggiore integrazione nell’ambito sociale e lavorativo. Ne costituiscono un esempio i permessi retribuiti che permettono al disabile o alla persona che lo assiste di assentarsi dal lavoro senza perdere il posto e conservando la retribuzione. In questo preciso contesto si pone la seguente domanda: cosa fare se il datore rifiuta i permessi 104?

Natura dei permessi 104/1992

I permessi 104 sono previsti dalla legge 104/1992 di cui possono usufruire sia il lavoratore con disabilità personale grave sia il familiare che assiste la persona disabile.

La norma prevede che il lavoratore dipendente, pubblico o privato, abbia diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità (art. 33, l. n. 104/92).

Il lavoratore può fruire dei permessi 104 se nel rapporto con il disabile è:

  • coniuge;
  • parte di un’unione civile;
  • convivente di fatto;
  • parente o affine entro il secondo grado.

Anche la persona con disabilità può utilizzare i permessi 104 e in tal caso i tre giorni di assenza possono essere cumulati con quelli presi dal caregiver, per un totale quindi di sei giorni di permesso retribuito al mese.

La richiesta de i permessi 104

Per ottenere i permessi 104 nella scuola di servizio il lavoratore deve fornire la documentazione ossia la copia del decreto con gli “omissis” rilasciata dall’INPS in cui si certifica il riconoscimento della disabilità grave, per sé o per il familiare cui si presta assistenza. Quindi sarà sufficiente comunicare forma scritta (e non chiedere il permesso) al datore la necessità di assentarsi, senza allegare nuovamente la documentazione sanitaria o giudiziaria..

Pur non essendo espressamente previsto un obbligo di preavviso, quando è possibile è consigliabile informare in anticipo la scuola in modo da non ostacolare l’organizzazione del lavoro.

Per la scuole è inoltre suggerito di  comunicare per tempo i giorni in cui intendono assentarsi all’inizio di ogni mese. Ma in caso di necessità e urgenza, la comunicazione può essere presentata nelle ventiquattro ore precedenti la fruizione del permesso, in ogni caso non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno di riferimento.

Cosa fare in caso di diniego

Il Dirigente scolastico non può rifiutare i permessi 104 se il dipendente ha dimostrato di averne diritto e ne ha fatto correttamente richiesta.

Ma  in questo caso il docente può reiterare chiedere in forma scritta la necessità di assentarsi dal lavoro esigendo le motivazioni e le norme secondo le quali il Dirigente ritiene di non assecondare alla richiesta.

Il lavoratore può inoltre rivolgersi ai sindacati, alle associazioni di categoria o all’ispettorato territoriale del lavoro, che possono intervenire per tutelare i diritti derivanti dalla legge 104, eventualmente mediando tra le esigenze del datore e quelle del dipendente.

In ultima istanza  il dipendente  può ricorrere all’autorità giudiziaria nella veste del giudice del lavoro presso il tribunale territorialmente competente.
In questa ipotesi, sarà il magistrato a valutare se il diniego opposto al dipendente è legittimo e se il rifiuto risulta immotivato può ordinare al datore di concedere i permessi 104 richiesti nonché di ristorare il danno.

Precisiamo che il ricorso al tribunale risulta giustificato solo se il rifiuto di concedere i permessi 104 è ingiustificato. Il dipendente, dunque, deve aver cura di presentare correttamente la domanda con cui chiede di assentarsi dal lavoro.
Ricordiamo infine che la denuncia all’ispettorato del lavoro o ai sindacati non costituisce una condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria, per cui il dipendente a cui sono stati ingiustamente rifiutati i permessi 104 può direttamente fare ricorso al tribunale.

Congedo straordinario per assistere disabili gravi

Il congedo straordinario può essere richiesto per assistere disabili gravi per una durata massima com­plessiva di 2 anni, per ogni persona assistita e nell’arco dell’intera vita lavorativa.

A chi spetta il congedo straordinario:

  • coniuge o parte dell’unione civile convivente/convivente del disabile grave;
  • padre o madre, anche adottivi, nel caso in cui il coniuge del disabile grave manchi o sia deceduto oppure sia affetto da patologie invalidanti;
  • uno dei figli conviventi del disabile grave, nel caso in cui padre o madre, anche adottivi, manchino o siano deceduti oppure siano affetti da patologie invalidanti;
  • uno dei fratelli o delle sorelle conviventi del disabile grave, nel caso in cui i figli conviventi del disabile manchino, siano deceduti o siano affetti da patologie invalidanti;
  • uno dei parenti o affini entro il 3° grado conviventi del disabile grave, nel caso in cui altri fa­miliari del disabile – idonei a prendersene cura – manchino, siano deceduti o siano affetti da patologie invalidanti.

Il congedo straordinario non spetta se il disabile è ricoverato a tempo pieno in istituti specializzati, a meno che la presenza del familiare non sia richiesta dalla struttura sanitaria che lo ospita.

Il lavoratore ha diritto a beneficiare del congedo entro 30 giorni dalla richiesta.

Il congedo straordinario per assistere disabili gravi può essere utilizzato in modo continuativo o frazionato.

Durante il congedo il lavoratore non può svolgere alcun tipo di lavoro.

Al lavoratore spetta un’indennità corrispondente all’ultima re­tribuzione.

Il periodo di congedo straordinario è coperto fino a un certo importo da contributi figurativi, utili per la pensione.

Normativa

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Legge 104: cosa fare in caso di diniego ultima modifica: 2025-05-02T04:19:14+02:00 da
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