– La legge n. 104/92 all’articolo 33 comma 3 (successivamente modificata dalla legge n. 53/2000, a sua volta chiarita dalla circolare dell’INPS n. 133/2000, e dalla legge n. 183/2000) riconosce ai lavoratori dipendenti pubblici e privati il diritto di usufruire di 3 giorni di permesso al mese, per assistere il familiare disabile in situazione di gravità.
Ora nel caso in cui un insegnante chieda un giorno di permesso ai sensi della suddetta legge e ne usufruisca totalmente (o anche parzialmente) per tutt’altra cosa è giusto che l’amministrazione prenda tutti i provvedimenti del caso, licenziamento compreso.
A tal riguardo esistono precedenti (anno 2015) dove la Corte di Cassazione respinse il ricorso di un lavoratore contro il provvedimento di licenziamento, sostenendo che lo stesso si era servito di una parte del permesso (legge n. 104/92 all’articolo 33 comma 3) per finalità diverse da quelle per cui era stato richiesto.
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L’insegnante che prende i 3 giorni di 104 per finalità diverse dall’assistenza al disabile va licenziato ultima modifica: 2018-04-28T05:13:10+02:00 daTuttoscuola, 14.5.2024. Sembra inarrestabile la fuga dalle commissioni esaminatrici dell’attuale concorso docenti 2024, probabilmente a…
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