Legge 107 del 2015: elaborazione del Piano triennale dell’offerta formativa, azioni e ruoli del dirigente scolastico e degli organi collegiali

Orizzonte_logo14

  di Katjuscia Pitino  Orizzonte Scuola,  28.9.2015.  

Uno dei più importanti cambiamenti introdotti dalla Legge 107 del 2015, con scadenza immediata, prevista entro il mese di ottobre, sarà l’elaborazione del nuovo POF, soprannominato anche PTOF per via della sua durata triennale.

Al momento non esistono indicazioni ministeriali sul format del nuovo piano dell’offerta formativa che dovrà essere predisposto, come già detto, entro la fine del mese di ottobre, con la possibilità di una revisione annuale (comma 12 della legge).

Sin dalle prime riunioni collegiali, i dirigenti delle istituzioni scolastiche dovranno fornire ai collegi dei docenti le direttive necessarie per poter gli organi iniziare il loro percorso di elaborazione del piano; si ricorda che il comma 14 della legge 107 che ha novellato l’art.3 del DPR 275 del 1999 dedicato interamente al POF, stabilisce adesso che spetta al dirigente scolastico la definizione degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione. Gli indirizzi costituiscono di fatto il punto di partenza affinché il collegio, con il supporto della funzione strumentale, nominata per l’area, e l’eventuale commissione che il dirigente potrà decidere di affiancare ad essa, possano operare tempestivamente, visti i tempi ristretti entro cui il Piano triennale dell’offerta formativa dovrà essere deliberato.

Dirigente scolastico e organi collegiali
Tenuto conto del ruolo del dirigente scolastico delineato all’interno dell’art.25 del D.Lgs. n.165 del 2001, dell’art.396 del D.Lgs. n.297 del 1994 e delle novità introdotte dalla legge 107, l’elaborazione del nuovo piano dell’offerta formativa dovrebbe in teoria distinguersi, rispetto al passato, per il nuovo iter procedurale, fissato nel comma 14 della legge 107, che rimodula il ruolo del dirigente scolastico e quello degli organi collegiali coinvolti nella definizione del piano. In questo ambito il dirigente scolastico diventa proprio un organo monocratico con funzione di indirizzo al collegio dei docenti, organo tecnico ed operativo della scuola, con responsabilità in materia di funzionamento didattico-educativo, venendosi così a creare un cambio di marcia rispetto al passato perché gli indirizzi per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione non sono più definiti dal consiglio di istituto, organo di indirizzo per eccellenza. A quest’ultimo organo compete infine approvare il piano. Si assiste così ad un processo che comprende tre fasi complementari per il raggiungimento di un unico scopo: dirigente scolastico per gli indirizzi, collegio dei docenti per l’elaborazione del piano, consiglio di istituto per l’approvazione. Il coinvolgimento dei due organi rimanda all’art.16 del DPR n.275 del 1999 ove sta scritto che il dirigente scolastico esercita le proprie funzioni nel rispetto degli organi collegiali; lo stesso identico principio è richiamato nel comma 2 della Legge 107 in cui si afferma che per i fini di cui al comma 1, tutti afferenti all’area educativo-didattica e a quella relativa al diritto allo studio e al successo formativo, “le istituzioni scolastiche garantiscono la partecipazione alle decisioni degli organi collegiali”.

Gli indirizzi del dirigente scolastico per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione
Gli indirizzi definiti dal dirigente scolastico servono ad orientare le azioni che si intendono svolgere per il raggiungimento delle mete prefissate, tenendo conto degli obiettivi da perseguire sia sul piano didattico-educativo e formativo degli alunni che su quello organizzativo ed amministrativo. Fermo restando il rispetto degli organi collegiali, così come sancito nel comma 2 dell’art.25 del D.Lgs. n.165 del 2001, che la Legge 107 del 2015 ha lasciato inalterato, è all’interno dello stesso articolo che si possono ricavare i compiti connessi con la funzione dirigenziale, a corredo di quanto già approvato nell’art.396 del D.Lgs. n.297 del 1994 che disciplina la funzione direttiva. Si tratta di poteri fondamentali che legittimano gli indirizzi e le scelte fornite dal dirigente scolastico: la gestione unitaria dell’istituzione scolastica e delle risorse finanziarie e strumentali, i poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane costituiscono i cardini attraverso cui l’azione dirigenziale implementa gli obiettivi; questi ultimi afferiscono a due aree che si intrecciano ― l’area della didattica e quella organizzativa ― da un punto di vista operativo la seconda area agisce a supporto della prima proprio per organizzare “l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative” (comma 2 art.25). Per tutto quanto ciò premesso è più che normale che il dirigente scolastico, convogli, in ordine ai suoi indirizzi e per il fatto stesso di essere anche un leader educativo, la sua azione a supporto dell’area didattico-educativa e formativa. Si tenga presente che la Legge 107 nei primi commi elenca una serie di finalità, di strumenti e di modelli organizzativi tutti improntati, non solo a dare“piena attuazione all’autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all’art.21 della legge 15 marzo 1997 n.59 e successive modificazioni”, ma in modo precipuo ad affermare un nuovo status di scuola: “una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione ed innovazione didattica, una scuola orientata verso l’educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini” (comma 1 legge 107). Al vertice del nuovo impianto normativo sono posti i principi essenziali cui deve mirare l’offerta formativa: innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse degli studenti, contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali, prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica, nel rispetto del profilo educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione. Il profilo dello studente, definito nelle indicazioni nazionali per i diversi ordini di scuola o nei decreti attuativi e nelle direttive degli istituti professionali e tecnici, si pone come un punto di riferimento imprescindibile, così come gli altri obiettivi formativi, di cui al comma 7 della legge, che le istituzioni scolastiche sono chiamate ad individuare come prioritari, diventano speculari alla realizzazione dell’offerta formativa esplicitata nel piano triennale.
Ciò vuol dire che negli indirizzi esibiti dal dirigente scolastico al collegio dei docenti dovrà essere esternato secondo un modello di progettazione a ritroso, il fine ultimo cui tende la scuola ossia la meta, la destinazione, i risultati a medio e a lungo termine, non escludendo che le iniziative da implementare attraverso l’offerta formativa debbano pur scaturire dalle risultanze del Rapporto di autovalutazione di cui al DPR n.80 del 2013 e dal relativo Piano di miglioramento che la stessa Legge 107, al comma 14, prevede che sia allegato al Piano triennale dell’offerta formativa. Di conseguenza l’offerta formativa deve risultare complementare alla formulazione del piano di miglioramento, non si potrebbe infatti avere una scissione tra i contenuti del PTOF e quelli del PDM, entrambi emergeranno dagli indirizzi dirigenziali.
In ordine agli indirizzi un buon dirigente privilegerà la realizzazione degli “interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l’esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per l’esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l’attuazione del diritto all’apprendimento da parte degli alunni” come sancito nel comma 3 art.25 D.Lgs.165 del 2001.
La qualità dei processi formativi e l’attuazione del diritto all’apprendimento si sviluppano congiungendosi agli altri due importanti dispositivi che la scuola autonoma, nata dalla Legge Bassanini, n.59 del 1997 ha generato: l’autonomia didattica ed organizzativa, disciplinati nel D.P.R. n.275 del 1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, rispettivamente artt.4 e 5. Intervengono anche a supporto le innovazioni della legge 107, che richiamano espressamente al comma 3, non solo i dispositivi già citati (autonomia didattica ed organizzativa) ma introducono, coma già detto, al comma 1, le finalità generali per dare piena attuazione all’autonomia. Sicché il primo orientamento all’azione, dato dal dirigente scolastico all’organo collegiale, per la pianificazione dell’offerta formativa intende essere risolutivo nei confronti di diritti costituzionalmente garantiti.

Attività della scuola
Sulla base del primo indirizzo sopra indicato sarà necessario intervenire su alcuni ambiti fondamentali del piano, i quali possono invariabilmente riguardare, a titolo esemplificativo alcuni aspetti fondamentali della vita e delle attività delle istituzioni scolastiche:

  • ridefinizione degli obiettivi educativi e formativi generali in coerenza con i nuovi dettami della legge 107, elencati al comma 1, in cui il legislatore espressamente afferma la volontà di dare piena attuazione all’autonomia delle istituzioni scolastiche;
  • messa a punto del curricolo verticale, linguistico, matematico, tecnologico e digitale, musicale, sportivo o quant’altro di specifico la scuola presenti come prioritario, ai fini di raggiungere i risultati prefissati, curricolo che deve essere ampliato secondo le nuove prospettive della legge, la quale chiama le istituzioni scolastiche oggi più che mai a pianificare interventi di educazione e di formazione in un’ottica di razionalizzazione ovvero nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia della pubblica amministrazione;
  • progettazione di attività didattiche curricolari ed extracurricolari in coerenza con i risultati di apprendimento degli alunni;
  • aderenza ai contenuti e ai traguardi fissati nelle Indicazioni Nazionali del Primo ciclo di istruzione, alle Indicazioni Nazionali per i licei, ai decreti attuativi degli istituti tecnici e professionali;
  • promozione di iniziative volte a contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali, l’abbandono e la dispersione scolastica e ogni forma di disagio onde determinare una scuola inclusiva;
  • pianificazione di attività che comportino concretamente lo sviluppo delle otto competenze chiave di cittadinanza così come indicate dalla Raccomandazione del 18 dicembre del 2006 del Consiglio e del Parlamento europeo;
  • definizione per gli studenti di percorsi di continuità e di orientamento, con riferimento anche a quelli volti ad incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti;
  • valorizzazione del merito scolastico e dei talenti (comma29 della Legge 107);
  • attuazione dei principi di pari opportunità sulla base di determinate iniziative educative programmate dalla istituzione scolastica, allo scopo di promuovere la parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e tutte le discriminazioni derivanti (comma 16 della Legge 107).

Scelte di gestione e di amministrazione
In sinergia con gli indirizzi specificamente educativi e formativi, scelti per la predisposizione del piano, il dirigente scolastico è tenuto a dare indicazioni sulle scelte di gestione ed amministrazione; tali orientamenti possono visibilmente trattare alcune tematiche caratteristiche dell’organizzazioni complesse e derivare dagli ordini di servizio posti in essere dal capo dell’istituzione scolastica sin dall’inizio dell’anno. Dalle scelte di gestione e amministrative operate, il dirigente scolastico dovrà porre in essere le basi affinché la sua organizzazione si avvicini il più possibile verso un idealtipo i cui connotati siano l’efficienza e l’efficacia del sistema.
I risultati desunti dalle sue proiezioni, attraverso gli indirizzi, e dalle scelte degli obiettivi, saranno oggetto di valutazione del dirigente scolastico. Così sarà bene individuare all’interno della macro-organizzazione delle micro-aree determinate, allo scopo di implementarne il miglioramento, per una maggiore resa del servizio istituzionale.
Ne consegue che le scelte, in prospettiva degli esiti attesi, debbano essere funzionali al raggiungimento degli obiettivi educativi e formativi della scuola e perciò della comunità professionale; rifacendosi all’art.25 del D.Lgs. 165 del 2001 si possono estrapolare alcuni campi essenziali che costituiscono le mete verso cui guardare per organizzare un servizio secondo criteri di efficienza ed efficacia.
Così se l’istituzione scolastica per gli aspetti gestionali e amministrativi valuterà come finalità quello di assicurare anzitutto: la qualità dei processi formativi, il diritto all’apprendimento da parte degli alunni; la libertà di insegnamento e la libertà di ricerca ed innovazione metodologica e didattica, non meno importanti saranno gli indirizzi amminstrativo-gestionali a corredo dei primi.
Indi le scelte di gestione potrebbero mirare all’organizzazione che il dirigente scolastico intende dare su alcuni tasselli della vita scolastica e che dovranno emergere a contorno della progettazione ed attuazione dell’offerta formativa, come supporto all’azione vera e propria. Si potrà pensare a diversi ambiti della vita scolastica, intesi come piste per l’elaborazione del piano, secondo un prospettiva integrata, in cui la sfera educativa e formativa sviene a congiungersi ad un efficiente impianto gestionale e amministrativo.
Le possibili scelte potrebbero favorire:

  • la qualità dei servizi sotto il profilo educativo ed amministrativo;
  • la promozione del benessere organizzativo;
  • la responsabilizzazione delle risorse umane con relativi compiti e ruoli assegnati;
  • la definizione di un protocollo di comunicazione istituzionale interna ed esterna, formale ed informale;
  • la cura delle relazioni scuola/famiglia, docenti/dirigente, dirigente/famiglia, alunni/docenti, docenti/personale ATA, RSU/docenti e dirigente, figure di sistema/dirigenti) tale da istruire su alcune regole interne e condivise;
  • la conoscenza del piano di sicurezza interno attraverso momenti formativi;
  • il miglioramento della fruibilità del sito web dell’istituzione.

Altri ambiti potrebbero essere desunti, come già detto, dal piano di miglioramento, anch’esso facente parte del Piano dell’offerta formativa triennale: gli obiettivi di processo rappresentano l’inizio di un percorso evolutivo in cui la scuola si ri-orienta e si ri-definisce come sistema volto all’innovazione, allo scarto di ciò che non va o necessita di essere ricalibrato.
Indirizzare e scegliere significa alla fine anche rendere conto e a questo sarà chiamato il dirigente scolastico ai sensi del comma 93, ergo valutazione sulla base delle “competenze gestionali ed organizzative finalizzate al raggiungimento dei risultati, correttezza, trasparenza, efficienza ed efficacia dell’azione dirigenziale, in relazione agli obiettivi assegnati nell’incarico triennale”. Ciò significa dare l’input a qualcosa che sia innovativo ma altrettanto misurabile.

Tutto sul POF Triennale

Legge 107 del 2015: elaborazione del Piano triennale dell’offerta formativa, azioni e ruoli del dirigente scolastico e degli organi collegiali ultima modifica: 2015-09-29T04:27:58+02:00 da
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

GILDA VENEZIA - Associazione Professionale GILDA degli INSEGNANTI - Federazione Gilda Unams

webmaster: Fabio Barina



Sito realizzato da Venetian Navigator 2 srl