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L’insegnante non è responsabile dei danni cagionati ad uno studente durante l’ora di lezione. La Procura le aveva chiesto 21.000 euro

di Nino Sabella,  Orizzonte Scuola,  12.1.2016.  

La Corte dei Conti dell’Umbria, con la sentenza n. 130 del 14 dicembre 2015, ha assolto una docente di scuola media, a cui la Procura aveva chiesto il pagamento di una somma pari a oltre € 21.000,00 (oltre interessi) a titolo di danno erariale.

In particolare, con sentenza n. 2 del 10 gennaio 2012 il Tribunale di Perugia aveva condannato il Ministero della Pubblica Istruzione (ora MIUR) al risarcimento dei danni derivanti da un incidente occorso (nel 2001) ad uno studente di una scuola media della Provincia di Terni.

Era accaduto che durante una lezione di musica, con la presenza in aula della docente, uno studente aveva riportato un serio trauma oculistico – con invalidità permanente al 7% – a seguito del lancio di una gomma da parte di un compagno di classe.

In conseguenza di ciò, i genitori del minore adirono le vie legali, citando in giudizio l’Amministrazione scolastica.

All’esito del giudizio il Giudice civile, come detto, ha condannato l’Amministrazione Scolastica (€ 14.005, 02 per danno non patrimoniale, il resto, fino a un totale di € 21.183,60 per danno patrimoniale, spese di giudizio, consulenza tecnica di parte, interessi e rivalutazione).

Al giudizio civile non aveva preso parte la docente, la quale ignorava persino l’esistenza di detto giudizio.

Soltanto nel 2014, dopo oltre 13 anni dall’accaduto, la docente era venuta a conoscenza della vicenda giudiziaria, con la richiesta da parte della Corte dei Conti di pagamento di € 21.183,60 a titolo di danno erariale.

La docente, rappresentata nel giudizio dinnanzi alla Corte dei Conti dall’Avvocato Antonio De Angelis, del foro di Terni, si è difesa affermando l’assenza nell’accaduto di una sua colpa grave.

La Corte dei Conti, con sentenza n. 130 del 14 dicembre 2015, ha pienamente assolto l’insegnante, affermando che la condotta dell’insegnante: “in punto di prevedibilità, prevenibilità ed evitabilità dell’evento occorso durante lo svolgimento della sua lezione, non sia stata caratterizzata da straordinaria incuria o grave negligenza; ciò che ad esempio si sarebbe potuto contestare se l’insegnante avesse lasciato l’aula e di conseguenza fosse venuta meno ai suoi obblighi di vigilanza. Questi esigevano, in concreto, la sua presenza e esigevano altresì anche il mantenimento dell’ordine e della disciplina, dovendosi comunque conciliare tale ultima incombenza con lo svolgimento regolare della lezione (in aula l’obbligazione principale dell’insegnante è “fare” lezione). Questa, anche per unanime riconoscimento dei “testimoni”, si stava svolgendo, essendo l’insegnante alla lavagna, con le spalle alla scolaresca. Che poi gli studenti, durante lo svolgimento della lezione, mentre l’insegnante dava loro le spalle, fossero irrequieti e indisciplinati, è questione che non può imputarsi – a titolo di colpa grave – alla medesima insegnante, bensì in misura rilevante agli stessi ragazzi, che approfittarono della situazione.

In conclusione, il Collegio ritiene di assolvere la prof.ssa (…) per assenza dell’elemento psicologico della colpa grave.

La Corte dei Conti ha anche condannato la Procura al pagamento delle spese legali della docente.

La suindicata sentenza costituisce un importante precedente, in quanto in passato la Corte dei Conti, in casi analoghi, aveva riconosciuto la responsabilità erariale dei docenti, condannandoli al pagamento anche di ingenti somme.

L’insegnante non è responsabile dei danni cagionati ad uno studente durante l’ora di lezione. La Procura le aveva chiesto 21.000 euro ultima modifica: 2016-01-12T19:42:13+01:00 da
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