di Paolo Pizzo Orizzonte Scuola, 18.12.2015.
Di seguito riportiamo 4 esempi con il tentativo di racchiudere in un’unica guida i possibili casi in cui possono imbattersi i docenti supplenti e le segreterie scolastiche.
LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Art. 40 comma 3 del CCNL/2007: “… qualora il docente titolare si assenti in un’unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all’inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l’intera durata dell’assenza. RILEVA ESCLUSIVAMENTE L’OGGETTIVA E CONTINUATIVA ASSENZA DEL TITOLARE, INDIPENDENTEMENTE DALLE SOTTOSTANTI PROCEDURE GIUSTIFICATIVE DELL’ASSENZA DEL TITOLARE MEDESIMO”.
Interpretazione autentica dell’ARAN (fatta propria dall’art. 40 comma 3 del CCNL/2007):
“Più periodi di assenza continuativa, EFFETTUATA ANCHE CON DIVERSE CERTIFICAZIONI E/O MOTIVAZIONI (“sottostanti procedure giustificative dell’assenza”), consentono, pertanto, di maturare il requisito richiesto dalla norma contrattuale (7 giorni antecedenti e 7 giorni successivi alla sospensione delle lezioni) e di comprendere il periodo di sospensione dell’attività didattica nel contratto di lavoro del docente supplente”.
Art. 7 comma 5 del D.M. 131/2007: “Nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni”.
Di seguito riportiamo 4 esempi con il tentativo di racchiudere in un’unica guida i possibili casi in cui possono imbattersi i docenti supplenti e le segreterie scolastiche.
Prenderemo in considerazione la data del 21/12 (sabato) come ultimo giorno di lezione prima delle vacanze, e quella del 7/1 (martedì) come primo giorno di lezione dopo le vacanze.
Si prega di fare attenzione al fatto che i casi di riconoscimento giuridico ed economico delle vacanze al supplente si basano su tre elementi imprescindibili e che devono necessariamente coesistere:
- il titolare deve essere assente da almeno 7 gg. prima la sospensione delle lezioni;
- deve essere assente in modo continuativo (a qualunque titolo, anche con diverse certificazioni e motivazioni) durante tutto il periodo della sospensione delle lezioni;
- l’assenza deve essere tale fino ad almeno 7 gg. dopo la ripresa delle lezioni.
Basta che manchi uno solo dei 3 elementi indicati e l’art. 40/3 non potrà essere applicato al personale supplente.
CASO 1
IL DOCENTE TITOLARE RIENTRA IN CLASSE PRIMA DELLE VACANZE E SI RIASSENTA IL 7 GENNAIO
È il caso del docente titolare già assente e sostituito da un supplente che rientra in servizio e quindi in classe prima della sospensione delle lezioni, es. anche l’ultimo giorno di lezione (sabato 21/12 oppure venerdì 20 se ha il sabato “libero”), e si riassenta a partire dal 7 gennaio.
In questo caso il rientro effettivo in classe del titolare prima delle vacanze di Natale fa sì che la supplenza decada per interruzione della continuità didattica.
A partire dal 7 gennaio, constatata l’assenza del titolare, la scuola dovrà necessariamente riscorrere le graduatorie di istituto e al docente supplente non spetterà né il riconoscimento giuridico ed economico delle vacanze né la conferma della supplenza.
Il supplente potrà ovviamente riprendere servizio il 7 gennaio se nuovamente destinatario della supplenza attraverso lo scorrimento della GI.
La stessa cosa ovviamente accade se il docente titolare è stato assente fino al 21/12 (ultimo giorno di lezione) e rientra in classe il 7 gennaio per poi riassentarsi successivamente.
CASO 2
IL DOCENTE TITOLARE E’ ASSENTE FINO ALL’ULTIMO GIORNO DI LEZIONE PRIMA DELLE VACANZE E SI RIASSENTA IL 7 GENNAIO. DURANTE LE VACANZE È “PRESENTE” IN QUANTO NON PRODUCE ALCUNA CERTIFICAZIONE/MOTIVAZIONE DI ASSENZA DAL 22/12 AL 6/1.
È il caso del docente titolare già assente e sostituito da un supplente fino all’ultimo giorno di lezione (sabato 21/12 oppure venerdì 20 se ha il sabato “libero”) che si riassenta a partire dal 7 gennaio. Dal 22/12 non produce alcuna certificazione di assenza e quindi la scuola lo dovrà necessariamente considerare in servizio durante il periodo di sospensione delle lezioni.
A partire dal 7 gennaio, indipendentemente da quanto tempo prima delle vacanze era assente e quanti gg. di assenza richiede dal 7 gennaio, constatata l’assenza del titolare, al supplente in servizio fino al 21/12 spetterà una conferma della supplenza (art. 7/5 DM 131/07) senza però il riconoscimento giuridico ed economico delle vacanze (in questo caso la scuola non dovrà assolutamente riscorrere le graduatorie di istituto e non ha neanche la possibilità di sostituire il titolare con docenti interni alla scuola ma DOVRÀ OBBLIGATORIAMENTE RICONFERMARE IL SUPPLENTE).
Si riporta la sentenza del Tribunale di Ragusa – n. 850/2009.
il titolare docente, yyy, è stato assente fino al 23.12.2004, ultimo giorno di lezione prima delle vacanze natalizie, in servizio durante le vacanze, ovvero fino al 6.1.2005, e poi di nuovo assente per malattia dal 7.1.2005 in poi.
i ricorrenti chiedono il riconoscimento, ai fini economici e giuridici, del periodo 24.12.2004 – 6.1.2005, di sospensione delle lezioni invocando al riguardo la disposizione di cui all’art. 37, comma 3, CCNL 24.7.2003, secondo la quale “..qualora il docente titolare si assenti in un’unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno 7 giorni all’inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a 7 giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l’intera durata dell’assenza..”
in ricorso si afferma che l’assenza si è prolungata fino al 2 gennaio 2005, e così appare anche nel verbale redatto di tentata conciliazione del 21 aprile 2005; la differenza è irrilevante per quanto si dirà appresso;
la tesi di parte resistente deve essere accolta, poiché la disposizione contrattuale considera come assenza unica quella che si protrae almeno dal settimo giorno antecedente l’inizio del periodo di sospensione didattica e fino al settimo giorno successivo alla fine del periodo di sospensione; INVECE IL DOCENTE TITOLARE È RISULTATO IN SERVIZIO DURANTE LE VACANZE NATALIZIE, NON ASSENTE;
secondo l’interpretazione autentica concordata tra Aran e OO.SS. il 30.3.2006 “l’articolo 37, comma 3, del CCNL del 24/7/2003 del comparto scuola prevede che, nella costituzione del rapporto di lavoro del personale assunto a tempo determinato, vada computato anche il periodo intercorrente la sospensione delle lezioni, qualora l’assenza del docente titolare venga effettuata, senza soluzione di continuità, per uno spazio temporale che inizi da una data anteriore di almeno 7 giorni la sospensione delle lezioni e cessi ad una data non inferiore a 7 giorni successivi alla ripresa delle medesime. Rileva, pertanto, esclusivamente l’oggettiva sussistenza delle predette circostanze, unitamente all’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo”;
ne consegue che anche più periodi di assenze (ad esempio diversi certificati medici), pure imputabili a cause diverse (ferie e malattia), vanno considerati ai fini del computo del periodo di sospensione delle lezioni nel contratto di lavoro dei supplenti, a condizione però che si tratti di un’assenza continuativa che copra anche il periodo di sospensione delle lezioni, ciò che nel caso di specie non si verifica.
Il ricorso è stato respinto.
Nota bene
Più supplenti sostituiscono il titolare fino al 21/12.
È Il caso del titolare assente fino al 21/12. È sostituito dal primo supplente (A) il quale si assenta a sua volta fino al 21/12. È quindi sostituito dal supplente (B) che prende effettivo servizio ed è in classe fino al 21/12.
Il 7 gennaio, quando il titolare si riassenta, a chi spetterà la conferma del contratto?
Spetterà solo al supplente B in effettivo servizio fino al 21/12 e non anche al supplente A.
C’è solo un caso in cui la conferma del contratto spetterà a tutte e due i supplenti: quando la supplente A è assente fino al 21/12 perché collocata in interdizione dal lavoro per gravi complicanze della gestazione oppure per congedo di maternità (non in congedo parentale o malattia bambino). In questo caso tale supplente deve essere sempre considerata in effettivo servizio ai fini della conferma del contratto.
CASO 3
IL DOCENTE TITOLARE E’ ASSENTE DA ALMENO 7 GG. PRIMA LA SOSPENSIONE DELLE LEZIONI FINO AL 2 GENNAIO (O QUALUNQUE ALTRO GIORNO ALL’INTERNO DEL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE LEZIONI es. 28/12…4/1 ECC.) E LA SCUOLA ANCORA NON SA SE TALE ASSENZA SI PROROGHERÀ E DURERÀ ALMENO 7 GG. DOPO IL 7 GENNAIO.
È il caso del docente titolare già assente da almeno 7 gg. prima della sospensione delle lezioni e sostituito da un supplente fino all’ultimo giorno di lezione (sabato 21/12 oppure venerdì 20 se ha il sabato “libero”) che però non ha prodotto una certificazione di assenza fino al 21/12 ma direttamente fino ad un giorno che ricade all’interno della sospensione delle lezioni (es. il 2 gennaio).
Il contratto del supplente deve comunque essere stipulato fino al 21/12 ovvero fino alle “esigenze di servizio” perché la scuola ancora non sa se tale assenza sarà prorogata e se quindi continuerà almeno fino a 7 gg. dopo il 7 gennaio.
I casi sono due:
- se il 3 gennaio, rimanendo nell’esempio citato, il titolare non dovesse prorogare l’assenza ma comunque assentarsi a partire dal 7 gennaio (oppure prorogare l’assenza a partire dal 3 gennaio ma non superando di 7 gg. il 7 gennaio), al supplente deve essere solo confermato il contratto dal 7 gennaio senza riconoscimento economico e giuridico delle vacanze (art. 7/5 DM 131/07).
- se il 3 gennaio, rimanendo nell’esempio citato, il titolare dovesse invece prorogare l’assenza per almeno 7 gg. dopo il 7 gennaio, il contratto del supplente deve essere prorogato a partire dal 22/12 fino alla data ultima di assenza del titolare (che ovviamente supererà almeno di 7 gg. il 7 gennaio).
Nota bene
Ricordiamo alla scuola che l’assenza del titolare dei 7 gg. prima delle vacanze e i 7 gg. dopo le stesse è sempre il requisito da cui non si può prescindere per il riconoscimento giuridico ed economico delle vacanze.
Ricordiamo altresì che ai fini della proroga della supplenza e dell’applicazione del’art. 40/3 non rileva assolutamente la tipologia di assenza del titolare che quindi può anche cambiare.
Pertanto, nel caso appena citato, il titolare ha potuto produrre malattia fino al 2 gennaio, poi dal 3 cambiare tipologia di assenza (es. congedo parentale, ferie o qualsiasi altro congedo). L’importante è che l’assenza non abbia soluzione di continuità.
Ai sensi infatti dello stesso art. citato, dell’interpretazione ARAN e della sentenza del Tribunale di Ragusa – n. 850/2009 rileva esclusivamente l’oggettiva sussistenza delle predette circostanze, unitamente all’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo.
Ne consegue che anche più periodi di assenze (ad esempio diversi certificati medici), pure imputabili a cause diverse (ferie e malattia), vanno considerati ai fini del computo del periodo di sospensione delle lezioni nel contratto di lavoro dei supplenti, a condizione però che si tratti di un’assenza continuativa che copra anche il periodo di sospensione delle lezioni.
CASO 4
IL DOCENTE TITOLARE E’ ASSENTE DA ALMENO 7 GG. PRIMA IL 21/12 E DAL 22/12 PROLUNGA L’ASSENZA FINO AD ALMENO 7 GG. DOPO IL 7 GENNAIO.
È il caso apparentemente più semplice per il riconoscimento giuridico ed economico delle vacanze di Natale al supplente.
Il docente titolare già assente da almeno 7 gg. prima della sospensione delle lezioni e sostituito da un supplente fino all’ultimo giorno di lezione (sabato 21/12 oppure venerdì 20 se ha il sabato “libero”) si assenta a partire dal 22/12 e fino ad almeno 7 gg. dopo il 7 gennaio.
In questo caso la supplenza deve essere riconosciuta come proroga contrattuale a partire dal 22/12 fino alla nuova assenza del titolare (che ovviamente supererà di 7 gg. il 7 gennaio).
Vale anche qui lo stesso esempio fatto nel “Nota bene” del caso 2 per capire a quale supplente spetti la proroga della supplenza nel caso ci siano più supplenti in sostituzione di un titolare.
Si noti come anche in questo caso bisogna stare attenti al fatto che il titolare potrebbe anche non produrre un’unica certificazione (dal 22/12 direttamente ad almeno 7 gg. dopo il 7 gennaio) ma spezzettare l’assenza pur risultando questa continuativa. Non solo, ma potrebbe anche cambiare tipologia di assenza.
Facciamo degli esempi che chiariscono meglio la questione.
es: il titolare si assenta fino al 21/12 per congedo parentale, poi dal 22/12 al 4/1 ferie o malattia bambino e dal 5/1 ad almeno il 13/1 altra tipologia di assenza (qualunque essa sia).
Ribadiamo il concetto già espresso: anche più periodi di assenze (ad esempio diversi certificati medici), pure imputabili a cause diverse (ferie e malattia), vanno considerati ai fini del computo del periodo di sospensione delle lezioni nel contratto di lavoro dei supplenti, A CONDIZIONE PERÒ CHE SI TRATTI DI UN’ASSENZA CONTINUATIVA CHE COPRA ANCHE IL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE LEZIONI.
Potremmo inoltre avere questo caso: il titolare produce una serie di certificazioni o comunque si assenta in modo continuativo da almeno 7 gg. prima la sospensione delle lezioni fino ad. es. il 10 gennaio e quindi non ci sono ancora i 7 gg. di assenza dopo il 7 gennaio (es. prima assenza fino al 21/12, seconda assenza fino al 4/1, terza assenza fino al 6/1, quarta assenza dal 7/1 al 10/1).
In questo caso, quando l’assenza non ha ancora superato i 7 gg. dopo il 7 gennaio, ma è stata comunque continuativa, si consiglia alla scuola di non effettuare ancora nessun contratto al supplente a partire dal 7 gennaio. Si tratta infatti di aspettare solo qualche giorno.
Bisogna richiamare il supplente facendogli assumere servizio il 7 gennaio e aspettare però il 13 gennaio: se l’assenza supera tale data, al supplente verrà effettuato un contratto dal 22/12 alla nuova assenza del titolare (che in modo continuativo avrà superato i 7 gg. dopo il 7 gennaio); altrimenti si stipulerà con il supplente solo la conferma del contratto (a partire dal 7 gennaio) con esclusione del periodo delle vacanze di Natale.