Licenziamenti in 48 ore? No, sono le solite slide

Anna Maria Bellesia, La Tecnica della scuola 25.1.2016 

– Sulla battaglia antifannulloni molti politici hanno costruito campagne elettorali vincenti, e Renzi non poteva lasciarsi sfuggire di cavalcare l’ondata di sdegno contro i “furbetti del cartellino” che abbiamo visto scandalosamente all’opera in diversi casi.

Dal Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2016 Renzi è uscito con lo slogan “licenziamenti in 48 ore”, guadagnandosi le copertine di tutti media.

Balle. A sentirlo parlare, sembrava quasi che il governo avesse approvato un decreto legge in vigore da subito. Invece si tratta di un decreto legislativo che deve passare all’esame del parlamento e di cui al momento non esiste neppure uno “schema” o bozza che sia stata pubblicata. Dobbiamo accontentarci delle solite slide.

E già leggendo le slide si capisce che la cosa è diversa da come ce la racconta Renzi con la grancassa dei media nazionali.

Entro 48 ore può scattare la sospensione dal servizio e dalla retribuzione solo se l’illecito è riscontrato “in flagranza”. Il licenziamento in tronco dall’oggi al domani non è mai possibile, perché al lavoratore va garantito il diritto alla difesa, che è un cardine dell’ordinamento giuridico. Nei casi di infrazione lampante, il procedimento disciplinare dovrà però concludersi entro 30 giorni. Così è stato annunciato. E qualora si arrivasse davvero a questo termine, rispetto ai 120 giorni attuali, la nuova legge sarebbe portentosa.

La fattispecie del licenziamento senza preavviso comunque esista già, è prevista dal D.lvo 150/2009. Ha  ragione Brunetta: la norma antifannulloni è “sua”.

Nel caso, ad esempio, della falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, o della giustificazione dell’assenza mediante certificazione medica falsa, licenziare si può.

Le sanzioni sono previste anche per il medico, se attesta falsamente uno stato di malattia, e per il dirigente, se non esercita o se ritarda l’azione disciplinare verso il dipendente, con tanto di sospensione dal servizio e retribuzione ridotta.

Il lavoratore che attesta falsamente la propria presenza in servizio è “punibile” sia sul piano disciplinare che penale. Il D.lvo 150/2009 (Brunetta) prevede anche l’obbligo di risarcire il danno patrimoniale e il danno all’immagine subiti dall’amministrazione. Cosa può esserci più di così? Niente di nuovo nel decreto Madia.

Ma allora, se è già tutto scritto nero su bianco, perché succedono fatti come quelli del comune di Sanremo o della prefettura di Pistoia? Perché molto dipende dalla tempestività della contestazione. Un ritardo apre la possibilità di ricorso vincente per il lavoratore, mentre il dirigente deve spiegare le ragioni del suo ritardo nell’avviare il procedimento. Insomma chiudere tutti e due gli occhi può essere più conveniente. Il lavoratore licenziato può inoltre rivolgersi alla magistratura, la causa dura anni, e chi vivrà vedrà.

La nuova legge, per ora solo annunciata, dovrà dunque disciplinare questi aspetti cercando di ridurre i tempi, almeno quando le prove a carico del lavoratore sono incontestabili.

Non si può dire però che la riforma della Pubblica Amministrazione, a cui sta lavorando la ministra Madia, proceda al ritmo della corsa galoppante stile Renzi. Presentata con i megafoni mediatici nel 2014, è diventata legge delega un anno dopo, il 7 agosto 2015. Dei venti decreti attuativi previsti, nel Consiglio dei ministri del 20 gennaio scorso, 11 hanno passato l’esame “preliminare” e finora nessuno li conosce oltre alle slide. Qualcuno si era forse bevuto la storiella delle 48 ore?

Licenziamenti in 48 ore? No, sono le solite slide ultima modifica: 2016-01-27T04:13:02+01:00 da
Gilda Venezia

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