L’inosservanza dell’obbligo scolastico è sanzionabile solo per la scuola elementare

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di Andrea Alberto Moramarco, Il Sole 24 Ore, 8.11.2017

– La sanzione penale dell’ammenda per i genitori che non mandano i figli a scuola, prevista dall’articolo 731 Cp, si applica soltanto per le scuole elementari e non anche per le scuole medie inferiori. Nonostante l’obbligo scolastico sia esteso sino ai 16 anni, quindi oltre la durata della scuola primaria di secondo grado, manca attualmente nell’ordinamento una norma che sanzioni l’inosservanza dell’istruzione obbligatoria oltre quella elementare. Lo ricorda la Cassazione con la sentenza 50624 depositata ieri.

Il caso
La vicenda giudiziaria scrutinata dai giudici di legittimità riguarda due cittadini stranieri residenti a Salerno, tratti a giudizio dinanzi al Giudice di pace per aver omesso di impartire, senza giustificato motivo, l’istruzione scolastica al proprio figlio minore per l’anno scolastico 2012/2013. Il giudice onorario aveva, però, dichiarato estinto per prescrizione il reato senza, altresì, specificare nella sentenza di quale tipo di istruzione si trattasse, ovvero scuola elementare oppure scuola media.

La prescrizione si calcola dall’ultimo giorno di scuola
Su ricorso immediato del Procuratore generale della Corte d’appello della città campana la questione arriva in Cassazione che bacchetta duramente il Giudice di pace fornendo due chiarimenti su un tema così delicato, quale quello dell’inosservanza dell’obbligo scolastico. In primo luogo, la Suprema Corte ricorda che il reato previsto dall’articolo 731 Cp ha carattere permanente, «poiché la condotta omissiva si protrae per tutta la durata dell’anno scolastico». Ciò vale a dire che il termine quinquennale di prescrizione per tale contravvenzione si calcola a partire dall’ultimo giorno dell’anno scolastico, con la conseguenza che, nella fattispecie, non poteva essere pronunciata una dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione.

Niente ammenda per l’inosservanza dell’obbligo scolastico della scuola media
In secondo luogo, il Collegio ribadisce il principio per cui il reato in questione è configurabile solo in caso di inosservanza dell’obbligo di istruzione elementare e non anche per la scuola media inferiore, annullando con rinvio la sentenza in quanto dagli atti processuali non si capiva di quale grado scolastico si trattasse. Per i giudici di legittimità, questo è, infatti, il risultato paradossale dell’evoluzione della normativa sull’istruzione scolastica: il legislatore ha prima innalzato l’obbligo scolastico sino al conseguimento del diploma di licenza di scuola media, estendendo anche la sanzione di cui all’articolo 731 Cp all’inosservanza di tale obbligo (legge 1859/1962); poi ha esteso l’obbligatorietà sino al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età, dimenticando però di prevedere la relativa sanzione in caso di inosservanza della durata obbligatoria di tale ciclo di studi (Dlgs 76/2005, legge 296/2006); infine, ha eliminato dall’ordinamento vecchie disposizioni legislative, tra cui la norma (legge 1859/1962) che sanzionava l’inosservanza dell’obbligo dell’istruzione dei minori sino alla scuola media, rendendo di fatto nuovamente sanzionabile la sola inosservanza dell’obbligo di istruzione elementare previsto dall’articolo 731 Cp nella sua originaria formulazione (Dlgs 212/2010). Stante tale quadro normativo, concludono i giudici, l’eventuale estensione della sanzione anche all’inosservanza dell’obbligo scolastico della scuola media «si risolverebbe in un’inammissibile interpretazione analogica in malam partem».

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L’inosservanza dell’obbligo scolastico è sanzionabile solo per la scuola elementare ultima modifica: 2017-11-08T06:17:03+01:00 da
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