Liquidazione del TFR, da 12 a 9 mesi dalla cessazione

di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 20.10.2025.

Liquidazione del TFR, si passa da 12 a 9 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro:
la novità nella Manovra 2026.

Gilda Venezia

Le lunghe tempistiche della liquidazione del TFR e TFS per i dipendenti pubblici rappresentano ormai da anni grande problema.

Dopo la cessazione del rapporto di lavoro, infatti, il TFR non è subito corrisposto, ma passano in media almeno due anni. In molti casi si arriva anche a sette anni di ritardo in caso di pensione anticipata, per di più a rate quando l’importo supera i 50.000 euro.

Criticità questa segnalata ormai da diverso tempo, tanto che c’è stata anche una sentenza della Corte Costituzionale, la n. 130/2023, che ha stabilito che il trattamento di fine servizio deve essere assegnato anche ai dipendenti statali immediatamente dopo la fine della loro carriera lavorativa.

Sentenza finora disattesa, tanto che Cgil nazionale, Fp, Flc e Spi in una nota congiunta del 2024 avevano denunciato che “il differimento del pagamento del Trattamento di Fine Servizio (TFS) e del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) ha causato e continua a causare ai dipendenti pubblici pesanti perdite economiche, che complessivamente possono arrivare a cifre vanno dai 17 mila ai 41mila euro. Il Governo, che continua ad ignorare questa situazione e che in materia di previdenza pensa solo a misure per fare cassa, deve intervenire”.

Sulla questione sembra aprirsi uno spiraglio: l’art. 44 della Legge di Bilancio (testo in bozza) prevede delle misure in materia di liquidazione dei trattamenti di fine rapporto nel pubblico impiego. In particolare, la Legge dispone che “con effetto dal 1° gennaio 2027 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data, all’articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, al primo periodo, le parole «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «nove mesi»”.

L’articolo 3 comma 2 viene così modificato: “Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i dipendenti di cui al comma 1, loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l’ente erogatore provvede decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell’amministrazione, decorsi nove mesidalla cessazione del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l’ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi”.

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Liquidazione del TFR, da 12 a 9 mesi dalla cessazione ultima modifica: 2025-10-21T05:54:51+02:00 da

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