L’insegnante non risponde dei «denti rotti» se durante la ricreazione la caduta dell’alunno era imprevedibile

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di Pietro Alessio Palumbo, Il Sole 24 Ore, 22.7.2020.

Gilda Venezia

Con l’ordinanza 12410 del 24 giugno scorso, la Corte di Cassazione ha chiarito che quando il danno all’alunno è causato da un gesto repentino, non prevedibile e quindi evitabile del compagno di scuola nonostante la presenza costante e attenta degli insegnanti, non c’è responsabilità della scuola né degli insegnanti. Ovviamente qualora sia dimostrata la presenza e la proporzionata vigilanza di questi ultimi.

Nella vicenda all’esame della Corte suprema, mentre nell’aula scolastica era in corso la ricreazione, un alunno si era chinato sotto il proprio banco per raccogliere una penna quando, all’improvviso, un compagno di classe, inciampando, gli era finito addosso, facendogli battere il volto sul pavimento, causandogli la frattura di tre denti.
Individuato il connaturale ambito obbligatorio in cui si inserisce il complesso delle prestazioni esigibili dall’istituto scolastico e agli insegnanti, a tale ambito dev’essere ricondotta la normativa sulla correttezza e la buona fede cui risalgono i cosiddetti doveri di protezione che l’istituto scolastico e ciascun insegnante assume con riguardo a ognuno degli alunni agli stessi affidato.

Tali doveri di protezione vanno individuati e commisurati in relazione all’interesse che il minore affidato dalle famiglie per la formazione scolastica non rimanga in nessun momento lasciato a sé stesso e in balia di pericoli «prevedibili».

Ebbene a giudizio della Corte di Cassazione nel caso in esame, tali doveri di protezione sono stati osservati, nel quadro della obbligatoria posizione di garanzia che incombe a carico dell’istituto scolastico e degli insegnanti, nel senso di ricomprendervi anche il dovere di non perdere la vigilanza dei minori.

A ben vedere qualora non sia presente una situazione di pericolo peculiare e sia predisposta una vigilanza adeguata e idonea ad una situazione scolastica ordinaria quale è appunto la pausa di ricreazione scolastica, la presenza come nel caso di specie di ben due insegnanti solleva da responsabilità la scuola e per essa gli insegnanti qualora il danno non sia evitabile in quanto per lo sviluppo degli eventi e la velocità degli stessi non sia stata possibile prevederlo e dunque anticiparlo.

In altre parole a giudizio della Corte di Cassazione, scuola e insegnanti non rispondono delle “fatalità” in alcun modo ascrivibili a condotte negligenti degli insegnanti ovvero al difetto di adozione da parte dell’Istituto di misure preventive idonee di tipo organizzativo o disciplinare.

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L’insegnante non risponde dei «denti rotti» se durante la ricreazione la caduta dell’alunno era imprevedibile ultima modifica: 2020-07-22T07:25:39+02:00 da
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